Cassazione Civile, Ordinanza n. 19579/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La vicenda nasce da un precedente giudizio di cassazione promosso dalla curatela del fallimento di una società, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In quell'ordinanza la Corte aveva condannato la ricorrente alle spese di lite a favore della curatela fallimentare, senza però specificare che, essendo la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio, la condanna doveva essere in favore dello Stato. La cancelleria della Corte d'appello aveva segnalato che tale omissione impediva il recupero delle spese anticipate. Con l'istanza di correzione materiale d'ufficio si è quindi chiesto di rettificare il dispositivo per indicare correttamente il beneficiario della condanna alle spese. Il ricorso mirava esclusivamente alla correzione del refuso/errore materiale nel capo sulle spese del precedente provvedimento.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione materiale d'ufficio. Ha ritenuto che la procedura fosse stata attivata su impulso della cancelleria e che, risultando la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese dovesse essere disposta a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del t.u. spese di giustizia. Ha quindi corretto il dispositivo dell'ordinanza precedente, sostituendo l'intestazione delle spese in modo da attribuirle, per la parte spettante alla difesa della parte ammessa al gratuito patrocinio, a favore dello Stato e non della curatela fallimentare. Il provvedimento conclude con la formale correzione del testo dell'ordinanza n. 15469/2017 nei termini specificati.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
su impulso della cancelleria
la correzione materiale è stata ritenuta promossa d'ufficio/attivata su impulso della cancelleria del giudice a quo.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
atteso che la parte ammessa al gratuito patrocinio è risultata vittoriosa, la condanna alle spese della parte soccombente va disposta a favore dello Stato
quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta vittoriosa, la condanna della controparte soccombente deve essere in favore dello Stato, non in favore della parte assistita.
Massime di principio
- Se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il capo sulle spese deve indicare come beneficiario dello statuizione lo Stato, al fine di consentire il recupero delle somme anticipate.
- Un errore nel solo intestare il beneficiario della condanna alle spese, quando il contenuto decisorio sul regime delle spese è altrimenti corretto, integra un errore materiale emendabile con procedimento di correzione.
- La correzione materiale può essere disposta anche su impulso della cancelleria quando l'errore del dispositivo ostacoli gli adempimenti contabili o il recupero delle spese anticipate dall'erario.
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