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Sentenza

Sentenza n. 513/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del Verbale n. 2, redatto in data 13 dicembre 2024 dalla Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di II Fascia, presso l’Università di Foggia – Dipartimento di -OMISSIS-per il settore concorsuale -OMISSIS- “-OMISSIS-” - settore scientifico disciplinare -OMISSIS-, indetta con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 30 luglio 2024, relativamente e limitatamente alla ammissione della candidata contrassegnata con il numero n. -OMISSIS-, identificata nella dott.ssa-OMISSIS- -OMISSIS-; - del Verbale n. 2 bis, e allegato, redatto in data 19 dicembre 2024 dalla Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di II Fascia, presso l’Università di Foggia – Dipartimento di -OMISSIS-per il settore concorsuale -OMISSIS- “-OMISSIS-” - settore scientifico disciplinare -OMISSIS-, indetta con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 30 luglio 2024, relativamente e limitatamente alla valutazione di idoneità della candidata contrassegnata con il numero n. -OMISSIS-, identificata nella dott.ssa-OMISSIS- -OMISSIS-; - del decreto del Rettore n. -OMISSIS- (UNI_FG- -OMISSIS- del 23 gennaio 2025); - della delibera del Consiglio di Dipartimento n. -OMISSIS- del 24 gennaio 2025 (UNI_FG-OMISSIS-del 24 gennaio 2025); - nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, tra cui la presa di servizio della dott.ssa-OMISSIS- -OMISSIS- presso il Dipartimento di -OMISSIS-dell’Università di Foggia, in qualità di professoressa associata per il S.S.D. -OMISSIS- “-OMISSIS-”, con ampia riserva di proporre motivi aggiunti; - e per l’accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente, in quanto valutata idonea, ad essere regolarmente convocata per la presa di servizio presso il Dipartimento di -OMISSIS-dell’Università di Foggia, in qualità di professoressa associata per il S.S.D. -OMISSIS-, anche, in subordine, previa nomina di una nuova Commissione, affinché la posizione della ricorrente, dott.ssa -OMISSIS--OMISSIS-, possa esser esaustivamente considerata e correttamente valutata; - e per la condanna in forma specifica, ex art. 30, comma 2, c.p.a., dell'Ateneo all'adozione dei provvedimenti consequenziali, nonché, in subordine, al risarcimento del danno ingiusto, da determinarsi in corso di causa.

Giustizia amministrativa202500551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbali della commissione giudicatrice relativi all’ammissione e alla valutazione della candidata vincitrice, decreto rettorale di approvazione degli atti e delibera dipartimentale di chiamata della vincitrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la legittimità della procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 8 del bando e il difetto dei presupposti, sostenendo che la candidata vincitrice non possedesse il requisito di partecipazione quale studiosa stabilmente impegnata all’estero in posizione accademica corrispondente a quella oggetto della selezione e che non avrebbe dovuto essere esentata dalla prova didattica. Con il secondo motivo ha dedotto disparità di trattamento, eccesso di potere e genericità dei criteri, lamentando l’assenza di una griglia di valutazione, l’introduzione di criteri ulteriori o non uniformi, la diversa considerazione dell’attività didattica e dei compiti istituzionali e l’adattamento dei criteri al curriculum della vincitrice. Ha inoltre censurato l’omessa o insufficiente valutazione di propri titoli, progetti di ricerca, pubblicazioni, attività seminariali, tutoraggio e partecipazione al gruppo di assicurazione della qualità, nonché la non adeguata valorizzazione della coerenza delle proprie attività con il settore scientifico-disciplinare. Ha infine contestato le modalità di accertamento della lingua inglese, ritenendo che la commissione avrebbe dovuto procedere mediante traduzione di un brano anziché mediante conversazione. La controinteressata ha eccepito, tra l’altro, l’omessa impugnazione dell’atto di ammissione e del decreto di nomina, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, decidendo il ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha ritenuto provato il possesso, da parte della vincitrice, del requisito di partecipazione previsto dal bando per gli studiosi stabilmente impegnati all’estero: la tabella ministeriale di corrispondenza equiparava la qualifica estera di “Profesor asociado” a quella italiana di professore associato e la documentazione prodotta attestava il ruolo ricoperto, la continuità del rapporto, le attività di ricerca e di insegnamento e la corrispondenza dell’area disciplinare. Ha ritenuto legittima l’esenzione dalla prova didattica, poiché il bando la prevedeva per chi già ricoprisse la posizione di professore di ruolo; ha inoltre rilevato la documentata attività didattica coerente con il settore di riferimento. Quanto ai criteri di valutazione, il verbale n. 1 conteneva criteri generali sufficientemente predeterminati per curriculum, ricerca, pubblicazioni, didattica e compiti istituzionali, sicché non era necessaria una griglia ulteriore. Il verbale n. 2 bis è stato ritenuto una sintesi ricognitiva dei dati curriculari e non risultava avere introdotto criteri nuovi o differenziati. Le valutazioni della commissione sono state ricondotte all’ambito della discrezionalità tecnica e, in assenza di macroscopico sviamento logico, palese errore di fatto o contraddittorietà manifesta, non erano sindacabili dal giudice amministrativo. Le doglianze sulla mancata valutazione dei titoli della ricorrente sono state respinte perché i progetti e le attività risultavano comunque considerati nei giudizi complessivi, le pubblicazioni valutabili erano al massimo dodici, le attività seminariali erano ricomprese nell’attività didattica e la partecipazione al gruppo di assicurazione della qualità poteva essere ricondotta alla didattica senza che ciò imponesse un diverso giudizio finale. Anche le contestazioni rivolte alla valutazione della vincitrice sono state ritenute generiche o non comprovate. La censura sulle modalità della prova di inglese è stata respinta: in assenza di diversa prescrizione del bando, la conversazione in videoconferenza era modalità ragionevole per accertare la competenza linguistica; il TAR ha inoltre rilevato profili di carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, l. 240/2010

    Costituisce la base normativa della procedura di chiamata per la copertura del posto di professore universitario di seconda fascia.

  • art. 18, comma 1, lett. b), l. 240/2010

    Consente la partecipazione alla selezione anche agli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, secondo le tabelle ministeriali di corrispondenza.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    È richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica e, in subordine, di risarcimento del danno; la domanda non è stata accolta poiché il ricorso principale è stato respinto.

  • d.m. 10 maggio 2023, n. 456

    La tabella ministeriale di corrispondenza equipara, per il Paese interessato, la qualifica di “Profesor asociado” a quella italiana di professore associato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato nel dispositivo quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione all’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive universitarie, il requisito di partecipazione degli studiosi stabilmente impegnati all’estero può essere dimostrato mediante la qualifica accademica estera risultante dalle attestazioni dell’istituzione di appartenenza e verificata alla luce delle tabelle ministeriali di corrispondenza; la qualifica estera equiparata a quella italiana richiesta dal bando è sufficiente a integrare il requisito, se la documentazione conferma ruolo, stabilità e attività di ricerca o insegnamento.
  • Quando il bando esonera dalla prova didattica chi già ricopra la posizione di professore di ruolo, l’esenzione opera in ragione dello status posseduto, senza necessità di una nuova prova, purché il possesso della posizione e la coerenza dell’attività accademica risultino documentati.
  • La predeterminazione di criteri generali riferiti a curriculum, ricerca, pubblicazioni, didattica e compiti istituzionali può essere sufficiente a garantire l’imparzialità della valutazione; l’assenza di una griglia numerica ulteriore non determina di per sé l’illegittimità della procedura, se i criteri consentono una valutazione uniforme e verificabile.
  • Le valutazioni delle commissioni giudicatrici universitarie costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopico sviamento logico, palese errore di fatto o contraddittorietà manifesta; non è sufficiente contrapporre alle valutazioni della commissione una diversa lettura dei curricula o dei titoli.
  • In assenza di una specifica prescrizione del bando sulle modalità di accertamento della conoscenza linguistica, la commissione può scegliere una modalità coerente con la finalità della prova, quale la conversazione in videoconferenza, purché idonea ad accertare la competenza richiesta.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggiCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

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