Circolare numero 154 del 10-6-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il regime fiscale vigente delle indennità di missione/trasferta del personale dipendente, alla luce delle recenti modifiche normative, e impartisce istruzioni operative con applicazione immediata per le fattispecie non ancora definite. Vengono precisati i limiti di esenzione IRPEF per le trasferte fuori dal territorio comunale, distinti tra Italia ed estero e in base alla presenza di rimborsi di vitto e alloggio. Sono inoltre indicati i codici retributivi da utilizzare nella procedura PRVS per l’acquisizione delle somme esenti o imponibili, nonché i codici da impiegare per i rimborsi delle spese di viaggio in ambito urbano. Infine, si segnala l’adeguamento del regime previdenziale dell’indennità di trasferta ai criteri del contributo sociale di malattia.
Nuove istruzioni operative sul trattamento fiscale e previdenziale dell'indennità di trasferta
Trattamento fiscale e previdenziale dell’indennità di trasferta
La circolare fornisce nuove istruzioni operative sul regime fiscale delle indennità di missione/trasferta del personale dipendente, con applicazione immediata alle fattispecie non ancora definite. Il chiarimento interviene dopo un approfondimento sul tema del trattamento di trasferta e definisce in modo puntuale i limiti di esenzione IRPEF, le modalità di tassazione e gli adempimenti da seguire nella procedura PRVS.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama l’art. 48, comma 4, del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 217, secondo cui:
- le indennità per trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 60.000 al giorno, elevati a lire 100.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio;
- in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente, il limite si riduce di un terzo;
- le indennità e i rimborsi per trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono in linea generale a formare reddito, salvo i rimborsi di spese di trasporto comprovate dal vettore.
Limiti di esenzione per le missioni fuori dal comune
La circolare precisa che l’indennità di trasferta non è soggetta a imposizione fiscale entro i seguenti limiti giornalieri:
- lire 60.000 per le trasferte in Italia, se non vengono rimborsate a piè di lista le spese di soggiorno;
- lire 100.000 per le trasferte all’estero, nelle medesime condizioni;
- lire 40.000 per l’Italia e lire 66.667 per l’estero, quando sia rimborsata la spesa di alloggio o l’alloggio sia sostenuto direttamente dall’Istituto.
In presenza di rimborsi di vitto, l’esenzione dalla ritenuta si restringe ai soli rimborsi a piè di lista per il soggiorno (vitto e alloggio), mentre l’indennità di trasferta resta integralmente assoggettata a IRPEF.
Criteri applicativi della ritenuta
La circolare riassume così il trattamento fiscale dell’importo giornaliero spettante a titolo di indennità di missione:
- ritenuta sull’intero importo, se viene rimborsato a piè di lista uno o entrambi i pasti; a tal fine non rileva il rimborso forfettario ex art. 20, D.P.R. n. 43/1990;
- ritenuta sulla sola eccedenza oltre lire 40.000 giornaliere, o lire 66.667 per le missioni all’estero, se è rimborsata la sola spesa di alloggio;
- ritenuta sulla sola eccedenza oltre lire 60.000 giornaliere, o lire 100.000 per l’estero, se non vi sono rimborsi a piè di lista né per il vitto né per l’alloggio.
Istruzioni operative per le Sedi e utilizzo dei codici PRVS
Le Sedi sono invitate a procedere con effetto immediato alla liquidazione delle indennità di trasferta per missioni svolte sul territorio nazionale; per le missioni all’estero la liquidazione resta accentrata presso la Sede centrale. Gli importi devono essere acquisiti nella funzione 14 della procedura PRVS mediante i seguenti codici:
- codice 189, oppure 217 per le missioni disposte per esigenze di formazione, per gli importi esenti da IRPEF perché rientranti nelle franchigie giornaliere;
- codice 190, oppure 218 per le missioni disposte per esigenze di formazione, per gli importi soggetti a IRPEF perché eccedenti i limiti o perché la franchigia non opera.
Rimborsi delle spese di viaggio in ambito urbano
Per i rimborsi delle spese di viaggio nell’ambito urbano la circolare introduce o conferma specifici codici retributivi:
- codice 095, di nuova istituzione, con dicitura "TRASP. URB. (ESENTE R.E.)", da imputare al conto GPA 16/60, per i rimborsi documentati dal vettore e quindi esenti da ritenute erariali;
- codice 096, già esistente, con dicitura "TRASP. URB. (SOGG. R. E.)", per gli altri casi, soggetti a ritenuta.
Regime previdenziale
La circolare conclude precisando che il regime previdenziale dell’indennità di trasferta viene adeguato nella procedura PRVS, in contemporanea con le nuove istruzioni, ai criteri previsti per il contributo sociale di malattia sulle indennità di trasferta dei lavoratori occupati in Italia. Tali criteri sono indicati come pienamente corrispondenti a quelli già vigenti per le ritenute erariali.
Punti principali
Applicazione immediata delle nuove istruzioni
Le nuove indicazioni operative si applicano subito a tutte le situazioni non ancora definite. La circolare è stata emanata a seguito di un approfondimento sul regime fiscale delle indennità di trasferta, effettuato anche con il competente Dicastero.
Regime fiscale delle trasferte fuori dal comune
Per le trasferte fuori del territorio comunale, le indennità concorrono a formare reddito solo per la parte eccedente i limiti di franchigia: lire 60.000 al giorno per l’Italia e lire 100.000 per l’estero, al netto delle spese di viaggio. Se è rimborsata o fornita gratuitamente l’alloggio, il limite si riduce di un terzo, cioè a lire 40.000 al giorno in Italia e lire 66.667 all’estero.
Effetti dei rimborsi di vitto e alloggio
Se, per la trasferta, vengono rimborsate le spese di vitto nei limiti previsti, l’esenzione dalla ritenuta riguarda solo i rimborsi a piè di lista per soggiorno (vitto e alloggio), mentre l’indennità di trasferta resta integralmente soggetta a IRPEF. In sintesi, la tassazione dipende dalla combinazione tra indennità, rimborsi pasti e rimborsi/alloggio.
Criteri di tassazione dell’indennità giornaliera
L’importo giornaliero dell’indennità di missione è soggetto a ritenuta: per intero se è rimborsato a piè di lista uno o entrambi i pasti; solo per l’eccedenza oltre lire 40.000 (lire 66.667 all’estero) se è rimborsato solo l’alloggio; solo per l’eccedenza oltre lire 60.000 (lire 100.000 all’estero) se non vi sono rimborsi a piè di lista né per vitto né per alloggio. Non va considerato, a questi fini, il rimborso forfettario ex art. 20, D.P.R. n. 43/1990.
Istruzioni operative nella procedura PRVS
Le Sedi devono liquidare con effetto immediato le indennità di trasferta per missioni svolte in Italia, acquisendo gli importi tramite funzione 14 della procedura PRVS. Devono essere usati i codici 189 o 217 per gli importi esenti IRPEF, nei limiti di franchigia, e i codici 190 o 218 per gli importi soggetti a IRPEF perché eccedenti i limiti o privi di franchigia, con distinzione per le missioni disposte per esigenze di formazione.
Rimborsi per spese di viaggio in ambito urbano
Per i rimborsi delle spese di viaggio nell’ambito urbano vengono indicati due codici retributivi: il codice 095, di nuova istituzione, per i trasporti urbani documentati dal vettore e quindi esenti da ritenute erariali, da imputare al conto GPA 16/60; il codice 096, già esistente, per gli altri casi, soggetti a ritenuta.
Adeguamento del regime previdenziale
Il regime previdenziale dell’indennità di trasferta viene adeguato nella procedura PRVS, contestualmente alle nuove disposizioni, ai criteri previsti per il contributo sociale di malattia sulle indennità di trasferta dei lavoratori occupati in Italia, criteri che coincidono con quelli vigenti per le ritenute erariali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 10 giu 1992Circolare numero 155 del 10-6-1992
- Circolare · 10 giu 1992Circolare numero 156 del 10-6-1992
- Circolare · 9 giu 1992Circolare numero 151 del 9-6-1992
- Circolare · 9 giu 1992Circolare numero 152 del 9-6-1992
- Circolare · 9 giu 1992Circolare numero 153 del 9-6-1992
- Circolare · 11 giu 1992Circolare numero 159 del 11-6-1992
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →