Sentenza del 20/06/2018 n. 188 - Comm. Trib. Prov. Savona
Irpef e altro - Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese nei termini di cui all'art.8, co.4, D.Lgs.175/2014 - Avviso di accertamento - Nullità della notifica - Insussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la validità dell'avviso di accertamento notificato dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. Il ricorrente ha sostenuto la nullità della notifica e l'inesistenza della società quale soggetto destinatario dell'accertamento, richiamando l'estinzione prevista dall'art. 2495 del codice civile.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'avviso di accertamento è stato ritenuto valido perché notificato entro cinque anni dalla cancellazione della società. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, gli effetti estintivi dell'art. 2495 del codice civile, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assistenziali, si producono soltanto dopo il decorso di cinque anni dalla cancellazione. Pertanto, durante tale periodo la società può ancora essere destinataria di atti impositivi e la notifica non è nulla per il solo fatto della cancellazione.
Norme richiamate
Art. 8, comma 4, D.Lgs. 175/2014
Gli effetti di cui all'articolo 2495 del codice civile si producono, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assistenziali obbligatori, decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La norma proroga, nei rapporti con il Fisco e con gli enti previdenziali e assistenziali, la rilevanza della società cancellata per cinque anni, consentendo la notifica di atti impositivi durante tale periodo.
Art. 2495 cod. civ.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci.
La cancellazione dal registro delle imprese comporta normalmente l'estinzione della società; tuttavia, per gli effetti verso l'Amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali, l'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 differisce tale operatività per cinque anni.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese non rende automaticamente invalido un avviso di accertamento notificato entro i cinque anni successivi.
- Per gli atti dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali occorre verificare la data della cancellazione e calcolare il termine quinquennale previsto dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 175/2014.
- La semplice cancellazione della società non è sufficiente, da sola, a fondare un'eccezione di nullità o inesistenza della notifica: devono essere valutati anche il momento della notifica, il destinatario e il rispetto delle ordinarie regole di notificazione.
- Decorso il quinquennio, la posizione della società estinta deve essere esaminata alla luce delle regole applicabili agli ex soci, ai liquidatori e agli eventuali successori nei rapporti tributari.
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