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Circolare

Circolare numero 157 del 11-6-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La deliberazione n. 621 del 7 maggio 1992 ridefinisce la rappresentanza dell'Istituto nelle commissioni territoriali e mediche, attribuendola direttamente al Direttore della Sede provinciale e, se previsto il supplente, al Vice Direttore; per le commissioni mediche la rappresentanza spetta al Primario medico legale. In caso di impedimento temporaneo dei soggetti istituzionalmente individuati, il Direttore della Sede provinciale designa un sostituto legato all'Istituto da rapporto di dipendenza organica, con designazione preventiva e non caso per caso. La delibera si fonda sull'evoluzione normativa in materia di dirigenti del parastato e ritiene superata la precedente procedura di designazione specifica.

Rappresentanza dell'Istituto nelle commissioni periferiche provinciali e compartimentali

Rappresentanza dell'Istituto in seno a commissioni periferiche provinciali e compartimentali

La deliberazione n. 621 del 7 maggio 1992 interviene sulla disciplina della rappresentanza dell'Istituto nelle commissioni territoriali e nelle commissioni mediche periferiche. La finalità è quella di adeguare la procedura di individuazione dei rappresentanti al nuovo quadro normativo relativo ai dirigenti del parastato, superando il precedente sistema fondato su un atto specifico di attribuzione.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento si fonda su un insieme di norme che hanno inciso sulle attribuzioni dirigenziali e sull'ordinamento del personale. In particolare vengono richiamati:

  • l'art. 2 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
  • l'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che estende ai dirigenti del parastato le norme sullo stato giuridico dei dirigenti dello Stato;
  • l'art. 2 del D.P.R. 5 dicembre 1987, n. 551;
  • l'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, relativo ai compiti dei dirigenti;
  • l'art. 61 del nuovo Regolamento organico del personale, approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 12 ottobre 1990.

Sulla base di tali disposizioni, il Comitato esecutivo ritiene superata la procedura prevista dalla delibera consiliare n. 178/1973, punto I, n. 1, lettera h), che richiedeva una designazione specifica del rappresentante dell'Istituto.

Soggetti titolari della rappresentanza

La deliberazione attribuisce in via diretta la rappresentanza dell'Istituto:

  • al Direttore della Sede provinciale, quale membro effettivo;
  • al Vice Direttore, quando la norma preveda espressamente la figura del supplente;
  • al Primario medico legale della Sede provinciale, per le commissioni mediche.

La previsione si applica alle commissioni locali o territoriali previste dalle vigenti disposizioni e alle commissioni mediche provinciali.

Impedimento temporaneo e designazione del sostituto

Il provvedimento disciplina anche il caso di impedimento temporaneo dei soggetti istituzionalmente individuati. Quando il Direttore della Sede provinciale, il Vice Direttore o il Primario medico legale non possano svolgere l'incarico per assenza temporanea, il Direttore della Sede provinciale deve designare un sostituto per la specifica commissione.

Il sostituto deve essere un dipendente legato all'Istituto da rapporto di dipendenza organica. La designazione non va effettuata di volta in volta, ma deve essere comunicata preventivamente dal dirigente della Sede all'organo competente alla nomina, così da coprire le eventuali future esigenze di sostituzione.

Regola particolare quando non è previsto il supplente

La delibera chiarisce inoltre che, qualora la norma non preveda espressamente la figura del supplente, l'impedimento del Direttore di Sede comporta automaticamente la partecipazione del Vice Direttore alle commissioni. Solo se anche il Vice Direttore è impedito, diventa necessaria un'apposita designazione da parte del Direttore della Sede provinciale.

Commissioni mediche

Per le commissioni mediche è prevista una disciplina analoga sotto il profilo sostitutivo: in caso di impedimento del Primario medico legale, occorre procedere alla nomina del sostituto secondo le modalità indicate dalla deliberazione, sempre nel rispetto del requisito del rapporto di dipendenza organica con l'Istituto.

Effetto pratico della delibera

In termini operativi, la deliberazione centralizza e semplifica la rappresentanza istituzionale nelle commissioni periferiche, spostandola dalla designazione caso per caso a una attribuzione diretta ai dirigenti di sede. Rimane però fermo un meccanismo di sostituzione preventiva per le ipotesi di impedimento temporaneo, con l'obiettivo di garantire continuità alla partecipazione dell'Istituto ai lavori delle commissioni.

Punti principali

Attribuzione diretta della rappresentanza

La deliberazione stabilisce che la rappresentanza dell'Istituto in seno alle commissioni locali spetti direttamente al Direttore della Sede provinciale e, quando la normativa preveda un supplente, al Vice Direttore. Per le commissioni mediche la rappresentanza è attribuita al Primario medico legale della Sede provinciale.

Superamento della precedente procedura di designazione

La nuova disciplina è giustificata dal mutato quadro normativo in materia di attribuzioni del personale dirigente. La delibera considera superata la procedura prevista dalla precedente delibera consiliare n. 178/1973, che richiedeva un atto specifico di attribuzione della rappresentanza negli organismi periferici.

Normativa di riferimento

La decisione richiama l'art. 2 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88; l'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72; l'art. 2 del D.P.R. 5 dicembre 1987, n. 551; l'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; e l'art. 61 del nuovo Regolamento organico del personale approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 12 ottobre 1990.

Sostituzione in caso di impedimento temporaneo

Se il Direttore della Sede provinciale, il Vice Direttore o il Primario medico legale non possono partecipare per impedimenti temporanei, il Direttore della Sede provinciale deve designare un rappresentante dell'Istituto in sostituzione, limitatamente alla specifica commissione, purché il soggetto designato sia legato all'Istituto da rapporto di dipendenza organica.

Criteri e modalità della designazione del sostituto

La sostituzione non deve avvenire di volta in volta: la designazione del sostituto deve essere comunicata preventivamente dal dirigente della Sede all'organo competente alla nomina, per coprire tutte le possibili successive evenienze. Inoltre, se la norma non prevede la figura del supplente, l'assenza del Direttore comporta automaticamente la partecipazione del Vice Direttore; solo in caso di impedimento anche di quest'ultimo occorre una designazione specifica.

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