Sentenza n. 2006/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti comunali di rideterminazione e differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime, nonché atti di avvio della procedura di gara per l’affidamento delle aree
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato gli atti comunali relativi alla scadenza delle concessioni demaniali marittime e all’avvio delle procedure di gara, chiedendo inoltre di accertare che il proprio rapporto concessorio, sorto prima del 7 dicembre 2000, avesse durata indefinita e non fosse assoggettato ai principi europei di trasparenza e concorrenza, alla direttiva 2006/123/CE, alla disciplina dell’art. 3 della legge n. 118/2022 e ai principi dell’Adunanza Plenaria. Ha dedotto l’incompatibilità della normativa nazionale con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, chiedendo la disapplicazione delle norme interne e la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità. Nei motivi aggiunti ha contestato gli atti del 2023-2025 di differimento delle scadenze, le relative precisazioni e l’avvio dei bandi, riproponendo le domande di accertamento e rilascio dei titoli, oltre a chiedere rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la stessa ricorrente aveva depositato una dichiarazione attestante il venir meno dell’interesse alla decisione e che il Comune aveva preso atto della sopravvenuta improcedibilità. Non sono stati esaminati nel merito i motivi, le domande di rinvio pregiudiziale o le questioni di legittimità costituzionale. Le spese sono state compensate, in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.
Norme richiamate
artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Considerato che, alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, è venuto meno l’interesse alla decisione della causa, con l’effetto che può essere dichiarata la sopravvenuta improcedibilità, ritenendo il Collegio che le spese di giudizio possano essere compensate, stante la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia;
Il venir meno sopravvenuto dell’interesse alla decisione, rappresentato congiuntamente dalle parti, comporta la dichiarazione di improcedibilità; le spese possono essere compensate tenuto conto delle peculiarità della materia.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione e tale circostanza è rappresentata dalle parti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Come è indicizzato
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