Sentenza n. 2976/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5184 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con relativi interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto alla Carta del docente per due annualità, per un importo complessivo di 1.000 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali e il passaggio in giudicato, il Ministero è rimasto inizialmente inadempiente. Dopo la notificazione del ricorso, l'Amministrazione ha accreditato il solo capitale nominale di 1.000 euro, senza calcolare né corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria riconosciuti dal giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e, originariamente, l'applicazione di una penalità di mora, alla quale ha poi rinunciato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza parziale al giudicato. Il pagamento del solo capitale non ha determinato la cessazione della materia del contendere, perché la pretesa creditoria non era stata integralmente soddisfatta: l'obbligo conformativo ed esecutivo comprende anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria espressamente riconosciuti nel titolo giudiziale, nonché le somme accessorie che trovino causa nello stesso provvedimento. Il Ministero è stato ordinato a calcolare e liquidare gli interessi e la rivalutazione sulla somma di 1.000 euro, dalla data del diritto all'accredito fino al pagamento del capitale intervenuto in corso di causa, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato un commissario ad acta, da attivarsi entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione effettuata dalla ricorrente. La domanda di penalità di mora è stata abbandonata dalla ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, inclusa la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; la relativa domanda è stata rinunciata nel caso concreto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La circostanza che l’Amministrazione abbia pagato solo il capitale e non anche gli accessori esclude la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere richiede il pieno soddisfacimento della pretesa; il pagamento parziale del capitale, senza gli accessori riconosciuti dal giudicato, non è sufficiente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine entro cui completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994
Costituisce il parametro richiamato dal giudicato per la corresponsione degli accessori sulla somma dovuta.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato deve essere integrale e comprende non soltanto la sorte capitale, ma anche gli interessi, la rivalutazione monetaria e gli altri accessori espressamente riconosciuti dal titolo giudiziale.
- Il pagamento del solo capitale, quando il giudicato riconosca anche somme accessorie, non determina la cessazione della materia del contendere né fa venir meno l'interesse all'ottemperanza, perché permane l'inadempimento parziale dell'amministrazione.
- In presenza di un'inottemperanza parziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di completare l'esecuzione entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere affidata a un dirigente o funzionario pubblico individuato in ragione delle competenze istituzionali pertinenti; quando l'incarico è svolto da un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa interessata, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso commissariale.
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