Sentenza del 20/06/2018 n. 16206 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di pagamento sostenendo, tra l'altro, che non gli fossero stati notificati un autonomo avviso di accertamento, il processo verbale di constatazione o l'informativa della Guardia di Finanza; che fosse mancato il contraddittorio endoprocedimentale; che l'Amministrazione avesse fondato la pretesa esclusivamente sugli atti del procedimento penale, in violazione dell'autonomia tra giudizio penale e tributario; e che non fosse stato autonomamente dimostrato il suo coinvolgimento nella frode relativa al consumo di GPL agevolato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, anche per relationem, poiché il contribuente conosceva la documentazione richiamata, presente nel fascicolo del procedimento penale. Ha escluso l'esistenza di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, rilevando inoltre che il contribuente non aveva indicato quali concrete difese avrebbe esercitato. Quanto ai rapporti tra processo penale e tributario, la Corte ha confermato che la sentenza penale non produce automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario, ma ha ritenuto che la CTR avesse autonomamente valutato gli elementi investigativi, dai quali risultava il coinvolgimento del contribuente nella distrazione di GPL destinato a usi agevolati e nel conseguente mancato pagamento dell'accisa ordinaria. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle Dogane non si era costituita.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 1
Costituisce la base normativa richiamata dall'Amministrazione per il recupero dell'accisa dovuta.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 15, comma 3
È stato indicato dall'Ufficio come presupposto per l'emissione dell'avviso di pagamento relativo al consumo in frode di GPL.
Legge n. 212 del 2000, artt. 5, 6 e 7
L'obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti, purché il contribuente possa conoscere gli elementi essenziali della pretesa e difendersi efficacemente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
L'atto impositivo è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, contestandone sia l'an sia il quantum.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 24823 del 2015
Il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.
Per i tributi non armonizzati il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo quando una norma lo preveda espressamente; per i tributi armonizzati, la sua violazione può invalidare l'atto se il contribuente dimostra difese concrete e non pretestuose.
Art. 116 c.p.c. e art. 2729 c.c.
La valutazione delle prove e degli indizi è rimessa al giudice di merito, purché la decisione sia adeguatamente motivata e gli elementi siano valutati nel loro complesso.
Massime di principio
- Un avviso tributario può essere motivato per relationem mediante il richiamo ad atti precedenti o ad atti già conosciuti dal contribuente, purché siano comprensibili i presupposti della pretesa e sia possibile contestarla concretamente.
- L'assenza di un contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa, mentre negli altri casi il contribuente deve indicare quali difese effettive avrebbe svolto.
- Il giudizio tributario è autonomo rispetto a quello penale. Una sentenza penale, anche definitiva, non vincola automaticamente il giudice tributario, che deve valutare autonomamente gli elementi acquisiti.
- Gli atti e le indagini della Guardia di Finanza possono costituire valido supporto probatorio nel giudizio tributario, anche se originariamente raccolti nell'ambito di un procedimento penale, purché il giudice ne esamini autonomamente il contenuto.
- Per contestare efficacemente l'individuazione del soggetto passivo, non è sufficiente lamentare in astratto l'utilizzo di atti penali: il contribuente deve contestare specificamente gli elementi che dimostrano il proprio coinvolgimento e la riferibilità della violazione.
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