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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13170/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a 1 anno e 3 mesi di reclusione per detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish ai fini della cessione a terzi, ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta finalità di spaccio, contestando la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'eccessività della pena. La sentenza rileva che la Corte territoriale ha fondato la finalità di spaccio sull'assenza di documentazione attestante la tossicodipendenza, sul quantitativo rilevante di stupefacente detenuto, pari a quasi 200 grammi, e sulla mancanza di entrate economiche idonee a giustificare un acquisto per uso personale. Quanto alle attenuanti generiche, il giudice ha valorizzato i precedenti penali recenti e specifici per fatti analoghi, ritenendoli ostativi al riconoscimento della diminuente e a una pena inferiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché diretto a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito, la cui motivazione era congrua e logicamente coerente. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dalla sola assenza di elementi positivi, che non basta il mero stato di incensuratezza e che, nel caso concreto, i precedenti penali recenti e analoghi giustificavano il diniego e la misura della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice per la detenzione di stupefacente ai fini della cessione; nel caso applicata alla condotta di detenzione di hashish destinata allo spaccio.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non richiedono il solo stato di incensuratezza; possono essere negate in assenza di elementi positivi e in presenza di precedenti penali rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla l. 24 luglio 2008, n. 125

    Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p., che ha escluso la sufficienza del solo stato di incensuratezza ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. segue alla declaratoria di inammissibilità quando non sia ravvisabile assenza di colpa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino a una diversa valutazione della prova o a una nuova ricostruzione del fatto, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, esauriente e logicamente coerente.
  • La finalità di spaccio può essere desunta da indici fattuali quali il consistente quantitativo di stupefacente detenuto, l'assenza di elementi che giustifichino un uso personale e la mancanza di documentazione comprovante una condizione di tossicodipendenza.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato; il mero stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p.
  • Il giudice può limitarsi a valorizzare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, purché dia conto delle specifiche censure dell'interessato.
  • La presenza di precedenti penali recenti e per fatti analoghi può legittimare il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e giustificare sia il diniego delle attenuanti generiche sia la determinazione della pena in misura non inferiore.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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