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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28718/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello per un fatto di omicidio stradale, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione di primo grado e sull'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione. Con l'unico motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione di legge per l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 589-bis, comma 7, c.p. La Corte ha ritenuto la doglianza non consentita nel giudizio di legittimità avverso sentenza resa a seguito di concordato in appello, perché estranea ai limiti del sindacato ammesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice. Sono invece inammissibili le censure sui motivi rinunciati e sui vizi della determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Poiché la doglianza riguardava soltanto il mancato riconoscimento di una attenuante e non denunciava l'illegalità della pena, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    La censura del ricorrente riguardava l'omesso riconoscimento dell'attenuante prevista dalla disposizione, ma la Corte ha ritenuto la questione non deducibile nel ricorso avverso concordato in appello, salvo il profilo dell'illegalità della pena.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Per la sentenza resa a seguito di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso in limiti ristretti: solo questioni sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è indicata tra le doglianze inammissibili nel ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 444 c.p.p.

    La Corte richiama il diverso regime dell'applicazione della pena su richiesta, evidenziando che il concordato in appello ha fisionomia diversa e consente un sindacato di legittimità più limitato.

  • art. 448-bis c.p.p.

    È richiamato per evidenziare che le ipotesi di annullamento nel concordato in appello sono più ristrette rispetto a quelle previste per il patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve essere pronunciata senza formalità.

  • art. 589-bis c.p.

    È il reato per cui era stata irrogata la pena, in assenza di ulteriori contestazioni sui fatti nella sentenza di legittimità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello il ricorso per cassazione ha un oggetto limitato: sono deducibili solo vizi attinenti alla validità del consenso delle parti o alla difformità della decisione rispetto all'accordo, non già censure sui motivi rinunciati.
  • Nel concordato in appello non è consentito devolvere in cassazione questioni inerenti alla responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto o alla mera determinazione della pena, salvo che venga dedotta l'illegalità della sanzione.
  • La mancata concessione di una circostanza attenuante, quando non si traduca in una pena fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge, non rende ammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
  • Il diverso assetto del concordato in appello rispetto al patteggiamento comporta un controllo di legittimità più ristretto, perché l'accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione e non anche sui termini dell'accusa.
  • Quando il ricorso contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità e deve condannare il ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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