Cassazione Civile, Ordinanza n. 29897/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un’esecuzione immobiliare promossa sulla base di un titolo esecutivo derivante da sentenza, seguita dall’instaurazione di un giudizio divisorio relativo a un immobile in comproprietà tra i coniugi. Parallelamente pendeva un giudizio ereditaria in cui una delle sorelle contestava il testamento della de cuius e chiedeva la devoluzione dell’eredità secondo legge, o in subordine la riduzione della disposizione testamentaria. Il Tribunale di Bologna, nel giudizio divisorio endoesecutivo, ha sospeso il processo fino alla definizione della causa ereditaria, ritenendo che quest’ultima fosse pregiudiziale in senso tecnico-giuridico. La ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. con tre motivi: (1) violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 111 Cost., sostenendo che la sospensione illegittimamente sacrificava la ragionevole durata del processo; (2) violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione agli artt. 2909 c.c., 112, 282, 283 e 337 c.p.c., deducendo l’assenza di pregiudizialità tecnico-giuridica tra la divisione immobiliare e la causa testamentaria, poiché il titolo esecutivo non era oggetto del giudizio ereditaria; (3) violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 110 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la controparte non fosse ancora qualificabile come successore della de cuius, poiché la qualità di erede del legittimario pretermesso sorgerebbe solo all’esito positivo delle azioni relative al testamento o alla legittima.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha cassato l’ordinanza di sospensione. Ha affermato che l’art. 295 c.p.c. si applica soltanto quando la decisione del giudizio pregiudicante debba formare oggetto di un accertamento con efficacia di giudicato su una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non quando vi sia solo un nesso di pregiudizialità logica. Nel caso concreto non esisteva un rapporto di pregiudizialità tecnica tra la causa ereditaria e il giudizio divisorio relativo all’immobile in comproprietà con il terzo estraneo all’asse ereditario; l’eventuale esito della causa ereditaria avrebbe inciso solo sulla ripartizione del ricavato tra le sorelle, non sulla decisione di scioglimento della comunione immobiliare. La Corte ha inoltre precisato che non può essere la sospensione già disposta in un altro giudizio a creare il presupposto della sospensione necessaria nel processo divisorio. La causa è stata quindi rinviata al Tribunale di Bologna per la prosecuzione, con rimessione al giudice di merito della statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
Usato per il regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza di sospensione.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria è ammissibile solo per pregiudizialità tecnica e per evitare conflitti di giudicati, non per mera pregiudizialità logica o opportunità.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela della ragionevole durata del processo.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di ragionevole durata del processo.
art. 2909 c.c.
Richiamato per contestare l’asserita incidenza giudicata della causa ereditaria sul giudizio divisorio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
art. 282 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
art. 283 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
art. 337 c.p.c.
Richiamato come rimedio che, in caso di questioni solo logicamente pregiudiziali, assorbe l’esigenza di sospensione necessaria attraverso l’effetto espansivo esterno della riforma o cassazione.
art. 110 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la qualità di successore della controparte.
art. 360 c.p.c.
Indicata come norma sul vizio di violazione di legge nei primi due motivi.
art. 360 c.p.c.
Indicata come norma per l’omesso esame di fatto decisivo nel terzo motivo.
art. 615 c.p.c.
Richiamato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore esecutato.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, cioè una questione che debba essere decisa con efficacia di giudicato in altro processo; non basta che tra i giudizi vi sia un collegamento logico o pratico.
- Quando la questione del giudizio pregiudicante incide solo indirettamente sull’esito del processo dipendente, la tutela dell’ordinamento è affidata agli ordinari effetti della riforma o cassazione della decisione pregiudicante, non alla sospensione necessaria.
- Un giudizio di divisione di un bene in comproprietà non è sospendibile per la sola pendenza di una causa ereditaria che riguarda la qualità di erede o la validità del testamento, se l’esito di quest’ultima non è destinato a decidere con giudicato la stessa situazione giuridica controversa nel giudizio divisorio.
- La sospensione già disposta in un diverso processo non è, di per sé, idonea a creare un autonomo nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica tra quel processo e un ulteriore giudizio dipendente.
- Ai fini della sospensione ex art. 295 c.p.c. occorre verificare l’oggetto del giudizio dipendente e quello del giudizio asseritamente pregiudicante, senza confondere l’incidenza economica o fattuale dell’uno sull’altro con la pregiudizialità giuridica rilevante ai fini della sospensione.
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