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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-436/24

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 marzo 2026. — Skatteverket contro Lyko Operations AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 30 bis – Cessione di beni – Nozione di “buono” – Qualificazione – Programma di fidelizzazione della clientela sotto forma di punti attribuiti in funzione di acquisti precedenti – Punti che possono essere successivamente riscattati contro prodotti di basso valore. — Causa C-436/24

Giurisprudenza europea62024CJ0436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha escluso che i punti attribuiti in un programma di fidelizzazione, spendibili solo per ottenere ulteriori prodotti del medesimo venditore in occasione di un nuovo acquisto, costituiscano un "buono" IVA. Il tratto decisivo è l'assenza di un obbligo del fornitore di accettare i punti come corrispettivo o parziale corrispettivo per una cessione di beni. Poiché la prima questione è stata risolta negativamente, la Corte non ha esaminato il calcolo della base imponibile richiesto in via subordinata.

Programma di fidelizzazione basato su punti: esclusione della qualificazione come "buono" IVA ai sensi dell'articolo 30 bis della direttiva 2006/112/CE

La questione giuridica

Se i punti attribuiti ai clienti nell'ambito di un programma di fidelizzazione, calcolati in funzione dell'importo degli acquisti e utilizzabili per ottenere successivamente altri beni del medesimo fornitore in occasione di un nuovo acquisto, rientrino nella nozione di "buono" di cui all'articolo 30 bis, punto 1, della direttiva IVA; in caso affermativo, come debba determinarsi la base imponibile ai sensi dell'articolo 73 bis.

Principio di diritto

La nozione di "buono" ai sensi dell'articolo 30 bis, punto 1, della direttiva IVA non comprende i punti assegnati da un fornitore ai clienti nell'ambito di un programma di fidelizzazione, quando tali punti sono determinati in funzione degli acquisti e consentono solo di ottenere, in un successivo acquisto presso lo stesso fornitore, ulteriori beni di basso valore, poiché essi non incorporano un obbligo del fornitore di accettarli come corrispettivo totale o parziale di una cessione di beni. Di conseguenza, tali punti non possono essere qualificati né come buoni monouso né come buoni multiuso, e non occorre esaminare la base imponibile ex articolo 73 bis.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva (UE) 2016/1065
  • Articolo 30 bis della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 73 bis della direttiva 2006/112/CE

Programma di fidelizzazione basato su punti: esclusione della qualificazione come "buono" IVA ai sensi dell'articolo 30 bis della direttiva 2006/112/CE

La pronuncia proviene da un rinvio pregiudiziale dello Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) in una controversia tra l'amministrazione tributaria svedese e Lyko Operations AB. La questione riguarda il trattamento IVA di un programma di fidelizzazione della clientela che attribuisce punti spendibili successivamente per ottenere beni di basso valore presso lo stesso venditore.

Fatti e procedimento principale

Lyko Operations vende prodotti per la cura dei capelli e cosmetici. Intendeva istituire un programma gratuito per i clienti privati, che avrebbero accumulato punti in funzione dell'importo degli acquisti e potuto poi riscattarli in un "negozio di punti" soltanto in occasione di un nuovo acquisto. I punti:

  • non potevano essere convertiti in denaro;
  • non potevano essere acquistati;
  • erano personali e non trasferibili;
  • non potevano essere usati in combinazione con denaro;
  • si perdevano se non utilizzati entro due anni.

La commissione tributaria svedese aveva escluso che il programma comportasse la cessione di buoni. La decisione fu impugnata sia dallo Skatteverket sia da Lyko Operations, che chiedeva invece la qualificazione dei punti come buono multiuso e, in subordine, la base imponibile pari a SEK 0.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama gli articoli 30 bis e 73 bis della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065.

L'articolo 30 bis definisce:

  • il "buono" come strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo per una cessione di beni o prestazione di servizi, e che indica i beni/servizi o i potenziali cedenti/prestatori nello strumento o nella documentazione;
  • il "buono monouso" come quello per cui luogo della cessione e IVA sono noti al momento dell'emissione;
  • il "buono multiuso" come ogni buono diverso dal buono monouso.

L'articolo 73 bis disciplina la base imponibile delle cessioni o prestazioni effettuate a fronte di un buono multiuso.

Nei considerando della direttiva 2016/1065 la Corte valorizza in particolare che solo i buoni utilizzabili per il riscatto contro beni o servizi sono oggetto della disciplina, mentre gli strumenti che attribuiscono solo uno sconto non vi rientrano.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la nozione di buono richiede cumulativamente due elementi:

  • l'obbligo di accettazione come corrispettivo o parziale corrispettivo;
  • l'indicazione dei beni/servizi o dei potenziali cedenti/prestatori.

Nel caso di specie, la seconda condizione era sostanzialmente considerata soddisfatta, mentre il dubbio riguardava la prima. La Corte osserva che i punti del programma Lyko non impongono al fornitore, al momento della loro presentazione, di accettarli come corrispettivo di una cessione di beni; essi autorizzano soltanto il cliente, se decide di effettuare un nuovo acquisto, a ottenere ulteriori beni di basso valore come premio.

La funzione economica dei punti è quindi quella di un incentivo/promozione legato a futuri acquisti, non quella di uno strumento che incorpora un diritto a essere accettato in pagamento. Per questo motivo mancano i requisiti essenziali del "buono" ai sensi dell'articolo 30 bis, punto 1.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che la nozione di "buono" di cui all'articolo 30 bis, punto 1, della direttiva IVA non include l'assegnazione di punti da parte di un fornitore ai clienti nell'ambito di un programma di fidelizzazione, quando tali punti dipendono dall'importo degli acquisti e possono essere usati per ottenere ulteriori beni presso lo stesso fornitore in occasione di un nuovo acquisto, poiché tali punti non comportano alcun obbligo per il fornitore di accettarli come corrispettivo totale o parziale.

Conseguenze sulla seconda questione

Poiché la prima questione è stata risolta negativamente, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alla seconda questione relativa alla determinazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 73 bis.

Principio affermato

Un sistema di punti di fidelizzazione non è un "buono" IVA se i punti non sono spendibili come corrispettivo dovuto dal fornitore, ma consentono soltanto di ottenere beni premi in occasione di un successivo acquisto. In tale ipotesi non si applicano le regole specifiche sui buoni monouso o multiuso previste dalla direttiva IVA.

Come è indicizzato

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