Sentenza del 11/11/2016 n. 23055 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria effettuata per la riscossione di un credito tributario. La contribuente contestava di essere solidalmente responsabile in virtù di una dichiarazione congiunta presentata con l'ex coniuge e disconosceva l'autenticità della sottoscrizione. Dopo che la CTP aveva accolto il ricorso, la CTR aveva dichiarato tardivo l'appello del concessionario. Equitalia ha quindi impugnato la sentenza sostenendo che la notificazione della decisione di primo grado, effettuata presso la sede legale e non al domicilio eletto o al legale rappresentante, non fosse idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione; doveva pertanto applicarsi il termine lungo di sei mesi, che risultava rispettato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del concessionario, ritenendo fondata la censura sulla tardività dell'appello. La notificazione della sentenza effettuata presso la sede della società, ma non ricevuta personalmente dal legale rappresentante, non era idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata, anche per la liquidazione delle spese, a diversa composizione della Commissione tributaria regionale per la Calabria, che dovrà esaminare il merito della controversia.
Norme richiamate
Art. 285 c.p.c.
La norma è richiamata insieme all'art. 170 c.p.c. per individuare le modalità di notificazione della sentenza rilevanti ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.
Nel processo tributario, la notificazione della sentenza deve essere effettuata secondo le regole applicabili alla parte costituita e, di regola, al procuratore costituito; una notificazione eseguita alla parte personalmente non è normalmente idonea a far decorrere il termine breve, salvo le specificità del processo tributario.
Art. 170 c.p.c.
La disposizione è richiamata per la notificazione degli atti alla parte costituita presso il difensore o il domicilio processuale.
La notificazione della sentenza presso la sede legale della società non produce il decorso del termine breve se non risulta ricevuta personalmente dal legale rappresentante, quando la disciplina applicabile richiede una notificazione qualificata.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Violazione e falsa applicazione di legge processuale.
La violazione delle regole processuali sulla notificazione della sentenza e sulla decorrenza dei termini di impugnazione può essere dedotta con ricorso per Cassazione.
Art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
La norma consente, nel processo tributario, la notificazione a mani proprie.
La specialità del processo tributario può rendere valida la notificazione a mani proprie della parte anche se questa è costituita tramite difensore; tuttavia, nel caso di una società, la consegna deve avvenire al legale rappresentante e non a un mero addetto alla sede.
Art. 49 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamo alle norme del codice di procedura civile in materia di impugnazioni, nei limiti previsti dalla disposizione.
Il rinvio al codice di procedura civile opera soltanto per le disposizioni compatibili e richiamate, mentre restano applicabili le regole speciali del processo tributario.
Art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Termine breve per l'impugnazione nel processo tributario.
Il termine breve decorre soltanto da una notificazione della sentenza validamente eseguita secondo le regole processuali applicabili; se la notificazione è inidonea, resta applicabile il termine lungo.
Massime di principio
- La notificazione di una sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare solo se è eseguita secondo le modalità previste dalla legge e indirizzata al soggetto processualmente legittimato a riceverla.
- Per una società, la consegna della sentenza presso la sede legale a un dipendente o ad altro addetto non è necessariamente sufficiente: in base alle circostanze e alla disciplina applicabile, può essere necessaria la ricezione personale da parte del legale rappresentante o la notificazione al procuratore costituito.
- Quando la notificazione della sentenza è invalida o inidonea, il termine breve non decorre e l'impugnazione può essere proposta entro il termine lungo previsto dalla legge.
- Nel processo tributario occorre coordinare le regole del codice di procedura civile con le disposizioni speciali del D.Lgs. n. 546/1992; le norme speciali possono ammettere modalità di notificazione diverse, ma devono essere rispettate rigorosamente.
- La Cassazione, in presenza di un errore della CTR sulla tempestività dell'appello, può cassare la decisione e rinviare la causa al giudice tributario per l'esame del merito, senza pronunciarsi definitivamente sulla responsabilità tributaria o sulla validità dell'iscrizione ipotecaria.
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