Cassazione Penale, Sentenza n. 28324/2025 del 01/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la dichiarazione di irreperibilità che ha determinato la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza presso il difensore, deducendo la nullità di tale notificazione e un vizio di motivazione nel rifiuto delle misure alternative. Sostiene che negli atti era presente una elezione di domicilio a Rovello Porro e che il Tribunale non ha considerato che il ricorrente aveva comunicato più volte variazioni di domicilio al Tribunale di sorveglianza; inoltre lamenta che le ricerche sono state compiute il 15 agosto (giorno festivo) e che il difensore non ha potuto completare le ricerche per reperire il cliente.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Dalla consultazione degli atti emerge che il decreto di irreperibilità è stato emesso dopo ricerche vane presso il domicilio eletto e l'Amministrazione carceraria; la notificazione dell'avviso di udienza è stata quindi correttamente eseguita presso il difensore in applicazione dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Sul merito il Tribunale ha legittimamente escluso l'ammissione all'affidamento in prova perché il ricorrente si è reso irreperibile e il difensore, all'udienza, non ha indicato dove fosse reperibile. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica presso il difensore quando la notificazione al domicilio dichiarato o eletto è impossibile; comprende la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso o la non agevole individuazione del luogo, senza richiedere indagini ulteriori sull'irreperibilità se non nei casi previsti dall'art. 157 c.p.p.
art. 157 cod. proc. pen.
Disciplina modalità ordinarie di notificazione; ove non sia possibile notificare nei modi previsti dall'art. 157 è dovuta una più approfondita indagine sulla irreperibilità.
Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 (Tuppi)
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato integra la legittimità della notifica al difensore anche in caso di temporanea assenza dell'imputato o difficoltà nell'individuare il luogo.
Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019 (Falbo)
Richiama il principio secondo cui l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato sia prima che durante l'esecuzione della misura alternativa.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di udienza presso il difensore è legittima se la notifica al domicilio eletto risulta impossibile, anche per temporanea assenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
- La dichiarazione di irreperibilità è compatibile se sono state compiute ricerche diligenti, comprese verifiche presso l'Amministrazione carceraria; non è sempre necessaria una indagine ulteriore quando sussiste impossibilità materiale di notificare al domicilio.
- L'ammissione a misure alternative (es. affidamento in prova) richiede la continua reperibilità del richiedente; la mancata reperibilità può costituire motivo ostativo all'ammissione.
- Se il difensore chiede rinvio per completare le ricerche, è importante che indichi in udienza elementi utili per il reperimento (luogo o contatti); l'omissione di tali indicazioni può indebolire la richiesta di rinvio.
- Ricerche effettuate in giorni festivi o in orari in cui l'assenza può essere prevedibile non invalidano automaticamente la dichiarazione di irreperibilità se complessivamente risultano diligenti e corroborate da altre verifiche.
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