Cassazione Civile, Ordinanza n. 18912/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un comproprietario di immobili, ereditati dalla madre, ha agito per ottenere la restituzione dei beni utilizzati da una società di campeggio, la rimessione in pristino e il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità degli immobili. I convenuti avevano sostenuto l'esistenza di un comodato con termine implicito o comunque non precario; il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente un comodato con termine coincidente con la cessazione dell'attività di campeggio, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione qualificando il comodato come precario e ordinando la restituzione di parte degli immobili. In Cassazione la società e la socia accomandataria hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1809 e 1810 c.c., sostenendo che il comodato non fosse precario ma a termine implicito o indeterminato desunto dalla destinazione del bene; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il preteso difetto di legittimazione attiva dell'attore per il dissenso degli altri comproprietari, già prospettato nel primo grado; 3) violazione dell'art. 1102 c.c. per avere la Corte d'appello riconosciuto il danno in assenza di una reale condotta impeditiva dell'altrui uso, posto che l'attore avrebbe continuato a utilizzare i terreni per proprio deposito e parcheggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una rivalutazione di merito del contenuto del contratto di comodato, alternativa a quella compiuta dalla Corte d'appello, che aveva escluso l'esistenza di un termine e quindi applicato la disciplina del comodato precario; il secondo motivo è stato ritenuto non autosufficiente, perché non dimostrava che la questione della legittimazione attiva fosse stata effettivamente riproposta in appello, essendo la censura restata confinata al primo grado; il terzo motivo è stato qualificato come critica fattuale mascherata da violazione di legge, poiché contestava l'accertamento della sussistenza del danno e dell'impedimento all'uso della cosa comune. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1809 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che il comodato fosse a termine o comunque non precario; la Corte non entra nel merito della tesi perché la censura è giudicata inammissibile in quanto sollecita una diversa valutazione del contratto
art. 1810 c.c.
la Corte d'appello lo aveva applicato qualificando il comodato come precario; la Cassazione non censura tale qualificazione in diritto, ritenendo il motivo di ricorso inammissibile perché diretto contro un accertamento di merito
art. 1102 c.c.
invocato per contestare il riconoscimento del danno; la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto sull'esistenza di un impedimento all'uso altrui e quindi non è scrutinabile come violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
la censura formulata come violazione di legge è stata ritenuta, in sostanza, una critica di merito e perciò inammissibile
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il secondo motivo è stato prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, ma è stato respinto per difetto di autosufficienza e perché la questione non risultava riproposta in appello
art. 342 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inammissibilità dell'appello, ma la Corte rileva che nella fase d'appello la questione della legittimazione attiva non era stata comunque coltivata in modo autosufficiente
art. 348 bis c.p.c.
richiamato dai ricorrenti nella difesa d'appello come motivo di inammissibilità dell'impugnazione, senza rilievo decisivo nella decisione di legittimità
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
richiamato in correlazione al meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
richiamata quale precedente di legittimità sull'obbligo di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto del contratto o delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede specifica autosufficienza, dovendo il ricorrente dimostrare in modo puntuale che il fatto sia stato effettivamente dedotto e coltivato nei gradi di merito rilevanti.
- Una doglianza formulata come violazione dell'art. 1102 c.c. è inammissibile se, in concreto, contesta soltanto l'accertamento fattuale sull'esistenza o meno di un comportamento impeditivo dell'altrui uso della cosa comune.
- Nel comodato, la qualificazione del rapporto come precario o a termine dipende dall'accertamento del contenuto negoziale; una volta riservata tale valutazione al merito, non può essere sovvertita in cassazione con una mera contrapposizione interpretativa.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 va dato atto nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso, secondo il meccanismo processuale previsto dalla legge.
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