Cassazione Penale, Sentenza n. 20744/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: (1) censura sulla valutazione della recidiva reiterata e sul rapporto tra recidiva (art. 99, comma 4 c.p.) e circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p., con richiamo alla sentenza della Corte Cost. n.141/2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 69, comma 4 c.p.; il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente esaminato tutte le circostanze e non avrebbe riconosciuto la prevalenza delle attenuanti. (2) Doglianza sulla manifesta illogicità della motivazione riguardo alla diminuzione di pena per il tentativo: la difesa chiedeva la riduzione massima (2/3) mentre la Corte d'appello ha operato una riduzione pari alla metà, ritenuta dal ricorrente incongrua rispetto al lieve danno alla persona offesa
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Motivi principali: il primo motivo è aspecifico perché ripropone pedissequamente le censure di merito già svolte in appello senza un confronto puntuale con le motivazioni della Corte territoriale; la Corte di appello aveva invece motivato compiutamente la ritenuta recidiva e la valutazione di equivalenza con le attenuanti, richiamando l'attitudine e la pervicacia del ricorrente. Quanto alla questione costituzionale richiamata, la Corte di cassazione rileva che la Corte d'appello non si è limitata a richiamare l'art. 99 e l'art. 69 ma ha svolto un bilanciamento nel merito. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la riduzione per il tentativo è stata motivata con riferimento allo stato avanzato della condotta, criterio legittimo e non manifestamente illogico. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62, n.4 cod. pen.
Circostanza attenuante riconosciuta in sede di appello e valutata in bilanciamento con la recidiva; la Corte territoriale l'ha riconosciuta ma ritenuto che, per le modalità del fatto e la pervicacia dell'imputato, non fosse prevalente rispetto alla recidiva
art. 69, comma 4 cod. pen.
Norma che, nella parte richiamata, prevedeva un divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva; la Corte Cost. n.141/2023 ha dichiarato incostituzionalità di tale divieto, ma la Corte di cassazione osserva che la Corte d'appello ha comunque effettuato un bilanciamento motivato sul caso concreto
art. 99, comma 4 cod. pen.
Disposizione sulla recidiva reiterata/infraquinquennale; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la recidiva e ha motivato la sua incidenza sulla determinazione della pena
Sentenza Corte Cost. n.141/2023
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 69, comma 4 c.p. nella parte in cui vietava la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4 sulla recidiva ex art. 99, comma 4; la Corte di cassazione segnala però che la Corte territoriale ha compiuto un'analisi di merito non semplicemente agganciata al divieto sopravvenuto
art. 56, comma secondo cod. pen.
Norma che disciplina la diminuzione di pena per il tentativo (fino a due terzi); la Corte d'appello ha valutato lo stato di avanzamento dell'azione come criterio per non applicare la diminuzione massima
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del motivo di impugnazione che sia aspecifico; la Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché non ha operato il necessario confronto con le argomentazioni della Corte territoriale
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili valutati dolosamente o con colpa grave; la Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000 valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Per la cassazione è essenziale il confronto puntuale con le motivazioni del giudice impugnato: motivi che riproducono le censure di appello senza specificità sono inammissibili
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma (es. Corte Cost. n.141/2023) non determina automaticamente l'accoglimento del ricorso se il giudice di merito ha compiuto un bilanciamento motivato sul caso concreto
- Nel bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti, i giudici possono riconoscere equivalenza o preponderanza in ragione della pervicacia del comportamento e delle modalità del fatto; la semplice enunciazione dell'incostituzionalità formale non basta a rovesciare tale valutazione
- La misura della diminuzione per il tentativo dipende dallo stato di avanzamento dell'azione: vicinanza alla consumazione può giustificare una riduzione minore rispetto al massimo teorico (2/3)
- Ricorsi privi di specificità o manifestamente infondati possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e a una sanzione a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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