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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-309/24

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2026. — Roberto Passalacqua contro Commissione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionario – Promozione – Esercizio di promozione 2021 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 11 – Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Comparazione dei meriti – Obbligo di motivazione – Ripartizione dell’onere della prova. — Causa C-309/24 P

Giurisprudenza europea62024CJ0309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione del sig. Passalacqua contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la sua mancata promozione al grado AD 11 nell’esercizio 2021. La Corte dichiara inammissibili diversi motivi perché miravano a rimettere in discussione valutazioni di fatto o introducevano questioni nuove, e respinge gli altri perché il Tribunale aveva correttamente verificato la motivazione e la comparazione dei meriti. La Commissione aveva sufficientemente indicato le ragioni individuali della mancata promozione, senza che fosse necessario esporre in dettaglio l’intero esame comparativo.

Impugnazione respinta: la Corte conferma il rigetto del ricorso di un funzionario Commissione contro la mancata promozione al grado AD 11 per l’esercizio 2021, ritenendo infondati o irricevibili i motivi su motivazione, comparazione dei meriti, onere della prova e sviamento di potere.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto o carenze di motivazione nel confermare la decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente, in particolare quanto a: esistenza e sufficienza dell’esame comparativo dei meriti ex articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto; motivazione della decisione di rigetto del reclamo ex articolo 296 TFUE e articolo 25 dello Statuto; corretto riparto dell’onere della prova; rappresentatività del campione comparativo; dedotto sviamento di potere.

Principio di diritto

In materia di promozioni dei funzionari dell’Unione, la Corte ribadisce che l’APN deve effettuare uno scrutinio per merito comparativo dei candidati promuovibili ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, ma, sul piano della motivazione, è sufficiente che la decisione di rigetto del reclamo indichi al funzionario non promosso la ragione individuale e pertinente della mancata promozione; non occorre esporre in dettaglio il confronto svolto né comunicare tutti gli elementi del fascicolo degli altri candidati. In impugnazione, la Corte non rivaluta i fatti e le prove salvo snaturamento, non può accogliere motivi nuovi e respinge le censure che mirano solo a contestare la valutazione fattuale del Tribunale o a criticare motivazioni sovrabbondanti. Nel caso concreto, l’impugnazione è stata integralmente respinta perché i motivi erano in parte irricevibili e in parte infondati, mentre la Commissione aveva individuato nel livello delle responsabilità esercitate e, in subordine, nell’anzianità a parità di meriti le ragioni della mancata promozione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Decisione C(2013) 8968 final della Commissione, del 16 dicembre 2013, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto

Mancata promozione di un funzionario della Commissione al grado AD 11 per l’esercizio 2021

La Corte di giustizia, Sesta Sezione, decide in sede di impugnazione proposta dal sig. Roberto Passalacqua contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso avverso la decisione della Commissione di non promuoverlo al grado AD 11 nell’esercizio di promozione 2021. La controversia riguarda la portata dell’esame comparativo dei meriti ex articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, l’obbligo di motivazione e il controllo del giudice dell’Unione in sede di impugnazione.

Contesto normativo

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, che impone la promozione previa comparazione dei meriti dei funzionari promuovibili;
  • l’articolo 25 dello Statuto e l’articolo 296 TFUE, in tema di motivazione;
  • l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, relativo al reclamo amministrativo;
  • le disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto adottate con la decisione C(2013) 8968 final della Commissione, in particolare gli articoli 4 e 5.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente, funzionario della Commissione dal 2006 e promosso al grado AD 10 con effetto dal 1º gennaio 2019, aveva partecipato il 14 gennaio 2021 a una tavola rotonda sull’informazione e partecipazione del pubblico nel campo della gestione dei rifiuti radioattivi. Dopo un episodio controverso legato alla diffusione di una versione abbreviata della presentazione, la Commissione avviava l’esercizio di promozione 2021.

La DG "Ricerca e innovazione" redigeva un elenco di funzionari proposti, nel quale il nome del ricorrente non figurava. Il ricorrente adiva il comitato paritetico di promozione, che non raccomandava la promozione ma un "suivi DG". L’APN approvava quindi l’elenco dei funzionari promossi, ancora una volta senza includere il ricorrente. Quest’ultimo presentava reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, respinto il 1º aprile 2022.

Ricorso al Tribunale e sentenza impugnata

Dinanzi al Tribunale il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione di non promozione, del rigetto del reclamo e della decisione di promuovere altri funzionari, nonché il risarcimento dei danni. I motivi dedotti vertevano, in sostanza, su:

  • violazione dell’obbligo di motivazione;
  • violazione dell’articolo 45 dello Statuto;
  • sviamento di potere.

Il Tribunale respingeva integralmente il ricorso, ritenendo, tra l’altro, che la decisione di rigetto del reclamo individuasse le ragioni pertinenti della mancata promozione, ossia il livello delle responsabilità esercitate e, in subordine, l’anzianità a parità di meriti.

Motivi di impugnazione dinanzi alla Corte

Il ricorrente deduceva nove motivi. La Corte li esamina per gruppi, concentrandosi soprattutto su:

  • asserita carenza di motivazione della sentenza del Tribunale;
  • violazione del principio di parità di trattamento nella selezione del campione comparativo;
  • mancato rispetto dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto;
  • errato riparto dell’onere della prova;
  • sviamento di potere.

Sul quarto, terzo, secondo e settimo motivo: limiti del controllo in impugnazione

La Corte respinge diversi motivi perché, in realtà, miravano a rimettere in discussione valutazioni di fatto del Tribunale senza dedurre snaturamento degli elementi probatori.

In particolare:

  • il quarto motivo, presentato come carenza di motivazione, era in realtà diretto contro la valutazione fattuale secondo cui i funzionari promossi avevano responsabilità superiori;
  • il terzo motivo conteneva, in parte, un motivo nuovo sulla parità di trattamento non dedotto in primo grado;
  • il secondo motivo contestava l’apprezzamento del Tribunale sui meriti comparati e sulla portata della mancata promozione;
  • il settimo motivo censurava la rappresentatività del campione di tre candidati, ma il Tribunale aveva chiarito che tali candidati erano solo esempi selezionati sulla base di criteri oggettivi (appartenenza alla stessa DG e anzianità simile nel grado AD 10).

La Corte ribadisce che, in impugnazione, non è ammesso proporre nuovi motivi né chiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, salvo snaturamento.

Sul sesto e primo motivo: motivazione e articolo 45 dello Statuto

La Corte distingue nettamente tra:

  • il piano della motivazione dell’atto amministrativo;
  • il piano della legittimità nel merito, cioè dell’effettivo svolgimento dello scrutinio comparativo richiesto dall’articolo 45 dello Statuto.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che l’APN non è tenuta a comunicare dettagliatamente come ha comparato tutti i candidati promuovibili: è sufficiente che la decisione di rigetto del reclamo faccia riferimento ai criteri applicati e indichi la ragione individuale e pertinente della mancata promozione. Nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente rilevato che la Commissione aveva motivato la decisione richiamando il livello delle responsabilità esercitate e, in subordine, l’anzianità a parità di meriti.

Quanto al primo motivo, la Corte osserva che il Tribunale aveva effettivamente messo in relazione i diversi elementi di valutazione con i candidati interessati, sicché l’asserita confusione tra elenco di criteri e comparazione effettiva era infondata.

Sul quinto, ottavo e nono motivo: irricevibilità e motivazioni sovrabbondanti

Il quinto motivo è respinto perché non individuava i punti della sentenza impugnata contestati, in violazione dei requisiti di specificità dell’impugnazione.

L’ottavo motivo, relativo a una pretesa inversione dell’onere della prova, è dichiarato inconferente: le affermazioni criticate erano sovrabbondanti rispetto alla motivazione principale, già sufficiente a sorreggere il rigetto del ricorso in primo grado.

Il nono motivo, formalmente fondato su una carenza di motivazione, è in realtà volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova in tema di sviamento di potere; per tale ragione è dichiarato irricevibile.

Decisione e principi ricavabili

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna il sig. Passalacqua alle spese.

Il principio che emerge è duplice: da un lato, nella promozione dei funzionari l’amministrazione deve effettuare uno scrutinio per merito comparativo, ma sul piano motivazionale basta indicare al funzionario non promosso le ragioni individuali e pertinenti della sua esclusione; dall’altro, in sede di impugnazione la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale sui fatti e sulle prove, salvo snaturamento, né esaminare motivi nuovi o generici.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica uepromozioni dei funzionarimotivazione degli atti amministrativionere della provaimpugnazione davanti alla corte di giustizia

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