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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20744/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: (1) censura sulla valutazione della recidiva reiterata e sul rapporto tra recidiva (art. 99, comma 4 c.p.) e circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p., con richiamo alla sentenza della Corte Cost. n.141/2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 69, comma 4 c.p.; il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente esaminato tutte le circostanze e non avrebbe riconosciuto la prevalenza delle attenuanti. (2) Doglianza sulla manifesta illogicità della motivazione riguardo alla diminuzione di pena per il tentativo: la difesa chiedeva la riduzione massima (2/3) mentre la Corte d'appello ha operato una riduzione pari alla metà, ritenuta dal ricorrente incongrua rispetto al lieve danno alla persona offesa

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Motivi principali: il primo motivo è aspecifico perché ripropone pedissequamente le censure di merito già svolte in appello senza un confronto puntuale con le motivazioni della Corte territoriale; la Corte di appello aveva invece motivato compiutamente la ritenuta recidiva e la valutazione di equivalenza con le attenuanti, richiamando l'attitudine e la pervicacia del ricorrente. Quanto alla questione costituzionale richiamata, la Corte di cassazione rileva che la Corte d'appello non si è limitata a richiamare l'art. 99 e l'art. 69 ma ha svolto un bilanciamento nel merito. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la riduzione per il tentativo è stata motivata con riferimento allo stato avanzato della condotta, criterio legittimo e non manifestamente illogico. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62, n.4 cod. pen.

    Circostanza attenuante riconosciuta in sede di appello e valutata in bilanciamento con la recidiva; la Corte territoriale l'ha riconosciuta ma ritenuto che, per le modalità del fatto e la pervicacia dell'imputato, non fosse prevalente rispetto alla recidiva

  • art. 69, comma 4 cod. pen.

    Norma che, nella parte richiamata, prevedeva un divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva; la Corte Cost. n.141/2023 ha dichiarato incostituzionalità di tale divieto, ma la Corte di cassazione osserva che la Corte d'appello ha comunque effettuato un bilanciamento motivato sul caso concreto

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    Disposizione sulla recidiva reiterata/infraquinquennale; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la recidiva e ha motivato la sua incidenza sulla determinazione della pena

  • Sentenza Corte Cost. n.141/2023

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 69, comma 4 c.p. nella parte in cui vietava la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4 sulla recidiva ex art. 99, comma 4; la Corte di cassazione segnala però che la Corte territoriale ha compiuto un'analisi di merito non semplicemente agganciata al divieto sopravvenuto

  • art. 56, comma secondo cod. pen.

    Norma che disciplina la diminuzione di pena per il tentativo (fino a due terzi); la Corte d'appello ha valutato lo stato di avanzamento dell'azione come criterio per non applicare la diminuzione massima

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del motivo di impugnazione che sia aspecifico; la Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché non ha operato il necessario confronto con le argomentazioni della Corte territoriale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili valutati dolosamente o con colpa grave; la Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000 valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Per la cassazione è essenziale il confronto puntuale con le motivazioni del giudice impugnato: motivi che riproducono le censure di appello senza specificità sono inammissibili
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma (es. Corte Cost. n.141/2023) non determina automaticamente l'accoglimento del ricorso se il giudice di merito ha compiuto un bilanciamento motivato sul caso concreto
  • Nel bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti, i giudici possono riconoscere equivalenza o preponderanza in ragione della pervicacia del comportamento e delle modalità del fatto; la semplice enunciazione dell'incostituzionalità formale non basta a rovesciare tale valutazione
  • La misura della diminuzione per il tentativo dipende dallo stato di avanzamento dell'azione: vicinanza alla consumazione può giustificare una riduzione minore rispetto al massimo teorico (2/3)
  • Ricorsi privi di specificità o manifestamente infondati possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e a una sanzione a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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