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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30381/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze di condanna e aveva rideterminato la pena complessiva. Il motivo principale è che la Corte di Appello avrebbe indicato come pena-base per la continuazione una pena diversa (quella della sentenza del 18/02/2016, anni 1 e multa 300 euro) anziché la pena più alta concretamente inflitta in dispositivo dal giudice della cognizione (sentenza del 05/07/2013: anni 1 e mesi 4 di reclusione e 200 euro di multa). Inoltre si censura la mancata applicazione del limite minimo d'aumento per la continuazione previsto in caso di recidiva qualificata: essendo la recidiva riconosciuta nelle sentenze, l'aumento complessivo non poteva essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave (quindi un incremento minimo quantificabile), limite che il giudice dell'esecuzione non avrebbe rispettato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo i principi di diritto: (i) ai fini dell'individuazione della violazione più grave in sede esecutiva va presa la pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione come indicata nel dispositivo; (ii) l'aumento per la continuazione, se ricorre la recidiva qualificata, non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave e tale limite si applica anche in fase esecutiva (ai sensi dell'art. 671 co.2 bis c.p.p.). Perciò la decisione impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte di Appello di Catania per nuovo esame e nuova determinazione della pena conformemente ai principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    In sede esecutiva la 'violazione più grave' va identificata con la pena concretamente irrogata in dispositivo dal giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione è vincolato al dictum della sentenza e non può modificarne in pejus la misura della pena più grave, potendo solo operare riduzioni sulle pene dei reati satellite.

  • art. 81 cod. pen.

    L'ultimo comma stabilisce che, nei confronti dei soggetti a cui è stata applicata la recidiva qualificata, l'aumento per la continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave; tale limite si applica anche in fase esecutiva e va riferito all'aumento complessivo per la continuazione.

  • art. 671 co.2 bis cod. proc. pen.

    Conferma l'applicabilità in sede esecutiva delle regole di determinazione della pena previste dall'art. 81 c.p.: il giudice dell'esecuzione deve osservare i limiti di aumento previsti per la continuazione, anche quando è stata riconosciuta la recidiva qualificata.

Massime di principio

  • In sede esecutiva il giudice deve prendere come riferimento la pena 'concretamente irrogata' dal giudice della cognizione, così come indicata nel dispositivo della sentenza più grave.
  • Il giudice dell'esecuzione non può aumentare la pena più grave indicata in dispositivo né modificarne la specie: può solo ridurre le pene relative ai reati satellite.
  • Se nelle sentenze è stata riconosciuta la recidiva qualificata, l'aumento complessivo per la continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave; questo parametro va applicato anche in sede esecutiva.
  • L'eventuale bilanciamento della recidiva con circostanze attenuanti non esclude l'obbligo di rispettare il limite minimo d'aumento previsto per la continuazione.
  • In caso di errata identificazione della pena-base o di calcolo dell'aumento, la decisione del giudice dell'esecuzione è annullabile e la causa deve essere rimessa per nuovo esame e corretta rideterminazione della pena.

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