Cassazione Penale, Sentenza n. 30549/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fisicaro ha impugnato il decreto del Tribunale di sorveglianza di Catania del 6/10/2022 che dichiarava inammissibile l'istanza di misura alternativa (affidamento in prova) per applicazione dell'art. 58‑quater Ord. pen. Lamentava che la revoca dell'affidamento (ordinanza 26/05/2022) era avvenuta in conseguenza di una denuncia poi archiviata (archiviazione 30/09/2022) e che, inoltre, il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza in sede provvisoria, per cui il Tribunale avrebbe dovuto decidere nel merito anziché dichiarare l'inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non fosse autosufficiente perché ometteva la documentazione circa i motivi della revoca dell'affidamento e il provvedimento di definizione del procedimento che avrebbe determinato la revoca. Ha inoltre precisato che la decisione provvisoria del magistrato di sorveglianza non vincola il tribunale, il quale ha la potestà di adottare la decisione definitiva anche con diverso apprezzamento. In applicazione dell'art. 58‑quater, commi 2 e 3, è stato confermato il divieto di nuova concessione di misure alternative per il periodo di tre anni dalla revoca. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 58‑quater Ord. pen.
Imposta il divieto di concessione di misure alternative per 3 anni dalla revoca di una misura alternativa; tale divieto è applicabile anche quando la revoca è stata disposta anteriormente a un'eventuale archiviazione di denunce, salvo che il ricorrente dimostri documentalmente l'insussistenza delle ragioni della revoca.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per censurare l'erronea applicazione dell'art. 58‑quater; la Corte ha esaminato il motivo come formulato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione della Corte ai termini strettamente necessari; la Corte ha riassunto e valutato il motivo nei limiti prescritti.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità (spese processuali e versamento alla cassa delle ammende); la Corte ha applicato tale conseguenza fissando la somma in euro 3.000,00.
Sentenza Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, non risultando colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro provvedimenti di sorveglianza deve essere autosufficiente: occorre allegare e documentare i provvedimenti essenziali (motivi della revoca della misura alternativa e provvedimenti che abbiano definito il procedimento).
- La revoca di una misura alternativa attiva il divieto previsto dall'art. 58‑quater: in assenza di prova che la revoca fosse infondata o illegittima, il divieto di nuova concessione vale per 3 anni dalla revoca.
- L'archiviazione di una denuncia non cancella automaticamente gli effetti di una revoca; chi contesta la revoca deve provare documentale la relazione fra la revoca e l'esito dell'azione penale o l'assenza di presupposti per la revoca.
- La decisione provvisoria del magistrato di sorveglianza (rigetto in sede provvisoria) non vincola il tribunale di sorveglianza, che può adottare una valutazione autonoma e definitiva sul merito e sui profili di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità per carenza di autosufficienza espone il ricorrente alle spese processuali e all'obbligo di versare la somma per la cassa delle ammende; per evitare ciò è fondamentale curare la completezza documentale del ricorso.
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