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Sentenza

Sentenza n. 157/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato ricalcolo e mancata riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cessato dal servizio a domanda all'età di 58 anni e dopo 45 anni di servizio, ha chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 1911 del codice dell'ordinamento militare. Dopo una diffida rimasta senza risposta, ha sostenuto che il beneficio spetta anche al personale dell'Arma dei Carabinieri collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. L'INPS ha chiesto il rigetto, deducendo l'inapplicabilità del beneficio alle cessazioni volontarie, la mancata contribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, la necessità della trasmissione del modello PA04 da parte dell'amministrazione di appartenenza e, in subordine, la possibile illegittimità costituzionale dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha escluso che la mancata trasmissione del modello PA04 impedisse la decisione o la riliquidazione, rilevando che, dal 1° aprile 2019, il sistema è fondato sulla gestione diretta delle posizioni assicurative da parte dell'INPS mediante le banche dati Uniemens-ListaPosPa e che spetta all'INPS valutare i presupposti organici e contributivi del trattamento di fine servizio. Nel merito, il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 anche agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri cessati a domanda, quando abbiano compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'abrogazione della disposizione che limitava il beneficio alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso non ha fatto rivivere la precedente disciplina limitativa, poiché nell'ordinamento vige il principio generale di non reviviscenza delle norme abrogate e il codice dell'ordinamento militare ha disciplinato organicamente la materia. L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare ha mantenuto ferma l'applicazione dell'art. 6-bis per il trattamento di fine rapporto delle forze di polizia a ordinamento militare. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 è stato ritenuto riferibile alla sola base pensionabile e non idoneo a modificare il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata, perché prospettata in modo generico e comunque priva di contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.; la copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice che applica la legge. L'INPS è stato condannato a riliquidare la buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Sono stati riconosciuti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, sulla tranche già scaduta a decorrere dalla relativa scadenza. Le spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito nella l. n. 472/1987

    al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile

    La disposizione attribuisce i sei scatti stipendiali, rilevanti anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, agli appartenenti alle forze di polizia che chiedano il collocamento in quiescenza e abbiano compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, senza escludere il personale dell'Arma dei Carabinieri.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La norma mantiene ferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, l'applicazione dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La disciplina riguarda la base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 2268, comma 1, nn. 682 e 872, d.lgs. n. 66/2010

    L'abrogazione delle precedenti disposizioni in materia di sei scatti non determina la reviviscenza della formulazione originaria limitativa del beneficio.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Gli interessi sui crediti previdenziali sono riconosciuti senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a disciplinare il riconoscimento degli interessi sulle somme dovute a titolo previdenziale, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 12, comma 7, d.l. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010

    Poiché il trattamento di fine servizio è liquidato in più tranche, gli interessi sulla maggiorazione spettano dalla scadenza della tranche già divenuta esigibile.

  • artt. 3 e 81 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis è manifestamente infondata: il richiamo all'irragionevolezza e alla carenza di copertura finanziaria è generico; la copertura finanziaria è un limite per il legislatore, non per il giudice chiamato ad applicare la legge.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, rilevante ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare che cessi dal servizio a domanda, quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, disciplinando l'attribuzione degli aumenti alla base pensionabile, non modifica il distinto regime di calcolo dell'indennità di buonuscita fondato sull'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • L'abrogazione di una disposizione novellatrice non determina, di regola, la reviviscenza della disposizione precedentemente modificata o sostituita; la reviviscenza è istituto eccezionale e richiede una volontà legislativa espressa o certa e indiscutibile.
  • L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare mantiene ferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto.
  • A seguito del superamento del sistema fondato sul modello PA04, spetta direttamente all'INPS valutare i presupposti organici e contributivi per la liquidazione o riliquidazione del trattamento di fine servizio sulla base delle proprie banche dati, senza necessità di una ulteriore validazione dell'amministrazione di appartenenza.
  • La copertura finanziaria della prestazione e la sostenibilità degli oneri attengono ai limiti costituzionali dell'attività legislativa e non consentono al giudice di disapplicare o restringere, in assenza di una questione fondata, l'ambito applicativo di una disposizione legislativa vigente.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiQuestione di legittimità costituzionale

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