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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-209/24

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 marzo 2026. — VP contro Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop). — Impugnazione – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea che annulla una decisione di non rinnovo di un contratto per un tempo indeterminato e che condanna al risarcimento del danno cagionato – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Snaturamento degli elementi del fascicolo – Articolo 151, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte – Domanda di stralcio di un documento dal fascicolo – Riservatezza delle comunicazioni tra avvocati – Portata. — Causa C-209/24 P

Giurisprudenza europea62024CJ0209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in impugnazione, ha ritenuto che il Tribunale avesse snaturato la decisione di rigetto del reclamo del Cedefop, attribuendole un contenuto che non emergeva dal testo. Nel merito, ha chiarito che l’articolo 266 TFUE imponeva al Cedefop non solo il pagamento del risarcimento, ma anche il riesame della domanda di rinnovo del contratto e l’adozione di una nuova decisione. Ha dunque annullato le decisioni del Cedefop e ha condannato l’agenzia a risarcire il danno morale subito dalla ricorrente.

Impugnazione in materia di funzione pubblica: esecuzione di una sentenza di annullamento ex articolo 266 TFUE, con annullamento delle decisioni del Cedefop per mancata corretta esecuzione e riconoscimento di un danno morale ulteriori.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse snaturato gli elementi del fascicolo ritenendo che il Cedefop avesse adottato una nuova decisione in sostituzione di quelle annullate; se, in ogni caso, il Cedefop avesse correttamente dato esecuzione alla sentenza di annullamento ai sensi dell’articolo 266 TFUE; se la mancata corretta esecuzione potesse fondare un autonoma responsabilità extracontrattuale per danno morale; nonché, in via preliminare, la ricevibilità della domanda di stralcio di un documento dal fascicolo e della domanda di risarcimento formulata per la prima volta in impugnazione oltre i limiti di quanto chiesto in primo grado.

Principio di diritto

In sede di esecuzione di una sentenza di annullamento, l’istituzione o agenzia interessata deve adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti dell’illegittimità accertata, collocandosi nella situazione esistente al momento dell’atto annullato e nel rispetto del dispositivo e della motivazione della sentenza; il solo pagamento di un risarcimento non la dispensa, se la sentenza annullata richiede anche il riesame e l’adozione di una nuova decisione. Se il giudice di primo grado interpreta in modo manifestamente incompatibile il contenuto del fascicolo, la sua decisione va annullata; la mancata corretta esecuzione della sentenza può inoltre generare un danno morale autonomamente risarcibile. La Corte ha quindi annullato la sentenza del Tribunale, annullato le decisioni del Cedefop del 17 dicembre 2021 e del 17 giugno 2022 e riconosciuto a VP EUR 15.000 per danno morale.

Norme richiamate

  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 151, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 46 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
  • Articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea

Esecuzione di una sentenza di annullamento e danno morale nel contenzioso di funzione pubblica

La Corte di giustizia, Quinta Sezione, decide un’impugnazione proposta da un’agente temporanea del Cedefop contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso relativo alla mancata corretta esecuzione di una precedente sentenza di annullamento. La controversia riguarda l’ampiezza degli obblighi derivanti dall’articolo 266 TFUE, la portata di una decisione adottata dal Cedefop dopo l’annullamento giudiziale e la possibilità di ottenere un ulteriore risarcimento per il danno morale causato dalla persistenza dell’illegittimità.

Fatti e svolgimento del procedimento

VP era stata assunta dal Cedefop come agente temporaneo con funzioni di consigliere giuridico; il suo contratto era stato rinnovato sino al 15 novembre 2017. Dopo il rigetto della domanda di rinnovo e del reclamo amministrativo, il Tribunale, con sentenza del 16 dicembre 2020, aveva annullato le decisioni di non rinnovo e riconosciuto anche un risarcimento per danno materiale e morale. Successivamente, VP aveva chiesto l’esecuzione della sentenza di annullamento ai sensi dell’articolo 266 TFUE, sostenendo che il Cedefop dovesse rinnovare il contratto a tempo indeterminato; l’agenzia, invece, aveva ritenuto sufficiente il pagamento delle somme liquidate dal Tribunale.

Decisione impugnata e motivi di appello

Dinanzi al Tribunale, VP aveva chiesto l’annullamento della decisione del direttore esecutivo del 17 dicembre 2021 e della decisione della commissione di ricorso del 17 giugno 2022, deducendo, tra l’altro, violazione dell’articolo 266 TFUE, dovere di sollecitudine, legittimo affidamento, parità di trattamento, non discriminazione e sviamento di potere. In impugnazione, la ricorrente ha articolato nove motivi, insistendo soprattutto sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la decisione del Cedefop come misura di esecuzione della sentenza di annullamento.

Domanda di stralcio di un documento dal fascicolo

In limine, la Corte esamina la richiesta del Cedefop di stralciare l’allegato C.1 dal fascicolo, contenente corrispondenza che, secondo l’agenzia, era coperta da riservatezza della corrispondenza tra avvocati. La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata da VP per mancata proposizione con separata istanza, chiarendo che l’articolo 151, paragrafo 1, del regolamento di procedura impone la separata istanza solo quando la parte chiede di statuire su un’eccezione o su un incidente senza aprire la discussione nel merito. Nel merito, applicando i principi sul libero apprezzamento e sull’irregolare produzione della prova richiamati dalla sentenza Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, la Corte accoglie la domanda di stralcio, ritenendo che la produzione del documento fosse irregolare alla luce della riservatezza già riconosciuta dalla stessa ricorrente.

Ricevibilità della domanda di risarcimento in impugnazione

La Corte dichiara irricevibile, in quanto nuova, la domanda di VP volta a ottenere in impugnazione EUR 5.000.000 per danno morale. Richiamando gli articoli 169 e 170 del regolamento di procedura, osserva che in primo grado la domanda era limitata a EUR 100.000 e che l’aumento dell’importo integra una nuova conclusione, non proponibile in impugnazione, salvo il limite della competenza estesa al merito nelle controversie pecuniarie.

Snaturamento degli elementi del fascicolo

Sul primo motivo di impugnazione, la Corte censura il Tribunale per aver snaturato la decisione di rigetto del reclamo. Il Tribunale aveva ritenuto che il Cedefop, nella fase di esecuzione della sentenza di annullamento, avesse riesaminato la domanda di rinnovo e adottato una nuova decisione in sostituzione delle decisioni annullate, fondandosi su alcune frasi della motivazione della decisione di rigetto del reclamo relative all’organizzazione interna dell’agenzia. La Corte rileva invece che, letta nel suo contesto, tale motivazione serviva solo a respingere l’argomento della ricorrente sulla pretesa connessione tra il ripristino del posto di consigliere giuridico e la sua reintegrazione, senza esprimere una nuova decisione sostitutiva delle precedenti. Da ciò deriva lo snaturamento degli atti da parte del Tribunale.

Portata dell’articolo 266 TFUE

Esaminando direttamente il merito del ricorso di primo grado, la Corte ricorda che l’articolo 266 TFUE obbliga l’autore dell’atto annullato ad adottare i provvedimenti necessari per dare piena esecuzione alla sentenza, nel rispetto non solo del dispositivo ma anche della motivazione che ne costituisce il sostegno necessario. L’annullamento opera ex tunc e impone, di regola, di riprendere il procedimento dal punto esatto in cui l’illegittimità è intervenuta. Applicando tali principi, la Corte afferma che il Cedefop doveva riesaminare la domanda di rinnovo del contratto e adottare una nuova decisione, collocandosi nella situazione esistente al momento della decisione originaria annullata.

Irrilevanza del solo risarcimento già liquidato

La Corte respinge l’argomento del Cedefop secondo cui il pagamento delle somme liquidate dalla sentenza di annullamento avrebbe esaurito gli obblighi di esecuzione. Il risarcimento per la perdita di opportunità non sostituisce gli obblighi sostanziali di riesame e di adozione della nuova decisione imposti dall’articolo 266 TFUE. La Corte aggiunge che, anche qualora il Tribunale avesse errato nel riconoscere quel risarcimento nella sentenza di annullamento, tale errore avrebbe dovuto essere contestato con impugnazione contro quella sentenza ormai definitiva.

Annullamento delle decisioni del Cedefop

La Corte conclude che il rifiuto del Cedefop di adottare misure ulteriori rispetto al pagamento del risarcimento ha violato l’articolo 266 TFUE. Di conseguenza annulla sia la decisione del direttore esecutivo del 17 dicembre 2021 sia la decisione della commissione di ricorso del 17 giugno 2022.

Responsabilità extracontrattuale e danno morale

Esaminando la domanda di risarcimento del danno morale, la Corte distingue il pregiudizio derivante dalla mancata esecuzione della sentenza di annullamento da quello già risarcito nella precedente causa, relativo all’illegittimità delle decisioni annullate. Sottolinea che il rifiuto di eseguire una decisione giudiziaria dell’Unione lede, di per sé, la fiducia nel sistema giuridico dell’Unione e produce un danno morale per la parte vittoriosa, oltre a mantenere la persona interessata in una situazione protratta di incertezza professionale. Poiché sono soddisfatte le condizioni della responsabilità extracontrattuale — illegittimità, danno e nesso causale — la Corte riconosce a VP un risarcimento di EUR 15.000.

Dispositivo e spese

La Corte annulla la sentenza del Tribunale, annulla le due decisioni del Cedefop oggetto del ricorso, condanna il Cedefop a versare EUR 15.000 per danno morale e lo condanna a sopportare, oltre alle proprie, tutte le spese sostenute da VP nei due gradi di giudizio. La pronuncia rafforza il principio secondo cui l’esecuzione delle sentenze dell’Unione non può essere ridotta al solo versamento di somme di denaro quando la motivazione della sentenza impone anche un riesame sostanziale dell’atto annullato.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeacontratti degli agenti temporaneiesecuzione delle sentenzeresponsabilità extracontrattuale dell'unione europeaprova e riservatezza delle comunicazioni tra avvocati

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