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Circolare

Circolare numero 160 del 12-6-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dispone nuove modalità di comunicazione, tramite denuncia mensile DM10/2 e denuncia annuale O1/M, dei dati relativi ai lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970, e ai lavoratori comunitari ed extracomunitari. Vengono indicati codici, diciture da utilizzare e decorrenze, con proroga dei termini per le denunce annuali 1991. La circolare chiarisce inoltre che restano ferme le modalità di versamento contributivo e che per le Amministrazioni dello Stato continua a valere il termine del 31 dicembre 1992.

Adempimenti DM10/2 e O1/M per aspettative ex art. 31 L. 300/1970 e per lavoratori comunitari/extracomunitari

Adempimenti DM10/2 e O1/M per lavoratori in aspettativa e per lavoratori comunitari/extracomunitari

La circolare disciplina l’acquisizione dei dati relativi ai lavoratori in aspettativa ai sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché le comunicazioni mensili riguardanti i lavoratori comunitari ed extracomunitari occupati dai datori di lavoro che versano i contributi con il sistema DM. Vengono inoltre prorogati i termini di presentazione delle denunce annuali per il 1991.

Lavoratori in aspettativa ex art. 31 L. 300/1970

L’art. 31 dello Statuto dei lavoratori prevede che i lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali possano essere collocati in aspettativa non retribuita; tali periodi sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria IVS e dei trattamenti sostitutivi o esonerativi. Al fine di completare tempestivamente gli archivi degli assicurati, la circolare impone ai datori di lavoro l’acquisizione e la comunicazione dei dati relativi ai lavoratori interessati.

Denuncia mensile DM10/2

I datori di lavoro devono comunicare, con la denuncia mensile mod. DM10/2, il numero dei lavoratori in aspettativa inserendolo in uno dei righi in bianco dei quadri B-C, preceduto dalla dizione "Lav. L.300/1970" e:

  • dal codice "E000" per l’aspettativa per funzioni pubbliche elettive;
  • dal codice "S000" per l’aspettativa per cariche sindacali.

Nessun altro dato deve essere indicato nelle caselle interessate. La comunicazione decorre dalla denuncia relativa al mese di luglio 1992, da presentare entro il 20 agosto.

Denuncia annuale O1/M

Per gli stessi lavoratori, a partire dal corrente anno, deve essere presentata anche la denuncia annuale mod. O1/M, con riferimento alla denuncia relativa all’anno 1991. La compilazione deve avvenire con le seguenti modalità:

  • nell’intestazione e nel quadro A vanno riportati tutti i dati previsti;
  • nel quadro B va indicata solo la qualifica rivestita dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa;
  • nel quadro C, nella casella "Tipo", va indicato il codice "AE" per le funzioni pubbliche elettive o "AS" per le cariche sindacali;
  • nelle caselle "Periodo dal...al" va riportato il periodo di aspettativa;
  • non devono essere inseriti altri dati.

Se nel corso dell’anno il lavoratore ha fruito di più periodi di aspettativa, questi devono essere indicati in righe separate. Se nello stesso anno coesistono periodi di aspettativa e periodi di lavoro retribuito, devono essere presentate due distinte denunce O1/M.

Proroga dei termini per le denunce annuali

Per consentire l’utilizzo di uno specifico programma di controllo predisposto dalla Direzione Generale per le aziende che presentano le denunce annuali su supporto magnetico, la circolare proroga i termini di presentazione delle denunce annuali relative al 1991:

  • al 30 settembre 1992 per le denunce su supporto cartaceo;
  • al 30 novembre 1992 per le denunce su supporto magnetico.

Gli stessi termini valgono anche per le denunce integrative mod. O1/M-int. Per le Amministrazioni dello Stato resta confermato il termine del 31 dicembre 1992.

Lavoratori comunitari e extracomunitari

La circolare introduce anche l’obbligo di comunicazione mensile del numero di lavoratori comunitari ed extracomunitari occupati dai datori di lavoro che versano i contributi con il sistema DM.

Lavoratori comunitari

Il numero dei lavoratori comunitari deve essere indicato nel mod. DM10/2 nei righi in bianco dei quadri B-C, con la dicitura "LAV. COM." e il codice "C000". La decorrenza è dalla denuncia relativa al mese di luglio 1992, da presentare entro il 20 agosto. Restano invariati i criteri di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Lavoratori extracomunitari

Per i lavoratori extracomunitari la comunicazione avviene con le medesime modalità, utilizzando la dicitura "LAV. E.C." e il codice "X000". Anche in questo caso la decorrenza è dalla denuncia di luglio 1992, da presentare entro il 20 agosto, e non sono modificate le modalità di versamento dei contributi. Per i lavoratori soggetti al contributo dello 0,50% previsto dall’art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, si richiamano le istruzioni della circolare n. 827 R.C.V. del 9 febbraio 1987.

Informativa alle strutture periferiche

Le Sedi e i Centri operativi sono incaricati di informare con immediatezza aziende, consulenti del lavoro, associazioni di categoria e centri di servizi attraverso i consueti canali.

Punti principali

Comunicazione dei lavoratori in aspettativa ex art. 31 L. 300/1970

I datori di lavoro che occupano lavoratori collocati in aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali devono indicare ogni mese, nella denuncia DM10/2, il numero dei lavoratori interessati nei righi in bianco dei quadri B-C, preceduti dalla dicitura "Lav. L.300/1970" e dal codice "E000" per le funzioni elettive o "S000" per le cariche sindacali. La comunicazione decorre dalla denuncia relativa al mese di luglio 1992, con presentazione entro il 20 agosto.

Denuncia annuale O1/M per i lavoratori in aspettativa

A partire dal corrente anno, con riferimento alla denuncia relativa all’anno 1991, deve essere presentata anche per i lavoratori in aspettativa la denuncia annuale mod. O1/M. Nel modello vanno riportati tutti i dati dell’intestazione e del quadro A; nel quadro B soltanto la qualifica del lavoratore al momento del collocamento in aspettativa; nel quadro C il codice "AE" per le funzioni pubbliche elettive o "AS" per le cariche sindacali e il periodo di aspettativa nelle caselle "Periodo dal...al". Se vi sono più periodi di aspettativa nello stesso anno, essi vanno indicati in righe separate; se nello stesso anno coesistono periodi di aspettativa e di lavoro retribuito, occorrono due denunce O1/M distinte.

Proroga dei termini per le denunce annuali 1991

Per consentire l’utilizzo dello specifico programma di controllo predisposto dalla Direzione Generale per le aziende che presentano le denunce annuali su supporto magnetico, viene prorogato il termine di presentazione delle denunce annuali su supporto cartaceo al 30 settembre 1992 e di quelle su supporto magnetico al 30 novembre 1992. Gli stessi termini valgono anche per le denunce integrative mod. O1/M-int. Per le Amministrazioni dello Stato resta fermo il termine del 31 dicembre 1992.

Programma di controllo per supporto magnetico

La Direzione Generale ha predisposto un programma di controllo da consegnare alle aziende che utilizzano supporti magnetici per le denunce annuali, in modo da effettuare le stesse verifiche che saranno svolte dalle SAP in fase di elaborazione. La proroga dei termini è disposta anche per consentire l’impiego di tale programma con riferimento alla denuncia 1991.

Comunicazione dei lavoratori comunitari

I datori di lavoro che occupano lavoratori comunitari devono comunicare mensilmente, con il mod. DM10/2, il numero di tali lavoratori nei righi in bianco dei quadri B-C, con la dicitura "LAV. COM." e il codice "C000". La comunicazione decorre dalla denuncia relativa al mese di luglio 1992, da presentare entro il 20 agosto. Restano invariate le modalità di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Comunicazione dei lavoratori extracomunitari

I datori di lavoro che occupano lavoratori extracomunitari devono comunicare mensilmente, con il mod. DM10/2, il numero di tali lavoratori nei righi in bianco dei quadri B-C, con la dicitura "LAV. E.C." e il codice "X000". Anche in questo caso la decorrenza è dalla denuncia relativa al mese di luglio 1992, da presentare entro il 20 agosto. Le modalità di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali restano immutate; per i lavoratori soggetti al contributo dello 0,50% ex art. 13 L. 943/1986 si richiamano le istruzioni della circolare n. 827 R.C.V. del 9 febbraio 1987.

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