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Sentenza

Sentenza del 20/06/2018 n. 709 - Comm. Trib. Prov. Genova

Liti da riscossione - cartella di pagamento - curatore fallimentare - dichiarazione dei sostituti d'imposta - coobbligazione d'imposta con il fallito - condizioni di attivazione della responsabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il curatore fallimentare contestava la propria responsabilità per i debiti tributari del fallito, derivanti da una cartella di pagamento collegata agli obblighi di dichiarazione dei sostituti d'imposta. Pur subentrando ex lege negli obblighi dichiarativi del fallito, il curatore sosteneva che tale adempimento fosse meramente strumentale alla funzione esercitata e non comportasse, in assenza di uno specifico fatto illecito proprio, l'assunzione della qualità di coobbligato solidale per le imposte dovute dal fallito.

La decisione

La Corte ha escluso la responsabilità personale del curatore fallimentare per i debiti tributari del fallito. Il subentro negli obblighi dichiarativi, quando i relativi termini non siano ancora scaduti, deriva dall'incarico istituzionale e non determina automaticamente la coobbligazione solidale. La responsabilità del curatore può sussistere soltanto se una specifica disposizione la prevede e se è individuabile una condotta propria del curatore idonea a fondarla.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, ordinanza n. 16373/2014

    Il curatore fallimentare che subentrando ex lege negli obblighi dichiarativi del fallito, non essendo ancora scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, svolge una funzione del tutto strumentale all'incarico ricoperto.

    Il subentro del curatore negli obblighi dichiarativi non comporta, di per sé, l'assunzione della responsabilità per i debiti tributari del fallito.

  • Principio della responsabilità per fatto proprio

    Non esistendo alcuna disposizione che preveda "sic et simpliciter" l'assunzione della qualifica di coobbligato solidale in assenza di una responsabilità per fatto proprio specificatamente individuata

    La coobbligazione tributaria non può essere attribuita automaticamente per il solo ruolo ricoperto; occorrono una previsione normativa specifica e una condotta propria imputabile al soggetto.

Massime di principio

  • Il curatore fallimentare non diventa automaticamente responsabile dei debiti fiscali del fallito solo perché subentra negli obblighi dichiarativi.
  • Gli adempimenti fiscali eseguiti dal curatore nell'ambito delle proprie funzioni hanno natura strumentale e non equivalgono all'assunzione dei debiti tributari pregressi o riferibili al fallito.
  • Per contestare validamente la responsabilità personale del curatore, l'amministrazione deve indicare una specifica base normativa e un fatto proprio del curatore, non limitarsi a richiamare il suo ruolo nella procedura.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra obbligo di presentare dichiarazioni o comunicazioni fiscali e obbligo di pagare l'imposta: il primo non implica automaticamente il secondo.
  • La responsabilità può essere riconosciuta solo quando il curatore abbia posto in essere una condotta autonoma prevista dalla legge come fonte di responsabilità, ad esempio una violazione specifica dei propri doveri.

Testo integrale

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