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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05444/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di pagamento di euro 59.015,00 ottenuto sulla base di un assegno tratto in favore del ricorrente da un segretario territoriale della confederazione sindacale. La confederazione ha proposto opposizione al decreto sostenendo di non essere legittimata passivamente, perché le articolazioni territoriali sarebbero dotate di autonomia patrimoniale e gestionale e quindi le obbligazioni assunte dai rispettivi organi non graverebbero sulla confederazione nazionale. Il tribunale ha accolto l'opposizione e la corte d'appello ha respinto l'appello del creditore. In cassazione il ricorrente ha proposto nove motivi: denuncia di inutilizzabilità di atti difensivi tardivi; omessa considerazione dei motivi di appello; omesso esame sulla reale autonomia patrimoniale dell'articolazione territoriale; errata qualificazione dell'articolazione territoriale come associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c.; questioni di simulazione o falsità dello statuto; omessa motivazione sulla CTU; omessa motivazione sulla capacità del segretario territoriale di impegnare la confederazione; dedotto comportamento fraudolento della confederazione; violazione di legge per non avere valorizzato tale comportamento fraudolento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, un radicale difetto di autosufficienza: il ricorso non localizzava adeguatamente gli atti e i documenti su cui si fondava, in particolare l'assegno, l'atto costitutivo e lo statuto della confederazione, e ne riportava solo frammenti incompleti e avulsi dal contesto. In secondo luogo, ha osservato che i motivi miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione di merito dell'interpretazione dell'atto costitutivo e dello statuto, interpretazione già compiutamente svolta dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto che le strutture territoriali fossero autonome e che la confederazione rispondesse solo degli impegni assunti direttamente in suo nome. I singoli motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità, per prospettazione di questioni di merito, per novità o per mancata individuazione del vizio denunciato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali e localizzandoli nei fascicoli di merito; il mancato assolvimento di questo onere comporta inammissibilità per difetto di autosufficienza.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Ai fini del deposito del ricorso è sufficiente che i documenti specificamente indicati siano accompagnati da un riferimento idoneo a identificarne la collocazione processuale.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con il diritto a un equo processo, purché non si traduca in eccessivo formalismo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Non è utilizzabile per censurare la sentenza d'appello con una critica che miri a una nuova valutazione del fatto, tanto più in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

  • art. 36 c.c.

    La censura che lo invoca è inammissibile se in realtà mira solo a contestare l'accertamento di merito sulla riferibilità delle obbligazioni dell'articolazione territoriale alla confederazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: il ricorrente ha l'onere di indicare e localizzare con precisione gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, riportandone il contenuto rilevante in modo comprensibile e contestualizzato.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del materiale istruttorio o dell'interpretazione del contenuto negoziale già compiuta dal giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione o di specifici vizi processuali.
  • Quando i giudici di merito hanno espresso una valutazione conforme sui fatti decisivi, il motivo che denunci un omesso esame del fatto storico è inammissibile nei limiti previsti dalla doppia conforme.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile se, sotto l'etichetta della violazione normativa, mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
  • Le questioni nuove, non specificamente dedotte nei gradi di merito o non comprensibili quanto al loro oggetto e alla loro incidenza sul decisum, non possono essere utilmente fatte valere in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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