Sentenza del 19/07/2022 n. 22560 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La CTR aveva ritenuto che l'Agenzia fosse decaduta dal potere di accertamento per il 2002 ai sensi dell'art. 57, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, sostenendo l'assenza di specifica notizia di reato riferita al 2002. L'Agenzia ha dedotto in Cassazione la errata applicazione della norma invocando il raddoppio dei termini collegato all'obbligo di denuncia per reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000, art. 2), anche quando la notitia criminis non sia stata effettivamente trasmessa o sia emersa successivamente, purché sussistano oggettivamente gli elementi che impongono l'obbligo di denuncia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse erroneamente ancorato il raddoppio dei termini alla sola concreta trasmissione della notizia di reato per il 2002. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui il raddoppio è legittimo se, al momento dei fatti, esistono oggettivamente gli elementi che impongono l'obbligo di denuncia (anche se la notitia criminis è stata trasmessa dopo o non è stata effettivamente trasmessa). Nel caso concreto l'avviso di accertamento documentava l'esistenza di una fattura del 23.12.2002 ritenuta inesistente dai verificatori e che aveva determinato la detrazione IVA e quote di ammortamento per il 2002, 2003 e 2004: elementi idonei a far scattare l'obbligo di denuncia anche per il 2002. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e decisione sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972
Consente il raddoppio del termine di accertamento quando sussiste l'obbligo di denuncia per reati tributari; la Corte precisa che non è necessaria la trasmissione effettiva della notizia di reato, ma la verifica della presenza oggettiva degli elementi che impongono l'obbligo di denuncia.
D.Lgs. n. 74 del 2000
Individua i reati tributari che determinano l'obbligo di denuncia; la sua sussistenza è il presupposto per il raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 57 DPR 633/1972.
Codice di procedura penale
Fornisce gli elementi della notitia criminis e gli estremi che consentono di valutare, anche ex post, se sussistevano obiettivi elementi per l'obbligo di denuncia.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Base normativa per il motivo di cassazione invocato (violazione o falsa applicazione di norme di diritto).
Corte Costituzionale
sent. n. 247 del 25/07/2011
Ha affermato la legittimità del raddoppio dei termini anche quando la notitia criminis non sia stata effettivamente trasmessa o sia stata trasmessa successivamente, purché siano oggettivamente riscontrabili gli elementi che impongono l'obbligo di denuncia.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento (art. 57 DPR 633/1972) può operare anche se la notizia di reato non è stata effettivamente trasmessa all'autorità giudiziaria al momento: conta la presenza, al momento dei fatti, di elementi oggettivi che impongono l'obbligo di denuncia per i reati tributari.
- Il giudice tributario deve verificare 'ora per allora' (prognosi postuma) l'esistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, per evitare un uso pretestuoso del raddoppio da parte dell'amministrazione.
- Per comprovare il raddoppio dei termini l'Amministrazione non deve necessariamente produrre la notitia criminis trasmessa nella stessa data, ma deve documentare in modo chiaro e specifico i fatti ed elementi oggettivi (es. fatture, registrazioni IVA, deduzioni) che giustificano l'obbligo di denuncia.
- Il contribuente che contesta la legittimità del raddoppio dovrà dimostrare l'assenza, anche in via prognostica, degli elementi che configurano l'obbligo di denuncia; non è sufficiente la sola assenza di una formale denuncia per escludere il raddoppio.
- In sede di impugnazione in Cassazione il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: pur non essendo richieste trascrizioni integrali degli atti, le censure devono indicare chiaramente il contenuto e la collocazione degli atti richiamati perché il giudice possa comprendere l'oggetto della controversia senza dover consultare autonomamente gli atti di causa.
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