Corte di giustizia, Sentenza C-409/24
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2026. — J-GmbH e a. contro Finanzamt K e a. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e di prestazioni di servizi – Alloggio di breve durata in alberghi e in strutture simili – Allegato III, punto 12 – Aliquota IVA ridotta applicabile all’alloggio fornito da alberghi e da strutture simili – Prestazioni accessorie all’alloggio – Normativa nazionale che prevede un meccanismo di dissociazione delle operazioni imponibili – Mancata applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle prestazioni che non servono direttamente all’alloggio – Principio di neutralità fiscale. — Cause riunite C-409/24 – C-411/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte conferma che gli Stati membri possono delimitare in modo selettivo l’ambito dell’aliquota IVA ridotta per l’alloggio alberghiero di breve durata, escludendo le prestazioni accessorie non direttamente funzionali all’alloggio. Tale facoltà è ammessa solo se la disciplina nazionale individua in modo oggettivo e preciso gli aspetti della categoria beneficiaria e non viola la neutralità fiscale. Nel caso tedesco, la regola di dissociazione prevista dall’UStG è stata ritenuta compatibile con la direttiva IVA, salvo verifica del giudice nazionale sui presupposti concreti.
IVA ridotta per l’alloggio alberghiero di breve durata: compatibilità con il diritto UE della dissociazione, imposta dal diritto nazionale, delle prestazioni accessorie non direttamente funzionali all’alloggio (parcheggio, colazione, wi-fi, fitness, wellness).
La questione giuridica
Se l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, della direttiva IVA ostino a una normativa nazionale che, per l’alloggio di breve durata in alberghi e strutture simili, esclude dall’aliquota ridotta le prestazioni non direttamente funzionali alla locazione, anche quando esse siano accessorie all’alloggio e remunerate nel prezzo globale forfettario.
Principio di diritto
L’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva IVA, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, non osta a una normativa nazionale che consente di escludere dall’aliquota IVA ridotta, applicabile all’alloggio di breve durata in alberghi e strutture simili, le prestazioni che non servono direttamente a tale alloggio, come parcheggio, colazione, wi-fi, sala sportiva e benessere, anche se accessorie e incluse in un prezzo globale, purché il diritto nazionale riservi l’aliquota ridotta ad aspetti concreti e specifici della categoria e sia rispettato il principio di neutralità fiscale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 96, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 98, paragrafi 1 e 2, direttiva 2006/112/CE
- Allegato III, punto 12, direttiva 2006/112/CE
- Umsatzsteuergesetz, articolo 12, paragrafo 2, punto 11
- Umsatzsteuer-Anwendungserlass, sezione 12.16, paragrafi 4 e 5
IVA ridotta sull’alloggio alberghiero di breve durata e dissociazione delle prestazioni accessorie
La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof, si pronuncia sulla compatibilità con la direttiva IVA della disciplina tedesca che limita l’aliquota ridotta per l’alloggio di breve durata in alberghi e strutture simili alle sole prestazioni direttamente funzionali alla locazione, escludendo altre prestazioni accessorie incluse nel prezzo globale.
Fatti e procedimento principale
Le cause riunite riguardano tre operatori alberghieri o assimilati, contenziosi con diversi uffici fiscali tedeschi sulla corretta aliquota IVA da applicare a servizi resi nell’ambito di soggiorni di breve durata. Nei casi esaminati, tra le prestazioni controverse vi erano:
- prima colazione;
- messa a disposizione di posti auto;
- accesso alla rete wi-fi;
- uso di sale sportive e impianti benessere.
In alcuni casi il prezzo era forfettario e non variava in funzione dell’effettivo utilizzo di tali servizi; in altri, la colazione poteva essere rifiutata con detrazione dal prezzo. I giudici tributari tedeschi avevano in larga misura ritenuto applicabile l’aliquota normale alle prestazioni escluse dalla disciplina nazionale dell’aliquota ridotta.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che definisce la prestazione di servizi;
- l’articolo 96, che stabilisce l’aliquota normale;
- l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, che consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte solo alle categorie dell’allegato III;
- l’allegato III, punto 12, relativo all’"alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte".
Sul piano nazionale, rilevano l’articolo 12, paragrafo 2, punto 11, dell’UStG e la prassi amministrativa contenuta nell’UStAE, che distinguono le prestazioni che beneficiano dell’aliquota ridotta da quelle che devono essere tassate ordinariamente.
Questione pregiudiziale
Il Bundesfinanzhof chiede in sostanza se il diritto UE impedisca a uno Stato membro di:
- applicare l’aliquota IVA ridotta solo alle prestazioni di alloggio di breve durata strettamente intese;
- escludere dall’aliquota ridotta prestazioni accessorie, anche quando fornite senza corrispettivo separato e comprese in un prezzo unico.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che una prestazione accessoria può, in linea di principio, seguire il trattamento IVA della prestazione principale. Tuttavia, quando uno Stato membro esercita la facoltà di cui all’articolo 98 della direttiva IVA, può applicare l’aliquota ridotta solo ad aspetti concreti e specifici della categoria di cui all’allegato III, a condizione che tale scelta sia fondata su criteri oggettivi, chiari e precisi e rispetti il principio di neutralità fiscale.
Nel caso di specie, la disciplina tedesca delimita in modo sufficientemente preciso le prestazioni beneficiarie dell’aliquota ridotta e quelle escluse, distinguendo l’alloggio da servizi ulteriori come colazione, parcheggio, wi-fi, fitness e wellness. La Corte sottolinea che, in questo contesto, non è decisivo che tali servizi possano essere accessori rispetto all’alloggio dal punto di vista del consumatore medio.
La Corte precisa inoltre che le sentenze citate dal giudice del rinvio in materia di prestazione unica non escludono questa soluzione, poiché riguardavano contesti diversi: in particolare, casi in cui lo Stato membro non aveva effettuato una selezione selettiva di aspetti concreti e specifici della categoria agevolata.
Quanto alla neutralità fiscale, la Corte afferma che il giudice nazionale deve verificare se i servizi esclusi dall’aliquota ridotta siano simili, per il consumatore medio, a quelli forniti autonomamente da altri operatori economici e quindi in rapporto di sostituzione. Se tali servizi sono tassati ordinariamente anche quando sono prestati da altri operatori, la scelta tedesca non viola la neutralità.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, non osta a una normativa nazionale che esclude dall’aliquota ridotta le prestazioni non direttamente funzionali all’alloggio di breve durata, anche se accessorie e incluse in un prezzo forfettario, purché la normativa nazionale applichi l’aliquota ridotta ad aspetti concreti e specifici della categoria e sia rispettato il principio di neutralità fiscale.
Principio affermato
La direttiva IVA consente agli Stati membri di riservare l’aliquota ridotta per l’alloggio alberghiero di breve durata ai soli servizi strettamente identificati come aspetti concreti e specifici della categoria dell’allegato III, escludendo i servizi accessori non direttamente funzionali all’alloggio, senza che il carattere accessorio o il prezzo globale unico imponga di applicare a tali servizi la stessa aliquota dell’alloggio principale.
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