Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13746/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’annullamento - del Provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022 della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali -Dipartimento Sanità e Salute, pubblicato il 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d’Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - per quanto occorrer possa, della nota della Regione Autonoma Valle D’Aosta - Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali prot. 2023/0000632/72.00.00./AOO del 19 gennaio 2023 con la quale è stata riscontrata l’istanza di accesso agli atti, trasmessa alla Ricorrente via pec in pari data; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:  l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;  l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l’ “Accordo 181/CSR”);  la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”;  per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all’accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la deliberazione del Commissario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta n. 313 del 26 agosto 2019 richiamata nella Delibera di Ripiano.

Giustizia amministrativa202304165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di individuazione dell’importo dovuto a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali e presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, gli atti relativi al meccanismo di payback dei dispositivi medici, contestando in particolare il provvedimento regionale di determinazione dell’importo dovuto e gli atti ministeriali presupposti. Nel corso del giudizio è entrata in vigore una nuova disciplina normativa che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi a tali annualità. La ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma non ha depositato documentazione relativa al versamento né i provvedimenti regionali attestanti l’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è stata riqualificata come manifestazione obiettiva della sopravvenuta carenza di interesse, poiché non risultavano agli atti né la prova del versamento previsto dalla nuova disciplina né i provvedimenti regionali di ricognizione dei pagamenti. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure rivolte contro il provvedimento regionale, il Decreto Payback, le Linee Guida e gli ulteriori atti presupposti. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, in ragione dell’andamento del contenzioso e della novità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 7 D.L. 95/2025, convertito con modificazioni dalla L. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L’integrale versamento [...] estingue l’obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...]

    La disposizione ha introdotto una definizione normativa degli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018, collegando al versamento della quota ridotta l’estinzione dell’obbligazione e la cessazione del contenzioso; nel caso concreto, tuttavia, il TAR ha fondato la decisione sulla sopravvenuta carenza di interesse, non avendo la ricorrente documentato il pagamento.

  • art. 9-ter, comma 9, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione è richiamata quale fonte degli obblighi di payback posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione è richiamata quale base dei provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi, rispetto ai quali la nuova disciplina collega il versamento ridotto alla definizione del contenzioso.

Massime di principio

  • La sopravvenuta manifestazione obiettiva dell’assenza di interesse alla decisione di merito determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando la parte qualifichi tale manifestazione come dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando la parte ricorrente invoca una disciplina sopravvenuta che definisce l’obbligazione controversa e dichiara cessata la materia del contendere, ma non deposita la prova dell’adempimento richiesto né gli atti amministrativi ricognitivi previsti dalla disciplina, il giudice può riqualificare la dichiarazione come sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare improcedibile il ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione del giudizio senza esame dei motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.