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Circolare

Circolare numero 155 del 10-6-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per effetto della legge n. 412/1991, il personale in esubero dei settori ausiliari connessi al servizio ferroviario e del comparto produzione/manutenzione del materiale rotabile rientra nella disciplina della CIG straordinaria e della mobilità, ma non nella CIG ordinaria. Conseguentemente sono dovuti il contributo dello 0,90% e i contributi di mobilità, secondo le regole già illustrate in precedenza. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per la codifica delle aziende, per l’attribuzione di specifici codici di autorizzazione e per la regolarizzazione dei periodi pregressi dal 1 dicembre 1991 mediante mod. DM10/2, con esposizione separata delle varie differenze contributive e degli oneri accessori.

Applicazione CIG straordinaria e mobilità ai settori ausiliari ferroviari; codifica aziende e regolarizzazioni contributive

Applicazione ai settori ausiliari ferroviari e disciplina contributiva

La circolare interviene per chiarire gli effetti della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario e al comparto della produzione e manutenzione del materiale rotabile. L’atto precisa l’ambito delle attività interessate, le ricadute sul regime previdenziale e le modalità operative per la corretta codifica delle aziende e per la regolarizzazione dei versamenti contributivi pregressi.

Ambito soggettivo e attività interessate

Ai sensi dell’art. 25, terzo comma, della legge n. 412/1991, si applicano al personale in esubero delle attività indicate le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre 1968, n. 1115. La circolare ricorda che i settori ausiliari sono, in linea di massima, quelli classificati come attività industriali nella circolare n. 53692 Gs del 3 maggio 1956, paragrafo 1, lettere A e B.

Rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

  • manovre scambi e treni;
  • frenatori;
  • smistamento carri;
  • personale viaggiante addetto al trasporto merci, ai treni viaggiatori e merci;
  • personale viaggiante addetto ai carri riscaldo;
  • personale treni cantieri, compreso il personale cantieri iniezione legnami;
  • smistamento e manipolazione merci su scali e impianti ferroviari;
  • accudienza e pulizia del materiale mobile ferroviario.

Decorrenza della disciplina e contributi dovuti

La legge n. 412/1991 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991 ed è entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Pertanto, dal periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991, i settori indicati sono stati assoggettati alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e della mobilità, con esclusione della disciplina dell’intervento ordinario, che non è stata estesa dalla norma.

Ne consegue che, ove sussista il requisito occupazionale di più di 15 dipendenti calcolato sul semestre precedente, risultano dovuti:

  • il contributo dello 0,90%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore, previsto dall’art. 9 della legge n. 407/1990;
  • i contributi di mobilità di cui all’art. 7, comma 11, e all’art. 16, comma 2, lettera a), della legge n. 223/1991.

La circolare rinvia, per criteri e modalità applicative, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 211 del 9 agosto 1991.

Codifica delle aziende e controllo del requisito occupazionale

Le sedi devono procedere alla correzione della codifica delle aziende interessate, identificate dai c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06.

In particolare:

  • il codice di autorizzazione 1D deve essere annullato con effetto dal 1 dicembre 1991;
  • deve essere attribuito, dalla stessa data, il nuovo codice di autorizzazione 2E, con significato di "Azienda esclusa dal versamento della contribuzione CIG ordinaria, soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità".

Per le cooperative ex DPR 602/1970 che svolgono le attività in esame:

  • il codice 2E deve essere attribuito in aggiunta al codice 4A;
  • l’assoggettamento riguarda i soli dipendenti non soci.

Con il codice 2E, il controllo del requisito occupazionale viene eseguito dalla procedura automatizzata sulla base dei dati del quadro A del mod. DM10/2. Se l’azienda opera con più posizioni contributive, può essere attribuito anche il codice 3Y, che comporta l’esclusione del controllo automatico del limite occupazionale.

Regolarizzazione dei periodi pregressi e modalità operative

Le aziende possono regolarizzare i periodi pregressi a partire dal 1 dicembre 1991 entro la scadenza del periodo contributivo in corso al momento della diramazione della circolare. La regolarizzazione comporta la maggiorazione degli importi dovuti con interessi legali al tasso annuo del 10%.

Per la compilazione del mod. DM10/2 devono essere seguite le seguenti modalità:

  • differenze dovute a titolo di contributo CIG straordinaria: esposizione nei quadri B-C con la dicitura "CIG STRAORD. L.407/90" e il codice M149; non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni;
  • differenze dovute a titolo di contributi per indennità di mobilità: esposizione nei quadri B-C con le diciture "CONTR. MOB. ART. 7 L.223/91" e "CONTR. MOB. ART 16 L. 223/91" e con i codici M151 e M152; anche in questo caso non vanno compilate le caselle numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni;
  • recupero del contributo Gescal per effetto del versamento del contributo transitorio per le indennità di mobilità: esposizione nel quadro D con la dicitura "REC. GESCAL L. 223/91" e il codice P501;
  • interessi legali: esposizione nei quadri B-C con la dicitura "ONERI ACCESSORI" e il codice Q900.

Regolarizzazioni successive e sanzioni civili

Eventuali regolarizzazioni effettuate in seguito ricadono nella disciplina dei ritardati versamenti. Esse possono essere eseguite anche tramite le denunce contributive relative ai due mesi successivi a quello in corso alla data di diramazione della circolare, con contestuale pagamento delle somme aggiuntive nella misura vigente al momento del versamento.

In tale ipotesi, l’importo delle somme aggiuntive deve essere esposto nei quadri B-C del mod. DM10/2 con la dicitura "sanzioni civili" e il codice Q920.

Punti principali

Ambito di applicazione della legge n. 412/1991

La circolare richiama l’art. 25, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che estende le disposizioni delle leggi n. 223/1991 e n. 1115/1968 al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario e al comparto della produzione e manutenzione del materiale rotabile. I settori ausiliari vengono ricondotti, in linea generale, alle attività già elencate nella circolare n. 53692 Gs del 3 maggio 1956, quali manovre scambi e treni, frenatori, smistamento carri, personale viaggiante merci e viaggiatori, carri riscaldo, treni cantieri, smistamento e manipolazione merci, accudienza e pulizia del materiale mobile ferroviario.

Decorrenza e regime contributivo

Poiché la legge n. 412/1991 è entrata in vigore il 31 dicembre 1991, le attività indicate rientrano, a decorrere dal periodo di paga in corso a tale data, nella disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e della mobilità, ma non in quella dell’intervento ordinario, non essendo stata estesa quest’ultima dalla norma. Restano pertanto dovuti, in presenza del requisito occupazionale di oltre 15 dipendenti calcolato sul semestre precedente, il contributo dello 0,90% di cui all’art. 9 della legge n. 407/1990, di cui 0,30% a carico del lavoratore, e i contributi di mobilità previsti dall’art. 7, comma 11, e dall’art. 16, comma 2, lettera a), della legge n. 223/1991.

Codifica delle aziende e codici di autorizzazione

Le sedi devono intervenire sulle aziende interessate, identificate dai c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06, annullando con effetto dal 1 dicembre 1991 il codice di autorizzazione 1D e attribuendo, dalla stessa data, il codice 2E, avente il significato di azienda esclusa dal versamento della contribuzione CIG ordinaria e soggetta alla disciplina della CIG straordinaria e della mobilità. Per le cooperative ex DPR 602/1970 che svolgono tali attività, il codice 2E va attribuito anche in aggiunta al 4A, limitatamente ai dipendenti non soci, ai fini dell’assoggettamento alla contribuzione per CIG straordinaria e mobilità. In presenza del codice 2E, il controllo del requisito occupazionale è effettuato automaticamente sulla base dei dati del quadro A del mod. DM10/2. Alle aziende con più posizioni contributive può essere attribuito anche il codice 3Y, che esclude il controllo del limite occupazionale da parte della procedura.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Le aziende possono regolarizzare i periodi pregressi a decorrere dal 1 dicembre 1991 entro la scadenza del periodo contributivo in corso al momento della diramazione della circolare, maggiorando quanto dovuto con gli interessi legali al tasso annuo del 10%. La regolarizzazione deve essere effettuata secondo modalità specifiche di esposizione nel mod. DM10/2: differenze per CIG straordinaria con dicitura "CIG STRAORD. L.407/90" e codice M149; contributi per indennità di mobilità con diciture "CONTR. MOB. ART. 7 L.223/91" e "CONTR. MOB. ART 16 L. 223/91" e codici M151 e M152; recupero contributo Gescal con dicitura "REC. GESCAL L. 223/91" e codice P501; interessi legali con dicitura "ONERI ACCESSORI" e codice Q900.

Regolarizzazioni successive e sanzioni civili

Le regolarizzazioni ulteriori ricadono nella disciplina vigente in materia di ritardati versamenti. Esse possono essere effettuate anche tramite le denunce contributive relative ai due mesi successivi a quello in corso alla data di diramazione della circolare, con contestuale pagamento delle somme aggiuntive nella misura vigente al momento del versamento. In tal caso, l’importo delle somme aggiuntive va esposto nel mod. DM10/2 con la dicitura "sanzioni civili" e il codice Q920.

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