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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-527/24

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 marzo 2026. — Harry et Associés Sarl contro Agenzia delle entrate – Riscossione – Pescara e Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Rimborso dell’IVA – Direttiva 2008/9/CE – Articoli 2, 15 e 23 – Principi di neutralità dell’IVA, di effettività e di proporzionalità – Soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello di rimborso dell’IVA – Richiesta di rimborso dell’IVA – Malfunzionamento tecnico nella trasmissione elettronica della richiesta – Inerzia dell’amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso investita della richiesta – Decisione giurisdizionale definitiva – Autorità di giudicato. — Causa C-527/24

Giurisprudenza europea62024CJ0527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ribadisce che il rimborso IVA ai soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro è un corollario del principio di neutralità e non può essere neutralizzato da un mero difetto tecnico nella trasmissione telematica della domanda, se questa è stata effettivamente inviata e ricevuta. In tale situazione l’amministrazione deve trattare la domanda come presentata e, se necessario, chiedere un nuovo file funzionale o informazioni integrative. La Corte aggiunge che il diritto nazionale non può, per effetto di una decisione definitiva, impedire il ricorso giurisdizionale contro il silenzio dell’amministrazione quando ciò compromette l’effettività del diritto UE.

Rimborso IVA a soggetto passivo stabilito in altro Stato membro: il malfunzionamento tecnico della trasmissione elettronica non può far perdere il diritto al rimborso né l’accesso al giudice.

La questione giuridica

Se la disciplina dell’Unione sul rimborso IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, letta alla luce dei principi di neutralità, proporzionalità, buona amministrazione e tutela giurisdizionale effettiva, osti a una normativa nazionale interpretata nel senso che una richiesta di rimborso divenuta illeggibile per un malfunzionamento tecnico nella trasmissione telematica non sia considerata "presentata", con conseguente perdita del diritto al rimborso e impossibilità di impugnare l’inerzia dell’amministrazione, nonché se l’autorità di cosa giudicata della precedente decisione nazionale impedisca al giudice di disapplicare tale interpretazione.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione osta a che, per un malfunzionamento tecnico nella trasmissione elettronica non imputabile al contribuente, una richiesta di rimborso IVA presentata da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro sia considerata non presentata e il soggetto sia così privato sia del rimborso sia del ricorso contro l’inerzia dell’amministrazione; l’amministrazione deve considerare la domanda come presentata, attivare eventualmente la richiesta di integrazioni e garantire un rimedio giurisdizionale effettivo. Inoltre, un’interpretazione nazionale coperta da giudicato non può essere applicata se impedisce in modo sproporzionato l’effettività del diritto dell’Unione in materia di IVA, specie quando le controversie hanno oggetto diverso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 167 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 169 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 170 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 171, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 2 direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 3 direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 5 direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 7 direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 20, paragrafo 1, direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 23, paragrafo 2, direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Rimborso IVA e malfunzionamento tecnico nella trasmissione elettronica della domanda

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, riguarda il rimborso dell’IVA chiesto da una società francese per operazioni svolte in Italia e poi negato in ragione di un difetto tecnico nel file elettronico trasmesso tramite il portale dello Stato membro di stabilimento. La Corte affronta anche il problema dell’autorità di cosa giudicata di una precedente decisione della Corte di cassazione italiana che aveva escluso la configurabilità del silenzio-rifiuto impugnabile.

Fatti e procedimento principale

La Harry et Associés Sarl aveva presentato nel 2016 una richiesta di rimborso IVA all’amministrazione francese, che la trasmise al Centro operativo di Pescara. Il file, però, risultò affetto da errori tecnici e non fu leggibile dal COP, che non esaminò la domanda né adottò una decisione espressa. Dopo un primo giudizio favorevole alla società, la Corte di secondo grado e poi la Corte di cassazione ritennero che, per l’illeggibilità del file, non vi fosse stata una domanda validamente presentata e quindi non potesse formarsi un silenzio-rifiuto impugnabile. Successivamente l’amministrazione recuperò anche l’importo già rimborsato, e la società impugnò tale atto davanti al giudice del rinvio.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2006/112/CE, soprattutto gli articoli 170 e 171, paragrafo 1, sul diritto al rimborso IVA per i soggetti non stabiliti nello Stato membro di rimborso;
  • la direttiva 2008/9/CE, in particolare gli articoli 7, 15, 20 e 23, che disciplinano presentazione della domanda, possibilità di richiedere informazioni integrative e ricorsi contro il diniego o il silenzio dell’amministrazione. La Corte valorizza anche i principi di neutralità dell’IVA, proporzionalità, buona amministrazione e tutela giurisdizionale effettiva.

Qualificazione della questione

Pur essendo stata formulata con riferimento all’articolo 167 della direttiva IVA, la Corte rileva che la controversia non riguarda il diritto alla detrazione, ma il diritto al rimborso IVA. Riformula quindi la questione prendendo in considerazione gli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE e le disposizioni pertinenti della direttiva 2008/9/CE.

Ragionamento della Corte sul diritto al rimborso

La Corte ricorda che il rimborso IVA a favore del soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso è il corrispettivo, sul piano funzionale, del diritto alla detrazione nel proprio Stato membro. Si tratta di un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA, diretto a sgravare integralmente l’imprenditore dal peso dell’imposta. Ne consegue che il diritto al rimborso non può essere limitato in modo da sacrificare i requisiti sostanziali a causa di mere irregolarità formali, salvo che tali irregolarità impediscano la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali.

Nel caso concreto, la società aveva trasmesso la richiesta entro i termini, tramite il portale dello Stato membro di stabilimento, e la domanda era risultata ricevuta sia dall’amministrazione francese sia da quella italiana. Nulla nel fascicolo indicava che mancassero le informazioni previste dagli articoli 8, 9 e 11 della direttiva 2008/9 o che non fossero soddisfatte le condizioni soggettive di applicazione della direttiva. Il malfunzionamento tecnico era estraneo al soggetto passivo. In tale contesto, la Corte afferma che l’amministrazione dello Stato membro di rimborso non può considerare la domanda come mai presentata solo perché il file era illeggibile.

Obblighi dell’amministrazione e principio di buona amministrazione

La Corte richiama il principio di buona amministrazione, che impone all’autorità fiscale un esame diligente e imparziale. Se il file non è apribile per un problema tecnico, l’amministrazione deve informare il contribuente, direttamente o tramite l’amministrazione dello Stato membro di stabilimento, chiedendo di trasmettere un nuovo file funzionale. Inoltre, l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9 consente all’amministrazione di chiedere informazioni aggiuntive: sarebbe svuotato di effetto utile se essa potesse semplicemente negare l’esistenza stessa della domanda.

Diritto al ricorso contro l’inerzia dell’amministrazione

La Corte interpreta l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2008/9 nel senso che il soggetto passivo deve avere accesso alle medesime procedure amministrative e giurisdizionali previste per i soggetti stabiliti nello Stato membro di rimborso quando l’amministrazione non adotta una decisione nei termini. Se la normativa nazionale, come interpretata dai giudici italiani, esclude il silenzio-rifiuto impugnabile quando la domanda è illeggibile per un guasto tecnico, essa contrasta con la direttiva e con l’articolo 47 della Carta, perché priva il contribuente di un rimedio effettivo.

Autorità di cosa giudicata e limiti alla sua applicazione

La Corte osserva che il principio di cosa giudicata non può essere invocato per perpetuare un’interpretazione contraria al diritto dell’Unione, soprattutto in materia di IVA, quando ciò impedisce di correggere un errore di diritto UE in un diverso procedimento relativo allo stesso soggetto passivo ma a un oggetto differente. Nel caso di specie, la precedente ordinanza della Corte di cassazione riguardava la configurabilità del silenzio-rifiuto e l’impugnabilità dell’inerzia, mentre il procedimento principale concerne l’atto di recupero del rimborso già eseguito. Se i due oggetti sono distinti, l’applicazione rigida del giudicato sarebbe contraria al principio di effettività.

Dispositivo

La Corte dichiara che gli articoli 170 e 171, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, letti con gli articoli 15, paragrafo 1, 20, paragrafo 1, e 23, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE, nonché con i principi di neutralità dell’IVA, proporzionalità e buona amministrazione, ostano a una normativa nazionale interpretata nel senso che un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro perde il diritto al rimborso e il diritto di adire il giudice perché la domanda non sarebbe "presentata" a causa di un malfunzionamento tecnico nella trasmissione elettronica.

Come è indicizzato

Materieivarimborso ivaprocesso tributariotutela giurisdizionale effettivaautorità di cosa giudicata

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