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Sentenza

Sentenza n. 472/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 2414/2024 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Torino il 01.10.2024 all'esito del procedimento iscritto al NRG 2942/2024 Lavoro.

Giustizia amministrativa202502795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 2414/2024 del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Torino, con omesso pagamento delle somme liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiarie del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, passata in giudicato, e il pagamento delle somme ivi liquidate. Il titolo era stato prodotto in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificato via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Prima della proposizione del ricorso era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L'Amministrazione non aveva adempiuto al giudicato; tale omissione non risultava contestata. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all'accoglimento, senza tuttavia dedurre elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le ricorrenti sono state onerate di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Il compenso del Commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 475 c.p.c.

    Rileva quanto alla produzione della sentenza azionata in copia attestata conforme all'originale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

  • Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Parametro utilizzato per la liquidazione delle spese di lite, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità e della limitata difficoltà della controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo giudiziale di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia attestata conforme all'originale, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine legalmente previsto consentono di ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute quando l'inadempimento non sia contestato o non risulti superato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta per l'eventualità di ulteriore inottemperanza, fissando il termine entro cui il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione in sostituzione dell'amministrazione.
  • Quando le funzioni di Commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, il relativo compenso può essere considerato compreso nel trattamento economico già percepito, senza ulteriore onere a carico delle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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