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Sentenza

Sentenza del 20/06/2018 n. 752 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento - Rettifica analitico induttiva del reddito d'impresa - Riferimento al solo costo del lavoro dipendente - Idoneità - Esclusione - Riferimento anche ad altri costi tipici del reddito d'impresa - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato analitico-induttivamente i ricavi, il reddito d'impresa e il volume d'affari IVA della società, ritenendo anomala e antieconomica la gestione sulla base di redditività inferiore alla media del settore, perdite o redditi modesti negli anni, spese per lavoro dipendente, mancata congruità agli studi di settore, vendite sottocosto, commistioni finanziarie, passività non più esigibili e altre irregolarità contabili. La società e i soci contestavano la carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, l'erroneità della ricostruzione dei ricavi e l'illegittimità delle riprese fiscali e contributive. In particolare, la Commissione ha ritenuto che il solo riferimento alla redditività e al costo del lavoro non fosse sufficiente: l'andamento dell'impresa deve essere valutato considerando complessivamente ricavi, costi, capitale, investimenti e oneri finanziari, tenendo conto della disomogeneità delle imprese comparate e delle specifiche condizioni di mercato.

La decisione

La Commissione tributaria ha accolto solo parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Sono state confermate esclusivamente le riprese relative al conto di mastro "debiti diversi" e all'iscrizione in bilancio di passività non più esigibili, qualificata come sopravvenienza attiva non dichiarata. Sono state invece respinte o ritenute insufficienti le altre contestazioni, comprese quelle fondate sulla redditività, sulle spese per lavoro dipendente, sulla presunta antieconomicità, sulla vendita dei bovini sottocosto e sull'indice di redditività ricavato da imprese non adeguatamente individuate e comparabili. La decisione si riflette anche sugli accertamenti derivati notificati ai soci. È stata inoltre riconosciuta la possibilità di considerare eventuali perdite pregresse, purché adeguatamente documentate, ed è stata accolta l'eccezione relativa all'obbligo INPS, non applicabile al socio già assoggettato a contribuzione come coltivatore diretto. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.P.R. 600/1973

    La norma disciplina l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa. La Commissione ha ritenuto sussistenti in astratto i presupposti per utilizzarlo, ma ha verificato che le singole riprese fossero comunque sostenute da elementi probatori sufficienti.

  • Art. 42 del D.P.R. 600/1973

    Richiamato dai contribuenti in relazione all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento e alla necessità che la pretesa fiscale sia adeguatamente fondata e motivata.

  • D.P.R. 633/1972

    Richiamato per gli aspetti relativi alla determinazione del volume d'affari e dell'imponibile IVA.

  • Art. 3 della Legge 241/1990

    Richiamato in relazione all'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

  • Art. 7 della Legge 212/2000

    Richiamato per il principio di motivazione degli atti tributari e per la necessità che l'avviso esponga in modo comprensibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

  • Art. 8, commi 2 e 3, del TUIR

    Richiamato dal socio accomandatario riguardo alla deducibilità e all'utilizzo delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone. La Commissione ha riconosciuto il principio, subordinandone l'applicazione alla prova documentale dell'esistenza e dell'ammontare delle perdite non utilizzate.

  • Art. 1, comma 208, della Legge 662/1996

    Richiamato in tema di obbligo di iscrizione e contribuzione INPS per chi svolge più attività. La Commissione ha escluso l'obbligo nel caso esaminato, poiché il contribuente era già assicurato come coltivatore diretto.

  • Artt. 15, 35 e 36 del D.Lgs. 546/1992

    Norme processuali richiamate per la decisione della controversia tributaria e per la pronuncia sulle spese.

Massime di principio

  • L'accertamento analitico-induttivo può essere legittimo anche sulla base di una pluralità di indizi, ma l'Amministrazione deve dimostrare concretamente la loro gravità, precisione e concordanza.
  • La redditività anomala e il costo del lavoro dipendente, considerati isolatamente o senza adeguata analisi, non dimostrano automaticamente l'esistenza di maggiori ricavi occultati.
  • La valutazione dell'utile o della perdita deve considerare l'intera struttura economica dell'impresa: ricavi, costi operativi, oneri finanziari, investimenti, capitale e andamento delle rimanenze.
  • Il confronto con medie o campioni di settore è utilizzabile solo se le imprese comparate sono individuate e dimostrate effettivamente omogenee per attività, dimensioni, mercato e condizioni operative.
  • La vendita sottocosto o una gestione apparentemente antieconomica non è di per sé sufficiente per rettificare il reddito: occorre un quadro complessivo che dimostri l'irragionevolezza delle scelte o un intento evasivo.
  • Le riprese relative a passività non più esigibili possono essere legittime quando sia provato che il debito è definitivamente venuto meno, ad esempio per la conclusione della procedura fallimentare del creditore.
  • Le perdite fiscali pregresse possono incidere sul reddito accertato, ma il contribuente deve documentarne esistenza, importo e mancato utilizzo in compensazione.
  • Gli elementi contabili irregolari possono giustificare il ricorso al metodo analitico-induttivo, ma non comportano automaticamente la fondatezza di ogni singola ripresa: ciascun rilievo deve essere provato e quantificato.

Testo integrale

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