Sentenza del 20/06/2018 n. 473 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sul diritto di esenzione dall'IVA nel caso di importazioni di combustibili seguite da successiva spedizione o dal trasporto di detti combustibili in altri Stati membri. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 143, paragrafo 1, lettera d), e articolo 143, paragrafo 2 - Esenzioni dall'IVA all'importazione - Importazione seguita da una cessione intracomunitaria - Presupposti - Prova della spedizione o del trasporto dei beni verso un altro Stato membro - Trasporto soggetto al regime di sospensione dall'accisa - Trasferimento all'acquirente del potere di disporre dei beni - Evasione fiscale - Assenza di un obbligo dell'autorità competente di aiutare il soggetto passivo a raccogliere le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di esenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rifiuto dell’esenzione IVA all’importazione prevista dall’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, per combustibili importati dalla Bielorussia in Lituania e successivamente trasportati verso altri Stati membri. L’amministrazione contestava il fatto che alcuni beni fossero stati ceduti ad acquirenti diversi da quelli indicati nella dichiarazione d’importazione, che fossero stati trasportati verso depositi fiscali anziché direttamente agli acquirenti, che la documentazione prodotta non dimostrasse adeguatamente il trasporto intracomunitario e che gli acquirenti avessero commesso frodi IVA. La Corte doveva inoltre chiarire l’onere probatorio dell’importatore e l’eventuale obbligo delle autorità di raccogliere informazioni presso altre amministrazioni pubbliche.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che l’esenzione non può essere negata per il solo cambiamento dell’acquirente indicato, se l’importatore comunica l’identità del nuovo acquirente e sono provate le condizioni sostanziali della successiva cessione intracomunitaria. Documenti quali lettere di vettura CMR, documenti amministrativi elettronici e-AD, conferme elettroniche di consegna e note di ricevimento possono dimostrare, rispettivamente, la destinazione prevista e l’effettivo trasporto verso un altro Stato membro, anche quando la consegna avviene presso un deposito fiscale. Non è necessario che i beni siano fisicamente consegnati direttamente all’acquirente, purché gli sia stato trasferito il potere di disporne come proprietario. L’esenzione può essere negata all’importatore solo se egli sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode dell’acquirente e non aveva adottato misure ragionevoli per evitarla. La comunicazione via posta elettronica, da sola, non prova la conoscenza della frode. Le autorità non sono obbligate a raccogliere informazioni accessibili esclusivamente mediante altre autorità pubbliche. La causa è stata quindi decisa secondo tali principi, lasciando al giudice nazionale la verifica concreta dei fatti e delle prove.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 14, paragrafo 1
Costituisce "cessione di beni" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
La cessione non richiede necessariamente il trasferimento formale della proprietà secondo il diritto nazionale né la detenzione fisica del bene; è sufficiente il trasferimento del potere di disporne di fatto come proprietario.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 138, paragrafo 1
Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati (...) nell’Unione (...) verso uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza.
La cessione intracomunitaria è esente quando il potere di disporre dei beni è trasferito all’acquirente e i beni lasciano effettivamente lo Stato membro di partenza per un altro Stato membro.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 143, paragrafo 1, lettera d)
Gli Stati membri esentano le importazioni di beni (...) se la cessione dei beni, effettuata dall’importatore (...), è esente conformemente all’articolo 138.
L’esenzione IVA all’importazione dipende dalla successiva realizzazione di una cessione intracomunitaria effettivamente esente, non dal rispetto di formalità prive di incidenza sulla prova delle condizioni sostanziali.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 143, paragrafo 2, lettere b) e c)
L’importatore ha fornito (...) il numero di identificazione IVA dell’acquirente (...) [e] la prova che i beni importati sono destinati ad essere spediti o trasportati (...) verso un altro Stato membro.
L’indicazione del numero IVA dell’acquirente e la prova della destinazione intracomunitaria sono requisiti principalmente funzionali al controllo antifrode; il cambiamento successivo dell’acquirente non comporta automaticamente la perdita dell’esenzione se l’identità effettiva è comunicata e le condizioni sostanziali sono provate.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 131
Le esenzioni (...) si applicano (...) alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione (...) e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.
Gli Stati membri possono stabilire modalità e formalità di controllo, ma non possono trasformare requisiti formali sproporzionati in condizioni sostanziali tali da negare l’esenzione quando la realtà economica dell’operazione è dimostrata.
Direttiva 2008/118/CE, articoli 21 e 24
La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa (...) ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico (...) e il destinatario presenta (...) una nota relativa al ricevimento.
I documenti e-AD e le note di ricevimento del regime di sospensione dall’accisa possono costituire elementi probatori rilevanti della destinazione prevista e dell’effettiva movimentazione intracomunitaria.
Regolamento (UE) n. 904/2010, articoli 1, 7 e 54
Le autorità competenti (...) devono collaborare (...) e scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire di accertare correttamente l’IVA.
Il regolamento disciplina la cooperazione tra amministrazioni fiscali, ma non attribuisce al contribuente un diritto specifico di pretendere che l’autorità acquisisca informazioni che egli stesso non è in grado di produrre.
Massime di principio
- Nelle esenzioni IVA collegate a importazioni seguite da cessioni intracomunitarie, prevale la verifica delle condizioni sostanziali: effettivo trasferimento del potere di disporre dei beni, qualifica dell’acquirente e reale uscita dei beni verso un altro Stato membro.
- Un errore o un cambiamento nei dati formali dell’acquirente non giustifica automaticamente il diniego dell’esenzione, se il contribuente comunica tempestivamente i dati corretti e conserva documentazione coerente sull’operazione.
- La consegna presso un deposito fiscale o tramite un vettore designato dall’acquirente non esclude la cessione intracomunitaria, purché il potere di disporre dei beni sia stato effettivamente trasferito all’acquirente.
- La prova del trasporto può essere fornita mediante una valutazione complessiva di documenti commerciali, CMR, documenti e-AD, conferme elettroniche e note di ricevimento; nessun singolo requisito documentale è necessariamente decisivo se l’insieme delle prove è convincente.
- Il contribuente deve dimostrare le condizioni dell’esenzione e adottare controlli ragionevoli sulla controparte. Tuttavia, la responsabilità per la frode dell’acquirente non può essere trasferita automaticamente al venditore o importatore in buona fede.
- Per negare l’esenzione a causa di una frode occorre dimostrare che l’importatore sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode e che non adottò misure ragionevoli per evitarne la partecipazione; semplici indizi, come l’uso della posta elettronica, non sono sufficienti da soli.
- Le amministrazioni fiscali possono utilizzare la cooperazione internazionale, ma il contribuente non può fare affidamento su un obbligo generale dell’autorità di procurarsi informazioni che spettava a lui documentare.
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