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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-84/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 marzo 2026. — UAB „EM SYSTEM“ contro AB SEB bankas e AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. — Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Regolamento (CE) n. 765/2006 – Misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia Articolo 2, paragrafo 1 – Allegato I – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive – Inserimento del nome dell’azionista di una società in tale elenco Detenzione del 50% del capitale di tale società da parte di detto azionista – Congelamento dei fondi della società non inserita nell’elenco – Controllo da parte di una persona o di un’entità inserita nell’elenco di una persona giuridica non inserita nell’elenco – Criteri di valutazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritti della difesa. — Causa C-84/24

Giurisprudenza europea62024CJ0084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che il congelamento previsto dal regolamento n. 765/2006 può colpire anche i fondi di una società non inserita nell'elenco quando essa sia detenuta o controllata da una persona sanzionata. Inoltre, il possesso del 50% del capitale da parte dell'azionista inserito in elenco consente di presumere il controllo della società e dei suoi fondi. Tale presunzione, però, deve essere superabile in giudizio per garantire tutela giurisdizionale effettiva e diritti della difesa.

Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione del regime di congelamento dei fondi in materia di sanzioni contro la Bielorussia, in particolare sulla presunzione di controllo derivante dal possesso del 50% del capitale di una società non inserita in elenco e sulla possibilità di contestare il congelamento per tutelare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

La questione giuridica

1) Se l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 765/2006 debba essere interpretato nel senso che, quando una persona inserita nell'allegato I detiene esattamente il 50% del capitale di una società non inserita in elenco, si presume che i fondi della società siano posseduti, detenuti o controllati da tale persona e siano quindi soggetti a congelamento. 2) Se una società non inserita in elenco possa contestare il congelamento dei propri fondi deducendo che essi non sono utilizzati da, o a beneficio di, una persona inserita nell'allegato I. 3) In caso affermativo, quali criteri debbano essere applicati per verificare l'effettiva assenza di utilizzo o beneficio in favore della persona sanzionata.

Principio di diritto

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una partecipazione esattamente pari al 50% del capitale di una società non inserita in elenco da parte di una persona iscritta nell'allegato I, si presume che i fondi depositati sui conti della società siano detenuti o controllati da tale persona e debbano quindi essere congelati. Tuttavia, una simile presunzione deve poter essere superata: la società interessata deve essere messa in condizione di contestare davanti alle autorità nazionali e ai giudici nazionali il congelamento dei propri fondi e di ottenerne la revoca dimostrando che, in realtà, i fondi non sono detenuti o controllati dalla persona sanzionata, così da garantire il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e i diritti della difesa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 765/2006
  • Regolamento (UE) n. 1014/2012
  • Decisione 2012/642/PESC
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2129
  • Regolamento (CE) n. 2580/2001
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 41
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 47
  • TUE, articolo 19, paragrafo 1
  • Articolo 215 TFUE

Congelamento dei fondi di una società partecipata al 50% da persona sanzionata

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) in materia di misure restrittive nei confronti della Bielorussia. La Corte è chiamata a interpretare l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 765/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 1014/2012, alla luce del caso di una società non iscritta nell'elenco dell'allegato I ma partecipata al 50% da una persona inserita in elenco.

Fatti e procedimento principale

La UAB EM SYSTEM deteneva conti bancari presso due istituti lituani. Il 18 dicembre 2020 le banche hanno congelato gli attivi sui conti, ritenendo che la società fosse controllata da A.V.S., azionista poi inserito nell'allegato I del regolamento n. 765/2006 il 17 dicembre 2020. I giudici lituani di primo e secondo grado hanno respinto le domande della società, ritenendo che la partecipazione del 50% fosse sufficiente a considerare la società controllata dalla persona sanzionata e quindi soggetta a congelamento.

Normativa dell'Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la decisione 2012/642/PESC, che prevede misure restrittive nei confronti della Bielorussia;
  • il regolamento n. 765/2006, soprattutto gli articoli 1, 2, 3, 4 bis, 4 ter, 5, 7 e 8 bis;
  • il regolamento (CE) n. 2580/2001, utilizzato come termine di paragone per le nozioni di proprietà e controllo;
  • gli orientamenti del Consiglio del 2018 e il documento sulle migliori pratiche del 2018;
  • la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 41 e 47, nonché l'articolo 19, paragrafo 1, TUE.

Prima questione: presunzione di controllo e congelamento

La Corte osserva che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 si riferisce ai fondi appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone inserite nell'allegato I, senza imporre che il controllo sia necessariamente diretto. In base a un'interpretazione letterale, sistematica e teleologica, il congelamento può quindi riguardare anche i fondi di una società non iscritta nell'elenco, se tali fondi sono posseduti, detenuti o controllati da una persona sanzionata.

Per individuare la detenzione o il controllo, la Corte valorizza i criteri delle migliori pratiche e degli orientamenti del Consiglio, che includono la capacità di disporre dei fondi, trasferirli o esercitare un'influenza dominante sulla società. Poiché una partecipazione del 50% consente in linea di principio di imporre o bloccare decisioni societarie e di orientarne l'attività, la Corte afferma che deve presumersi che una tale partecipazione comporti il controllo della società e dei suoi fondi. Ne consegue che gli attivi depositati sui conti di una società non inserita nell'elenco, ma detenuta al 50% da una persona inserita in elenco, si presumono detenuti o controllati da quest'ultima e devono essere congelati.

Seconda e terza questione: contestazione della misura e tutela giurisdizionale

La Corte distingue il congelamento dei fondi ex articolo 2, paragrafo 1, dal divieto di mettere fondi a disposizione o di usarli a beneficio della persona sanzionata ex articolo 2, paragrafo 2. La contestazione della misura di congelamento non può dunque essere risolta invocando solo l'assenza di utilizzo dei fondi a beneficio della persona inserita in elenco: la vera questione è se la società possa dimostrare che i fondi non sono in realtà detenuti o controllati dalla persona sanzionata.

Poiché il regolamento non disciplina espressamente il rimedio giurisdizionale per una società non iscritta nell'elenco, la Corte afferma che gli Stati membri devono predisporre una procedura idonea a consentire la contestazione del congelamento e la sua eventuale revoca. La presunzione di controllo, infatti, è compatibile con il diritto dell'Unione solo se è superabile caso per caso, tenendo conto della struttura di governance, dello statuto e del funzionamento concreto della società. In tal modo si salvaguardano l'articolo 47 della Carta, l'articolo 19, paragrafo 1, TUE e i diritti della difesa.

Ragionamento sui rimedi e sulle garanzie procedurali

La Corte sottolinea che, se la persona soggetta al congelamento è essa stessa inserita nell'elenco, essa può contestare l'inserimento dinanzi al Consiglio e al Tribunale dell'Unione. Se invece si tratta di una società non iscritta in elenco, ma colpita perché presumibilmente controllata da un soggetto sanzionato, la contestazione deve avvenire davanti alle autorità e ai giudici nazionali competenti.

La motivazione della misura è essenziale: i soggetti che applicano il congelamento devono indicare le ragioni per cui ritengono operante la presunzione di controllo. Nel caso di specie, la Corte rileva che la disciplina lituana, come modificata nel 2022, prevede un meccanismo amministrativo e giurisdizionale idoneo a garantire la tutela richiesta dal diritto dell'Unione. Quanto al procedimento principale, la società avrebbe comunque potuto attivare un rimedio giurisdizionale che le consentisse di far valere l'assenza di controllo effettivo da parte dell'azionista sanzionato.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • una partecipazione esattamente pari al 50% del capitale di una società non iscritta in elenco fa presumere che i suoi fondi siano detenuti o controllati dalla persona inserita nell'allegato I, con conseguente congelamento;
  • la società interessata deve poter contestare il congelamento davanti alle autorità e ai giudici nazionali e ottenere la revoca della misura se dimostra che, in concreto, i fondi non sono detenuti o controllati dalla persona sanzionata.

Principio affermato

La sentenza consolida un'interpretazione ampia ed efficace delle misure restrittive: il criterio del 50% del capitale opera come presunzione di controllo funzionale a prevenire l'elusione delle sanzioni, ma tale presunzione deve essere superabile in un procedimento contraddittorio per garantire il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale effettiva.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei fonditutela giurisdizionale effettivadiritti della difesa

Testo integrale

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