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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-728/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 marzo 2026. — Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea e a. — Impugnazione – Personale del settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Agente contrattuale internazionale assunto dal rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Risoluzione del contratto di lavoro a seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione – Impugnazione proposta da uno Stato membro che non è intervenuto nel procedimento dinanzi al Tribunale – Articolo 56, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Ricevibilità dell’impugnazione – Nozione di “controversie tra l’Unione e i suoi agenti” – Impugnazione incidentale – Ricevibilità. — Causa C-728/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto sia l’impugnazione principale del Regno di Spagna sia l’impugnazione incidentale del sig. Stockdale. Ha ritenuto che la controversia, pur articolata su domande di annullamento, risarcimento e qualificazione del rapporto contrattuale, rientrasse nella nozione di controversia tra l’Unione e i suoi agenti, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta da uno Stato membro non intervenuto. Ha inoltre dichiarato irricevibile l’impugnazione incidentale perché i motivi erano generici, poco chiari e in larga parte meramente reiterativi.

Impugnazione inammissibile proposta da uno Stato membro in una controversia di lavoro tra l’Unione e un suo agente; inammissibile anche l’impugnazione incidentale per difetto di specificità dei motivi.

La questione giuridica

1) Se, ai sensi dell’articolo 56, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, uno Stato membro non intervenuto in primo grado possa proporre impugnazione contro una sentenza del Tribunale resa in una controversia qualificabile come "controversia tra l’Unione e i suoi agenti", anche quando il ricorso principale era fondato sugli articoli 263, 268 e 272 TFUE. 2) Se l’impugnazione incidentale sia ricevibile nonostante i motivi dedotti non individuino con precisione le parti della sentenza impugnata censurate e si limitino in larga parte a riprodurre argomenti di primo grado.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la nozione di "controversie tra l’Unione e i suoi agenti" di cui all’articolo 56, terzo comma, dello Statuto comprende, in via generale, tutte le controversie che traggono origine da un rapporto di impiego con un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, anche se il ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale era fondato sugli articoli 263, 268 o 272 TFUE; di conseguenza, uno Stato membro che non abbia intervenuto in primo grado non è legittimato a proporre impugnazione. Ha inoltre ribadito che un’impugnazione incidentale è ricevibile solo se i motivi individuano con precisione i capi della sentenza censurati e l’errore di diritto dedotto; in mancanza, essa è irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 50 bis, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 176 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 178, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 340, secondo e terzo comma, TFUE
  • Articolo 33 TUE
  • Articolo 28, paragrafo 1, TUE
  • Decisione (PESC) 2019/1340
  • Accordo di recesso Regno Unito-UE (articoli 126, 127, 185)
  • Decisione (UE) 2020/135

Impugnazione contro Stockdale/Consiglio e a.: ricevibilità e controversia di lavoro nel settore PESC

La Corte di giustizia, Prima Sezione, è intervenuta in sede di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale nella causa T‑776/20, relativa alla risoluzione del contratto di lavoro di un agente contrattuale internazionale assunto dal RSUE in Bosnia-Erzegovina. Il nodo decisivo riguardava la possibilità, per uno Stato membro non intervenuto in primo grado, di impugnare la decisione del Tribunale in una controversia qualificabile come controversia tra l’Unione e i suoi agenti.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Robert Stockdale, cittadino britannico, aveva lavorato per anni presso il RSUE in Bosnia-Erzegovina in forza di una successione di contratti a tempo determinato. Dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione e la fine del periodo transitorio previsto dall’accordo di recesso, il RSUE ha adottato il 17 novembre 2020 una decisione di risoluzione del contratto con effetto dal 31 dicembre 2020.

Dinanzi al Tribunale, il sig. Stockdale aveva chiesto, in sintesi:

  • l’annullamento della decisione di risoluzione e il risarcimento del danno;
  • la riqualificazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato;
  • il risarcimento per la mancata adozione di uno statuto giuridico chiaro applicabile al suo impiego;
  • in subordine, il risarcimento extracontrattuale per violazione di diritti fondamentali.

Il Tribunale aveva ritenuto competente e ricevibile solo una parte delle domande, dichiarando irricevibili o infondate le altre. In particolare, aveva collegato il contenzioso al rapporto di lavoro con il RSUE e aveva respinto varie eccezioni di incompetenza e irricevibilità.

Impugnazione principale del Regno di Spagna

Il Regno di Spagna, non intervenuto nel procedimento di primo grado al momento della sentenza, ha impugnato la pronuncia sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel considerare il RSUE come parte convenuta per il primo capo di conclusioni.

La Corte ha esaminato l’articolo 56 dello Statuto, soffermandosi in particolare sul terzo comma, che consente a Stati membri e istituzioni non intervenuti di proporre impugnazione, ma con un’espressa eccezione per le cause relative a controversie tra l’Unione e i suoi agenti. La Corte ha interpretato tale espressione in modo ampio, sulla base di:

  • il tenore letterale della disposizione, che non rinvia solo all’articolo 270 TFUE;
  • il contesto sistematico, in particolare il parallelo con l’articolo 50 bis, paragrafo 1, dello Statuto;
  • la finalità della limitazione, che riflette la natura individuale delle controversie di lavoro del personale dell’Unione.

La Corte ha quindi affermato che il criterio decisivo è l’origine della controversia nel rapporto di impiego, non il fondamento giuridico invocato (articoli 263, 268 o 272 TFUE). Poiché nel caso concreto tutte le domande del sig. Stockdale traevano origine dal suo rapporto di lavoro con il RSUE, l’intera controversia è stata qualificata come controversia tra l’Unione e uno dei suoi agenti. Ne è conseguita l’irricevibilità dell’impugnazione principale del Regno di Spagna.

Impugnazione incidentale del sig. Stockdale

Il sig. Stockdale ha proposto impugnazione incidentale contro varie parti della sentenza del Tribunale, contestando, tra l’altro, la qualificazione del RSUE, la ricevibilità delle domande contrattuali, la questione del regime applicabile al personale PESC e la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

La Corte ha ricordato che, ai sensi degli articoli 176 e 178 del proprio regolamento di procedura, l’impugnazione incidentale deve contenere motivi e argomenti che individuino con precisione le parti della sentenza censurate e l’errore di diritto dedotto. Ha inoltre ribadito che non sono ammissibili motivi generici, oscuri o che si limitino a riprodurre gli argomenti già svolti in primo grado.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’impugnazione incidentale non soddisfaceva tali requisiti, poiché:

  • non individuava chiaramente i capi della sentenza contestati;
  • conteneva argomenti generici e poco comprensibili;
  • riproponeva in larga parte le doglianze già formulate dinanzi al Tribunale.

Di conseguenza, anche l’impugnazione incidentale è stata dichiarata irricevibile.

Dispositivo

La Corte ha:

  • respinto l’impugnazione principale del Regno di Spagna in quanto irricevibile;
  • respinto l’impugnazione incidentale del sig. Robert Stockdale in quanto irricevibile;
  • condannato il Regno di Spagna alle spese relative all’impugnazione principale;
  • condannato il sig. Stockdale alle spese relative all’impugnazione incidentale.

Principi rilevanti per la pratica

La pronuncia conferma che, nel contenzioso del personale dell’Unione, la nozione di controversia tra l’Unione e i suoi agenti si estende oltre il solo articolo 270 TFUE e opera anche quando il ricorso è costruito su basi generali come gli articoli 263, 268 o 272 TFUE, se la lite nasce dal rapporto di impiego. Per gli operatori, ciò incide direttamente sulla legittimazione all’impugnazione di Stati membri e istituzioni non intervenuti in primo grado.

Sul piano processuale, la Corte ribadisce inoltre un approccio rigoroso alla ricevibilità dell’impugnazione incidentale: occorre una critica puntuale e intelligibile della sentenza impugnata, non essendo sufficiente una mera ripetizione delle censure già sollevate nel giudizio di primo grado.

Come è indicizzato

Materiecontenzioso della funzione pubblica dell’unionepescimpugnazione e ricevibilitàresponsabilità contrattuale e extracontrattualerapporti di lavoro del personale internazionale

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