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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-43/24

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 marzo 2026. — K. M. H. contro Obshtina Stara Zagora. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Ostacoli – Domanda di modifica dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 4, paragrafo 3 – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Obbligo in capo al giudice di uno Stato membro di conformarsi alla giurisprudenza della corte costituzionale di tale Stato – Interpretazione conforme. — Causa C-43/24

Giurisprudenza europea62024CJ0043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato una controversia bulgara relativa alla rettifica dei dati anagrafici di una persona transgender che vive in Italia ma mantiene la cittadinanza bulgara. Ha ritenuto che il diniego di modificare i dati di genere nei registri di stato civile osti alla libera circolazione e al diritto al rispetto della vita privata, poiché crea incongruenze documentali capaci di ostacolare la vita quotidiana e gli spostamenti nell’Unione. La Corte ha inoltre affermato che il giudice nazionale non può restare vincolato da un’interpretazione costituzionale interna incompatibile con il diritto UE.

Riconoscimento e annotazione del cambiamento di genere nei registri di stato civile di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato la libertà di circolazione, e prevalenza del diritto UE su un’interpretazione costituzionale nazionale contrastante.

La questione giuridica

Se l’articolo 21 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE e l’articolo 7 della Carta ostino a una normativa nazionale che non consente di modificare nei registri di stato civile sesso, nome, patronimico e numero di identificazione personale di un cittadino che abbia esercitato la libera circolazione; e se il diritto UE osti a che il giudice nazionale sia vincolato da una giurisprudenza della corte costituzionale che esclude tale modifica in contrasto con l’interpretazione della Corte.

Principio di diritto

L’articolo 21 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, letti alla luce dell’articolo 7 della Carta, ostano a una normativa nazionale che impedisca a un cittadino dell’Unione che abbia esercitato la libera circolazione di ottenere la rettifica nei registri di stato civile dei dati relativi al genere, compresi sesso, nome, patronimico e numero identificativo, quando tale impedimento ostacola concretamente l’esercizio della libertà di circolazione e soggiorno. Inoltre, il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una pronuncia della corte costituzionale interna incompatibile con l’interpretazione della Corte; il giudice deve, se possibile, interpretare il diritto interno in modo conforme e, in difetto, disapplicare la norma o l’orientamento interno contrastante.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 9 TUE
  • Articolo 8 TFUE
  • Articolo 10 TFUE
  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2004/38/CE, articolo 4, paragrafo 3

Cambiamento di genere nei registri di stato civile e libera circolazione del cittadino dell’Unione

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven kasatsionen sad bulgaro in una controversia tra K.M.H. e il comune di Stara Zagora. La questione centrale è se il diritto dell’Unione imponga a uno Stato membro di consentire la rettifica dei dati anagrafici connessi all’identità di genere di un proprio cittadino che abbia esercitato il diritto di circolare e soggiornare in un altro Stato membro.

Fatti e procedimento principale

K.M.H., cittadina bulgara, è registrata come maschio nei registri dello stato civile e nei documenti d’identità bulgari. Dopo aver vissuto in Italia e avervi instaurato un rapporto familiare stabile, ha chiesto al giudice bulgaro di far dichiarare il suo sesso femminile e di ordinare la modifica del prenome, del patronimico, del cognome e dell’atto di nascita.

I giudici di merito hanno respinto la domanda, ritenendo che il diritto bulgaro non preveda la modifica dei dati di stato civile su base psicologica o autodeterminativa. Il giudice di rinvio ha evidenziato inoltre di essere vincolato da una decisione interpretativa della Corte suprema bulgara, fondata a sua volta su una sentenza della corte costituzionale, che interpreta il sesso in senso esclusivamente biologico.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:

  • se il divieto di modificare i dati di sesso, nome e numero personale nei documenti anagrafici sia incompatibile con i principi di uguaglianza e libera circolazione;
  • se sia compatibile con il diritto UE una giurisprudenza nazionale che esclude la rettifica degli atti di stato civile per le persone transgender;
  • se il diritto UE imponga il riconoscimento, anche nello Stato membro d’origine, di un cambiamento di sesso accertato in un altro Stato membro;
  • se un giudice nazionale possa restare vincolato da un’interpretazione costituzionale interna incompatibile con il diritto dell’Unione.

Ricevibilità

La Corte ha dichiarato ricevibili la prima, la seconda e la quarta questione, perché K.M.H. aveva effettivamente esercitato la libertà di circolazione e soggiorno soggiornando in Italia. Ha invece dichiarato irricevibile la terza questione, poiché presupponeva un cambiamento di sesso accertato in un altro Stato membro, circostanza non corrispondente ai fatti del procedimento principale.

Normativa rilevante e impostazione della Corte

La Corte ha ricordato che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, lo status delle persone e le regole sul cambiamento di cognome, prenome e identità di genere rientrano nella competenza degli Stati membri. Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto UE, in particolare l’articolo 21 TFUE sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione.

La Corte ha inoltre richiamato l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, che obbliga gli Stati membri a rilasciare o rinnovare documenti d’identità o passaporti dai quali risulti la cittadinanza del titolare.

Ragionamento della Corte sulla libera circolazione

Secondo la Corte, il rifiuto di riconoscere il cambiamento di identità di genere acquisito in un altro Stato membro, o comunque il rifiuto di modificare i registri nazionali in modo coerente con l’identità di genere vissuta, può ostacolare l’esercizio della libertà di circolazione e soggiorno. Il genere, al pari del nome, costituisce un elemento essenziale dell’identità personale; la discordanza tra aspetto, identità vissuta e dati riportati nei documenti espone la persona a seri inconvenienti amministrativi, professionali e privati.

La Corte ha osservato che, nel caso di K.M.H., la discordanza tra la sua identità di genere e i dati presenti sulla carta d’identità e sui documenti di viaggio la costringeva a spiegazioni continue presso compagnie aeree, strutture ricettive e autorità di frontiera. Ciò è idoneo a creare dubbi sulla sua identità e sull’autenticità dei documenti, ostacolando così la libera circolazione.

Articolo 7 della Carta e identità di genere

La Corte ha ritenuto che una normativa che impedisca la rettifica dei dati di genere sia contraria anche all’articolo 7 della Carta, letto in combinazione con l’articolo 21 TFUE. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui l’identità di genere rientra nel nucleo della vita privata e gli Stati hanno obblighi positivi di prevedere procedure efficaci, accessibili, rapide e trasparenti per il suo riconoscimento giuridico.

La Corte ha richiamato anche la propria giurisprudenza secondo cui una normativa nazionale che impedisca a una persona transgender di soddisfare una condizione necessaria per esercitare un diritto conferito dal diritto dell’Unione è, in linea di principio, incompatibile con quest’ultimo.

Dispositivo sulla prima e seconda questione

La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 21 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, letti alla luce dell’articolo 7 della Carta, ostano a una normativa di uno Stato membro che non consenta il cambiamento nei registri dello stato civile dei dati relativi al genere, ivi compresi sesso, cognome, patronimico, prenome e numero di identificazione personale, di un cittadino che abbia esercitato il diritto di circolare e soggiornare liberamente in un altro Stato membro.

Obbligo del giudice nazionale e contrasto con la giurisprudenza costituzionale interna

Quanto alla quarta questione, la Corte ha ricordato che il giudice nazionale che abbia adito la Corte in via pregiudiziale deve, se necessario, disapplicare la giurisprudenza di un organo giurisdizionale superiore, anche costituzionale, se essa è incompatibile con il diritto dell’Unione. Il primato e l’unità del diritto UE impediscono che norme o interpretazioni nazionali, anche di rango costituzionale, ne compromettano l’efficacia.

La Corte ha inoltre osservato che le norme bulgare sembrano suscettibili di interpretazione conforme, e che il giudice nazionale deve cercare tale interpretazione; se ciò non fosse possibile, deve garantire la piena efficacia dell’articolo 21 TFUE e dell’articolo 7 della Carta disapplicando le disposizioni interne contrastanti.

Decisione sulla quarta questione

La Corte ha quindi affermato che il diritto dell’Unione osta a che un giudice di uno Stato membro sia vincolato dall’interpretazione di una normativa nazionale fornita dalla corte costituzionale di tale Stato membro, quando tale interpretazione costituisca un ostacolo giuridico all’iscrizione del cambiamento dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile ed entri in conflitto con l’interpretazione del diritto dell’Unione data dalla Corte.

Esito pratico per gli operatori

Per i professionisti, la pronuncia conferma che nei casi di persone transgender che abbiano esercitato la libera circolazione non può essere opposto un divieto nazionale assoluto di rettifica dei dati anagrafici se ciò incide sull’uso effettivo dei diritti UE. La sentenza rafforza altresì il dovere del giudice comune di assicurare il primato del diritto dell’Unione anche contro un orientamento della corte costituzionale nazionale.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei cittadini dell’unionestato civileidentità di generediritto al rispetto della vita privataprimato e interpretazione conforme del diritto ue

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