Corte di giustizia, Sentenza C-472/24
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 marzo 2026. — MB "Žaidimų valiuta" contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CEE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera e) – Operazioni di cambio di unità di valuta virtuale di un videogioco online contro valute tradizionali – Calcolo della base imponibile – Articolo 30 bis – Buoni multiuso – Valuta virtuale di un videogioco online. — Causa C-472/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la compravendita di "oro" di un videogioco online possa beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le operazioni su divise. Ha inoltre negato che tale valuta virtuale integri un buono, anche multiuso, ai sensi della direttiva IVA. Ne deriva che l’operazione è imponibile e che la base imponibile va calcolata sull’intero corrispettivo pagato dall’acquirente.
IVA: la valuta virtuale utilizzabile solo in un videogioco online non beneficia dell’esenzione per operazioni su divise e non costituisce un buono multiuso; la base imponibile è l’intero corrispettivo
La questione giuridica
Se lo scambio di valuta reale contro unità di valuta virtuale utilizzabile solo in un videogioco online rientri nell’esenzione IVA dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE. In caso negativo, se tali unità possano essere qualificate come "buono", in particolare "buono multiuso", ai sensi dell’articolo 30 bis della direttiva IVA, con conseguente determinazione della base imponibile secondo la disciplina dei buoni anziché secondo l’articolo 73.
Principio di diritto
Le unità di valuta virtuale utilizzabili esclusivamente all’interno di un videogioco online non sono assimilabili alle divise o valute aventi valore liberatorio ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, perché non sono accettate come mezzo di pagamento al di fuori del gioco e hanno una funzione meramente interna al medesimo. Esse non costituiscono neppure un "buono" ai sensi dell’articolo 30 bis della direttiva IVA, poiché non rappresentano uno strumento che obbliga ad accettarle come corrispettivo per beni o servizi determinati; di conseguenza, le operazioni di scambio sono imponibili e la base imponibile è l’intero corrispettivo percepito ai sensi dell’articolo 73, non la sola differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva (UE) 2016/1065
- Articolo 30 bis della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 30 ter della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 73 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 73 bis della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE
IVA sulla valuta virtuale di un videogioco online
La sentenza C‑472/24 riguarda un rinvio pregiudiziale della Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nell’ambito di una controversia tra MB “Žaidimų valiuta” e l’amministrazione fiscale lituana. La questione centrale era la qualificazione IVA delle operazioni di cambio di "oro" del videogioco online Runescape contro valuta tradizionale.
Fatti e procedimento principale
La società MB “Žaidimų valiuta” svolgeva attività di compravendita della valuta virtuale del gioco, denominata "oro". A seguito di un controllo fiscale relativo al periodo 2020-2023, l’amministrazione lituana ha ritenuto tali operazioni prestazioni di servizi soggette a IVA e ha recuperato l’imposta non versata, con interessi e ammenda.
La società ha contestato tale impostazione sostenendo, in via principale, che l’"oro" dovesse essere considerato una valuta virtuale assimilabile al bitcoin e quindi esente ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE, oppure, in subordine, un buono multiuso ai sensi dell’articolo 30 bis della medesima direttiva. In ulteriore subordine, ha sostenuto che la base imponibile dovesse limitarsi alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se la vendita dell’"oro" rientri nell’esenzione per operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e);
- in caso negativo, se l’"oro" possa qualificarsi come "buono", in particolare come "buono multiuso", ai sensi dell’articolo 30 bis;
- conseguentemente, quale sia la base imponibile corretta: l’intero corrispettivo percepito o soltanto il margine tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, sull’esenzione per operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio;
- gli articoli 30 bis e 30 ter, che definiscono i buoni e il regime dei buoni multiuso;
- l’articolo 73, sulla regola generale di determinazione della base imponibile;
- l’articolo 73 bis, relativo alla base imponibile per i buoni multiuso;
- la direttiva (UE) 2016/1065, che ha introdotto la disciplina dei buoni;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte sull’esenzione per operazioni relative a divise
La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Hedqvist, secondo cui le esenzioni dell’articolo 135, paragrafo 1, sono nozioni autonome di diritto dell’Unione, da interpretare restrittivamente ma in modo conforme alla neutralità fiscale. Tali esenzioni mirano, tra l’altro, a evitare difficoltà nella determinazione della base imponibile.
La Corte ribadisce che le operazioni su valute non tradizionali possono rientrare nell’esenzione solo se ricorrono due condizioni cumulative:
- la valuta è accettata dalle parti come mezzo di pagamento alternativo ai mezzi legali;
- la valuta non ha altra finalità oltre a quella di mezzo di pagamento.
Applicando questi criteri, la Corte rileva che l’"oro" del videogioco:
- è utilizzabile soltanto all’interno del gioco;
- non è accettato, al di fuori del videogioco, come mezzo di pagamento per beni o servizi reali;
- appare funzionalmente integrato nel gioco stesso.
Pertanto, fatte salve le verifiche del giudice nazionale, l’"oro" non soddisfa i requisiti per essere trattato come valuta rientrante nell’esenzione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera e).
Esclusione della qualifica di buono multiuso
La Corte esamina poi la possibile qualificazione dell’"oro" come buono ai sensi dell’articolo 30 bis. Ricorda che il buono richiede cumulativamente:
- un obbligo di essere accettato come corrispettivo totale o parziale per una cessione di beni o una prestazione di servizi;
- l’indicazione sullo strumento stesso o nella documentazione relativa dei beni/servizi cedibili o dei potenziali cedenti/prestatori.
Anche presupponendo che la seconda condizione sia soddisfatta, la Corte esclude la prima. L’"oro" è considerato un elemento interno del videogioco, assimilabile a un servizio elettronico integrato nel gioco, e rappresenta esso stesso il vantaggio consumabile ottenuto dall’utente. Non serve quindi a ottenere un ulteriore bene o servizio, come invece accade per un buono.
Ne consegue che l’"oro" non è un buono ai sensi dell’articolo 30 bis, punto 1, e quindi non può essere un buono multiuso ai sensi del punto 3.
Base imponibile
Esclusa tanto l’esenzione quanto la disciplina dei buoni, la Corte afferma che si applica la regola generale dell’articolo 73 della direttiva IVA. La base imponibile è dunque costituita dall’intero corrispettivo percepito per la vendita dell’"oro", e non dalla sola differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- lo scambio di valuta reale contro unità di valuta virtuale utilizzabile unicamente in un videogioco online non rientra nell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e);
- tali unità non rientrano nella nozione di "buono", in particolare di "buono multiuso", ai sensi dell’articolo 30 bis;
- l’IVA deve essere riscossa conformemente alla regola generale dell’articolo 73 della direttiva IVA.
Principio di diritto
La sentenza chiarisce che una valuta virtuale priva di circolazione esterna, utilizzabile solo all’interno di un videogioco online, non può essere trattata né come valuta esente ai fini dell’IVA né come buono ai fini della disciplina speciale dei buoni; l’operazione è quindi imponibile sull’intero corrispettivo.
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