Circolare numero 158 del 11-6-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ribadisce che l’accesso agli uffici INPS per la trattazione delle pratiche può essere consentito solo a operatori dei Patronati o dell’Organizzazione promotrice che abbiano un rapporto di lavoro subordinato e che siano nominativamente designati. Gli accordi locali devono quindi essere adeguati a criteri uniformi, eliminando ogni discrezionalità nella scelta volta per volta degli addetti. Vengono inoltre precisati gli adempimenti per la verifica del requisito di dipendenza, per la sostituzione degli operatori e per l’uso del tesserino identificativo rilasciato dall’Istituto.
Accesso agli uffici INPS degli operatori dei Patronati: criteri di abilitazione e tesserino identificativo
Accesso agli uffici INPS degli operatori dei Patronati
La circolare interviene per uniformare le regole di accesso agli uffici INPS da parte degli operatori dei Patronati nella trattazione delle pratiche. Essa richiama il Protocollo sui rapporti INPS-Patronati e chiarisce che le intese locali devono essere adeguate a criteri rigorosi, così da assicurare trasparenza, affidabilità degli interlocutori e contrasto a forme di abusivismo.
Ambito e finalità dell’intervento
L’Amministrazione segnala che, nella prassi, gli accordi locali sottoscritti non hanno sempre individuato gli operatori abilitati con criteri omogenei. In particolare, è stato spesso lasciato ai Patronati il potere di indicare di volta in volta i soggetti autorizzati all’accesso agli uffici. La circolare considera tale assetto non coerente con l’esigenza dell’Istituto di avere operatori preparati e responsabili, e con la necessità di tutelare assicurati e assistiti da fenomeni di intermediazione abusiva.
Requisiti per l’abilitazione
La circolare ribadisce in modo espresso che possono essere abilitati solo operatori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con i Patronati o con l’Organizzazione promotrice, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, in conformità all’art. 8 del decreto interministeriale 26 giugno 1981, attuativo della legge n. 112/1980.
Per i dipendenti dell’Organizzazione promotrice viene richiamata una regola specifica: è necessario un provvedimento formale di comando, con presa d’atto del competente Ispettorato del lavoro.
Modalità di individuazione e controllo
Gli operatori non possono essere scelti occasionalmente o lasciati alla discrezionalità del Patronato. Devono invece essere nominativamente e formalmente designati dal responsabile del Patronato al momento della definizione dell’intesa.
La verifica del requisito di dipendenza è rimessa anche alle Sedi INPS, che possono effettuarla mediante accessi diretti presso gli uffici del Patronato o dell’Organizzazione sindacale dove sono conservati i libri aziendali.
Sostituzioni e tesserino identificativo
Qualora un operatore debba essere sostituito, l’Ente di Patronato deve comunicarlo all’Istituto. Il nuovo operatore potrà esercitare le funzioni solo dopo la consegna del tesserino identificativo.
Per ciascun operatore abilitato l’INPS rilascia un tesserino contenente generalità e fotografia, che deve essere esposto per tutta la durata della permanenza negli uffici.
Adeguamento degli accordi in essere
La circolare stabilisce che, per tutti i profili indicati, cessano di avere effetto eventuali diversi orientamenti derivanti dalla precedente circolare n. 147 del 21 giugno 1990. I dirigenti destinatari sono quindi invitati a promuovere le iniziative necessarie per predisporre nuovi accordi, o per rivedere quelli già vigenti, in modo da allinearli ai criteri ora ribaditi.
Punti principali
Finalità della circolare e necessità di criteri univoci
La circolare richiama il Protocollo sui rapporti INPS-Patronati trasmesso con la circolare n. 147 del 21 giugno 1990 e segnala che gli accordi locali non sempre hanno applicato criteri uniformi nell’individuazione degli operatori autorizzati ad accedere agli uffici. L’obiettivo è prevenire fenomeni di abusivismo e faccendierato e garantire interlocutori preparati e responsabili.
Requisiti soggettivi degli operatori abilitati
Possono essere abilitati esclusivamente soggetti legati ai Patronati o all’Organizzazione promotrice da rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, come previsto dall’art. 8 del decreto interministeriale 26 giugno 1981, attuativo della legge n. 112/1980. Per i dipendenti dell’Organizzazione promotrice è richiesto uno specifico provvedimento di comando, vistato per presa d’atto dal competente Ispettorato del lavoro.
Verifica del requisito di dipendenza
Le Sedi INPS devono verificare il requisito della dipendenza anche mediante accessi diretti presso gli uffici del Patronato o dell’Organizzazione sindacale, dove sono conservati i libri aziendali. In questo modo l’Istituto può controllare la reale sussistenza del rapporto di lavoro richiesto per l’abilitazione.
Designazione nominativa e sostituzione degli operatori
Gli operatori devono essere nominativamente e formalmente designati dal responsabile del Patronato al momento della stipula dell’intesa. Non è consentito lasciare la scelta dei soggetti alla discrezionalità del Patronato di volta in volta. In caso di sostituzione, l’Ente di Patronato deve comunicarla e il nuovo operatore può svolgere le funzioni solo dopo la consegna del tesserino identificativo.
Tesserino identificativo e disciplina degli accessi
Ad ogni operatore abilitato l’Istituto fornisce un tesserino con generalità e foto, che deve essere esposto per tutta la durata dell’accesso agli uffici. La circolare precisa che, per tutti questi aspetti, cessano di avere effetto eventuali diversi indirizzi precedenti e che i dirigenti devono attivarsi per predisporre nuovi accordi o rivedere quelli già vigenti secondo i criteri indicati.
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