Sentenza n. 9804/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento - della comunicazione Agea prot. n. AGEA.AGA.2022.50048 del 30 novembre 2022, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che, a seguito della dichiarazione del ricorrente, non residuasse più un interesse concreto e attuale alla decisione di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.
Atto impugnato: comunicazione AGEA del 30 novembre 2022 relativa al ricalcolo del prelievo supplementare latte per la campagna lattiera 2001/2002
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione AGEA prot. n. AGEA.AGA.2022.50048 del 30 novembre 2022, avente a oggetto l'esecuzione di sentenze dell'autorità giudiziaria e il ricalcolo del prelievo supplementare imputato nell'ambito del regime delle quote latte per la campagna lattiera 2001/2002. Successivamente alla comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, il ricorrente, con memoria del 3 aprile 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso. AGEA, pur ritualmente intimata, non si è costituita.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La controversia è stata trattata nell'ambito di un'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; la norma è richiamata nel provvedimento senza una specifica ulteriore interpretazione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione giustifica la definizione del giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo impugnato.
- La peculiarità e le circostanze della controversia possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
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