Cassazione Penale, Sentenza n. 30016/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 26/11/2021 che li aveva condannati, a vario titolo, per partecipazione a associazione di tipo mafioso (capo A), estorsioni aggravate e turbata libertà degli incanti (capi C, Q, R), usura (capo P) e per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Le censure principali riguardavano: vizio di motivazione e travisamento della prova; utilizzabilità e regolarità delle intercettazioni (in particolare captatore informatico); utilizzabilità e modalità di acquisizione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia; la qualificazione giuridica dei fatti (estorsione vs turbativa d'asta; estorsione vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni/art. 393); l'inquadramento del danno patrimoniale come 'perdita di chance' e la possibilità di concorso formale tra art. 629 e art. 353 cod. pen.; la configurazione e applicazione dell'aggravante 416-bis.1; vizi nella dosimetria e nella confisca.
La decisione
Le Sezioni Unite (Cassazione) hanno deciso sia questioni di diritto sia i ricorsi singoli. Principi generali: hanno stabilito che la nozione di danno ai fini dell'art. 629 cod. pen. può comprendere la perdita di una "chance" patrimoniale solo se si tratta di una "seria e consistente possibilità" di conseguire un risultato economicamente valutabile e tale sussistenza deve essere provata secondo la nozione di causalità del diritto penale (certezza processuale, non il solo criterio civilistico del "più probabile che non"). Hanno inoltre precisato che la condotta di allontanamento coattivo degli offerenti può integrare sia il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353) sia, quando ricorra il danno patrimoniale sopra descritto e l'ingiusto profitto, anche il reato di estorsione (art. 629): dunque concorso formale possibile se sono in concreto presenti gli elementi tipici di entrambi i reati; altrimenti integra soltanto la turbativa. Applicazione ai singoli ricorsi: - Gennaro Annunziata: parziale accoglimento. Annullamento senza rinvio della condanna per la tentata estorsione contestata al capo R) perché il fatto non costituisce reato (mancanza di danno patrimoniale da perdita di chance in relazione a quel lotto); restano confermate le altre condanne (partecipazione ad associazione camorristica, turbativa d'incanto ecc.). Rideterminata la pena complessiva in anni 12 di reclusione (riduzione operata dalla Cassazione in base agli errori di computo degli aumenti). - Vincenzo Sannino: parziale accoglimento. La Corte ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 in relazione al reato di usura (capo P) e ha constatato che quel reato è nel frattempo estinto per prescrizione; pertanto la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente a quel reato e la pena è rideterminata per i residui reati. Per il resto le condanne (capi C e Q) sono state confermate; la confisca è stata valutata e mantenuta in parte coerentemente alla motivazione. - Pasquale Ciccarelli e Vincenzo Del Giudice: ricorsi rigettati; le condanne per estorsione/turbativa (capo Q) sono state confermate e l'aggravante 416-bis.1 è stata ritenuta applicabile nei termini motivati dalla Corte d'appello. Altri profili processuali (utilizzabilità intercettazioni, declaratorie sul collaboratore) sono stati valutati infondati o inammissibili ove non specificamente documentati. In sintesi: principi di diritto enunciati favorevoli a chiarire i confini tra "perdita di chance" e danno patrimoniale penale e il rapporto tra art. 629 e 353; esiti processuali misti: conferma delle maggiori responsabilità di Ciccarelli e Del Giudice, parziale accoglimento per Annunziata e Sannino su singoli capi.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. (estorsione)
La Corte ha precisato che il "danno" richiesto dall'art. 629 può comprendere la perdita di una chance patrimoniale purché si tratti di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato economicamente valutabile; la sussistenza di tale perdita deve essere provata secondo la nozione di causalità del diritto penale (certezza processuale).
art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)
La turbativa tutela la regolarità della gara e la libertà di partecipazione: la condotta di allontanamento coattivo integra almeno questo reato. È reato di pericolo (idoneità a influenzare la gara) e può essere integrato dall'estorsione solo se in concreto si verificano anche gli elementi patrimoniali tipici dell'estorsione.
art. 416-bis e art. 416-bis.1 cod. pen. (associazione mafiosa e aggravante di agevolazione mafiosa)
Distinti aspetti: (i) l'appartenenza e l'uso del metodo mafioso possono essere valutati come aggravante; (ii) la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 ha una componente soggettiva (consapevolezza di agevolare l'associazione) e una componente oggettiva (utilizzo del metodo/ruolo degli affiliati) e si applica ai concorrenti quando è dimostrata la funzione agevolatrice.
art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)
Richiamato rispetto alla critica sulla commisurazione delle pene e alle contestazioni sulla discrezionalità della Corte d'appello nella determinazione delle aggravanti/attenuanti; la Corte ha ritenuto la dosimetria congrua salvo correzioni materiali.
artt. 210, 497, 64 c.p.p. e norme sul collaboratore di giustizia (d.l. n.8/1991 e successive)
La Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore quando rese in dibattimento, chiarendo che l'eventuale mancata acquisizione del verbale illustrativo non comporta automaticamente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in udienza; altresì valutata la legittimità degli accorgimenti procedurali.
artt. 192 c.p.p. (corroborazione) e norme probatorie
La Corte ha richiamato i principi sulla valutazione delle prove e sul ruolo delle intercettazioni: le dichiarazioni rilevate da intercettazioni regolarmente autorizzate hanno valenza probatoria e non richiedono sempre gli stessi livelli di 'corroborazione' previsti per altre forme di dichiarazione.
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306 (ora art. 240-bis cod. pen. - confisca per sproporzione)
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la confisca per sproporzione può essere disposta anche se non vi è stato un sequestro preventivo formale su tutti i beni, purché sia dimostrabile l'origine illecita o l'incoerenza tra i beni e le fonti lecite di provvista.
Massime di principio
- La perdita di "chance" può costituire danno patrimoniale ai fini del reato di estorsione solo se è una "seria e consistente" possibilità concreta e va dimostrata con la causalità penale (certezza processuale). Non basta la mera, generica aspettativa.
- La condotta di allontanamento coattivo degli offerenti integra sempre la turbata libertà degli incanti (art. 353): integra anche l'estorsione (art. 629) solo quando sia dimostrato il correlato danno patrimoniale e l'ingiusto profitto.
- Nel conflitto apparente tra norme penali il criterio decisivo è il principio di specialità e il confronto strutturale degli elementi costitutivi delle fattispecie; non sono ammissibili soluzioni meramente discrezionali che assorbono l'una nell'altra senza verifica degli elementi tipici.
- Le intercettazioni regolarmente autorizzate e le dichiarazioni auto/etero-accusatorie captate hanno valenza probatoria; chi contesta l'utilizzabilità in Cassazione deve indicare espressamente i documenti viziati e dimostrare l'incidenza dell'eliminazione dell'elemento sul complesso probatorio.
- La circostanza aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) richiede che il concorrente sia consapevole della finalità agevolatrice e che vi sia un effettivo rapporto fattuale con l'associazione o l'impiego del suo metodo; se manca la consapevolezza soggettiva l'aggravante non si applica.
- In reati complessi (estorsione+turbativa) la valutazione deve considerare la fase processuale e il momento in cui la 'chance' si sarebbe concretizzata (es.: aggiudicazione definitiva dopo gara). Perizie e ricostruzioni fattuali devono puntare a dimostrare la concretezza e la temporalità della possibilità perduta.
- Per la dosimetria e gli aumenti per continuazione occorre che la Corte espliciti l'attribuzione di ciascun aumento: errori materiali nel computo della pena possono essere corretti dalla Cassazione senza rinvio se non richiedono nuovi accertamenti di fatto.
- La confisca per sproporzione può essere disposta anche se il sequestro non grava da tempo sui beni confiscati, purché la motivazione dimostri l'incongruenza tra patrimoni e fonti lecite e siano rispettati i canoni probatori.
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