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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-151/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 marzo 2026. — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro V. M. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Cittadino di un paese terzo – Permesso di soggiorno per motivi familiari – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Articolo 3 – Nozione di “settori di sicurezza sociale” – Articolo 70 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Assegno sociale per gli anziani in situazione di indigenza – Condizioni per la concessione – Esclusione dei cittadini di paesi terzi che non siano titolari di un permesso di soggiorno dell’Unione per soggiornanti di lungo periodo. — Causa C-151/24

Giurisprudenza europea62024CJ0151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio della Corte costituzionale italiana, ha escluso che la regola della parità di trattamento della direttiva 2011/98 copra l’assegno sociale italiano per anziani in stato di bisogno. Tale prestazione, pur rientrando tra le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo del regolamento n. 883/2004, non è una prestazione di "sicurezza sociale" ai fini dell’articolo 12 della direttiva. Ne deriva che l’Italia può legittimamente riservarla ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Parità di trattamento dei titolari di permesso unico: esclusione dell’assegno sociale per anziani indigenti dall’ambito dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98

La questione giuridica

Se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, letto alla luce dell’articolo 34 della Carta, si applichi a un assegno sociale per persone anziane in stato di bisogno, qualificabile come prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell’articolo 70 del regolamento n. 883/2004, e se dunque osta a una normativa nazionale che riserva tale prestazione ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, escludendo i titolari di permesso unico.

Principio di diritto

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 non si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all’articolo 70 del regolamento n. 883/2004, anche quando abbiano finalità assistenziale e siano incluse nell’allegato X; di conseguenza, il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che subordini l’assegno sociale per anziani indigenti, nei confronti dei cittadini di paesi terzi titolari di permesso unico, al possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/98/UE
  • Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), direttiva 2011/98/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2011/98/UE
  • Articolo 2, direttiva 2011/98/UE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 3, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 7, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 70, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Allegato X, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 24, direttiva 2004/38/CE
  • Direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Parità di trattamento e assegno sociale per anziani indigenti

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana in materia di direttiva 2011/98/UE e coordinamento della sicurezza sociale. La Corte è chiamata a stabilire se un assegno sociale italiano destinato alle persone anziane in stato di bisogno debba essere riconosciuto anche ai titolari di permesso unico, oppure possa essere limitato ai soli stranieri con permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

Fatti e procedimento principale

V.M., cittadina albanese entrata in Italia per ricongiungimento familiare, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata biennale, valido anche per lavorare. L’INPS le aveva negato l’assegno sociale previsto dalla legge n. 335/1995, perché non possedeva il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiesto dall’articolo 80, comma 19, della legge n. 388/2000.

Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e il successivo accoglimento in appello, la questione è giunta alla Corte di cassazione, la quale ha rimesso la questione di costituzionalità alla Corte costituzionale. Quest’ultima ha poi investito la Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale.

Normativa UE rilevante

La Corte si fonda anzitutto sulla direttiva 2011/98/UE, in particolare:

  • articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), sull’ambito soggettivo;
  • articolo 12, paragrafo 1, lettera e), sulla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale.

Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 883/2004, e in particolare:

  • articolo 3, che elenca i settori di sicurezza sociale;
  • articolo 70, sulle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo;
  • allegato X, nel quale è indicato l’assegno sociale italiano.

Sono inoltre menzionati l’articolo 34 della Carta, la direttiva 2004/38/CE, l’articolo 24 di quest’ultima e la direttiva 2003/109/CE sullo status di soggiornante di lungo periodo.

Argomentazioni del giudice del rinvio

La Corte costituzionale riteneva che l’assegno sociale italiano avesse natura di prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, ma dubitava che essa rientrasse nell’ambito materiale dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98. In particolare, osservava che tale disposizione rinvia ai “settori della sicurezza sociale” del regolamento n. 883/2004 e non sembrerebbe includere le prestazioni ex articolo 70 di tale regolamento.

Ragionamento della Corte

La Corte affronta separatamente l’ambito soggettivo e quello oggettivo della direttiva 2011/98.

Ambito soggettivo

La Corte conferma che la direttiva si applica anche ai cittadini di paesi terzi ammessi per motivi diversi dal lavoro ma autorizzati a lavorare, come i familiari ricongiunti che abbiano accesso al mercato del lavoro. Non è quindi necessario che il soggetto abbia effettivamente svolto un’attività lavorativa nello Stato membro ospitante. V.M., titolare di permesso familiare che le consentiva di lavorare, rientrava pertanto nell’ambito soggettivo della direttiva.

Ambito oggettivo

Sul piano materiale, la Corte precisa che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), copre solo le prestazioni riconducibili ai settori di sicurezza sociale elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. Per contro, le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ex articolo 70 costituiscono una categoria distinta, soggetta a un regime autonomo.

La Corte osserva che l’assegno sociale italiano:

  • non è una prestazione di sicurezza sociale in senso stretto, perché non è collegata a uno dei rischi tipizzati dall’articolo 3, paragrafo 1;
  • è invece una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, finanziata tramite fiscalità generale e destinata a garantire un reddito minimo di sussistenza;
  • è una forma di assistenza sociale e, come tale, si colloca fuori dal perimetro della parità di trattamento prevista dalla direttiva 2011/98 per i settori di sicurezza sociale.

La Corte sottolinea anche che estendere tale parità alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo conferirebbe ai titolari di permesso unico un trattamento persino più favorevole di quello dei cittadini dell’Unione, ai quali l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 consente di subordinare l’accesso ad alcune prestazioni di assistenza sociale a un diritto di soggiorno permanente. Ciò sarebbe incoerente con l’obiettivo della direttiva 2011/98 di avvicinare, non superare, il trattamento dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini dell’Unione.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 non si applica a una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell’articolo 70 del regolamento n. 883/2004. Di conseguenza, il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che richieda, ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso unico, il possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per ottenere l’assegno sociale italiano.

Principio affermato

Il principio di diritto è che la parità di trattamento prevista dalla direttiva 2011/98 in materia di sicurezza sociale non copre le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, anche se inserite nel sistema del regolamento n. 883/2004 e aventi funzione assistenziale; pertanto, gli Stati membri possono subordinare tali prestazioni, per i titolari di permesso unico, a requisiti di integrazione più rigorosi, come il soggiorno di lungo periodo.

Come è indicizzato

Materieimmigrazione e permesso unicosicurezza socialeprestazioni assistenzialiparità di trattamentocittadini di paesi terzi

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