Corte di giustizia, Sentenza C-150/24
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2026. — A contro Rikoskomisario B. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Norme e procedure comuni applicabili al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Articolo 15, paragrafi 5 e 6 – Calcolo del periodo di trattenimento già effettuato – Somma dell’insieme dei periodi di trattenimento precedenti – Condizioni – Esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio – Articolo 15, paragrafo 3, seconda frase – Trattenimento prolungato oltre il periodo iniziale fissato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5 – Controllo da parte di un’autorità giudiziaria – Normativa nazionale che subordina l’esecuzione di tale controllo alla domanda della persona trattenuta – Momento in cui un siffatto controllo deve essere effettuato – Conseguenza dell’assenza di controllo in tempo utile. — Causa C-150/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito come si calcolano i limiti temporali del trattenimento ai fini del rimpatrio ex direttiva 2008/115 e quali garanzie giurisdizionali siano necessarie quando il trattenimento supera i sei mesi. Ha stabilito che tutti i periodi riferiti alla stessa decisione di rimpatrio si sommano e che il controllo giudiziario della proroga non può dipendere dalla domanda del trattenuto. Ha inoltre precisato che un controllo tardivo non impone automaticamente il rilascio se il trattenimento resta sostanzialmente legittimo e non è superato il tetto massimo complessivo.
Trattenimento ai fini del rimpatrio: cumulo dei periodi precedenti, controllo giudiziario del superamento dei sei mesi e conseguenze del controllo tardivo ai sensi della direttiva 2008/115/CE
La questione giuridica
Il giudice del rinvio ha chiesto: 1) se, per verificare il raggiungimento del periodo massimo di trattenimento di cui all’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE, debbano essere sommati tutti i precedenti periodi di trattenimento eseguiti nello stesso Stato membro per l’esecuzione della medesima decisione di rimpatrio, anche quando il nuovo trattenimento sia fondato su circostanze in parte diverse; 2) se l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, osti a una normativa nazionale che subordina il controllo giurisdizionale del superamento dei sei mesi alla domanda della persona trattenuta e quando tale controllo debba avvenire; 3) se il mancato controllo tempestivo imponga automaticamente il rilascio del trattenuto anche quando, al momento del controllo tardivo, sussistano ancora i presupposti sostanziali del trattenimento.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE, vanno cumulati tutti i periodi di trattenimento trascorsi nello Stato membro in vista dell’esecuzione della stessa decisione di rimpatrio, anche se intervallati da periodi di libertà e anche se il nuovo trattenimento è giustificato da fatti in parte diversi. L’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, osta a una disciplina nazionale che subordini al solo impulso del trattenuto il controllo giudiziario del superamento dei sei mesi e impone che tale controllo sulla proroga oltre i sei mesi sia effettuato, in ogni caso, al più presto dopo la decisione amministrativa; tuttavia, il ritardo del controllo non comporta automaticamente il rilascio se, al momento del controllo, i presupposti sostanziali del trattenimento permangono e non è ancora raggiunto il massimo complessivo di 18 mesi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 3, punti 4 e 5, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 8, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/115/CE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013
Trattenimento ai fini del rimpatrio: cumulo dei periodi precedenti, controllo giudiziario e conseguenze del controllo tardivo
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Korkein oikeus (Corte suprema finlandese) sull’interpretazione dell’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La controversia nasce dal terzo periodo di trattenimento di un cittadino marocchino in Finlandia, in relazione al quale si discuteva sia il calcolo della durata massima sia il controllo giurisdizionale della proroga oltre i sei mesi.
Fatti e procedimento principale
A era stato trattenuto in Finlandia in più occasioni nell’ambito dell’esecuzione della stessa decisione di rimpatrio verso il Marocco. Dopo due periodi di trattenimento precedenti, il terzo trattenimento, iniziato l’11 settembre 2023, è stato prorogato oltre il periodo iniziale di sei mesi sulla base, secondo le autorità, della mancata cooperazione dell’interessato e dei ritardi nell’ottenimento della documentazione dal Marocco.
Il diritto finlandese prevedeva che il riesame giudiziario del trattenimento prolungato intervenisse su domanda della persona trattenuta. Il giudice del rinvio ha dubitato della compatibilità di tale meccanismo con l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115/CE, nonché delle conseguenze derivanti dall’eventuale mancato controllo in tempo utile.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE;
- l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sul diritto alla libertà;
- l’articolo 47 della Carta, sulla tutela giurisdizionale effettiva.
Vengono inoltre richiamati l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale, e alcune disposizioni della direttiva relative alla decisione di rimpatrio e all’allontanamento, nonché il regolamento (UE) n. 604/2013 solo in fatto, senza incidenza decisiva sulla soluzione della causa.
Ragionamento della Corte sul cumulo dei periodi di trattenimento
La Corte osserva che il trattenimento ai fini dell’allontanamento costituisce una grave ingerenza nel diritto alla libertà e che l’articolo 15, paragrafi 5 e 6, fissa un limite massimo alla durata di tale misura. La finalità della disciplina è evitare che la privazione della libertà si prolunghi oltre i limiti consentiti e garantire un’applicazione uniforme negli Stati membri.
Da ciò la Corte deduce che non è possibile considerare ogni nuovo trattenimento, disposto per eseguire la stessa decisione di rimpatrio, come un periodo autonomo che azzera il conteggio: tutti i periodi di trattenimento precedenti devono essere sommati. La circostanza che tra un trattenimento e l’altro vi siano stati periodi di libertà, oppure che il nuovo trattenimento si fondi su fatti in parte diversi, non consente di escludere i periodi precedenti dal calcolo. Diversamente, il limite massimo potrebbe essere eluso e il diritto alla libertà risulterebbe indebolito.
Ragionamento sulla necessità del controllo giudiziario
Con riguardo all’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, la Corte ricorda che il riesame del trattenimento prolungato deve essere sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria. Tale esigenza è distinta dai requisiti sostanziali del trattenimento: serve a garantire il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
La Corte afferma quindi che una normativa nazionale non può subordinare questo controllo alla domanda della persona trattenuta. Il controllo giudiziario della proroga oltre i sei mesi deve essere assicurato in ogni caso. Inoltre, pur non essendo imposto dal diritto dell’Unione che il controllo avvenga prima del raggiungimento del limite dei sei mesi, esso deve comunque essere svolto senza indugio dopo la decisione amministrativa di proroga, al più presto possibile, in analogia con quanto richiesto per il riesame del trattenimento disposto dall’autorità amministrativa.
Conseguenze del controllo tardivo
La Corte distingue chiaramente tra la mancata osservanza delle regole sul controllo giurisdizionale e l’illegittimità sostanziale del trattenimento. Il ritardo nel controllo non comporta automaticamente il rilascio immediato della persona trattenuta. Il rilascio è imposto solo quando non sussistono più i presupposti sostanziali del trattenimento oppure quando è raggiunto il massimo complessivo consentito dall’articolo 15, paragrafi 5 e 6.
In altri termini, un vizio procedurale relativo al momento del controllo non basta, da solo, a far cessare il trattenimento se, al momento della verifica, i requisiti sostanziali continuano a esistere e il limite massimo complessivo non è stato superato.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- per il calcolo della durata massima di trattenimento, devono essere sommati tutti i periodi trascorsi nello Stato membro per l’esecuzione della medesima decisione di rimpatrio;
- l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, osta a una norma nazionale che subordini il controllo giudiziario del superamento dei sei mesi alla domanda del trattenuto;
- il controllo giudiziario della proroga oltre i sei mesi non deve necessariamente precedere il superamento del termine, ma deve essere effettuato senza indugio dopo la decisione di proroga;
- il mancato controllo tempestivo non impone automaticamente il rilascio se i presupposti sostanziali permangono e il massimo complessivo non è stato raggiunto.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che il trattenimento ai fini del rimpatrio è soggetto a un regime rigoroso, fondato su limiti temporali massimi e su un controllo giurisdizionale effettivo. Il cumulo dei periodi e l’obbligatorietà del controllo giudiziario impediscono che la privazione della libertà venga frammentata o procrastinata in modo da svuotare di contenuto le garanzie previste dalla direttiva 2008/115/CE.
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