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Sentenza

Sentenza del 15/09/2015 n. 3881 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Accertamento sintetico - Contraddittorio preventivo ante d.l. 78/2010 - Necessità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità dell'accertamento sintetico sostenendo la necessità di un contraddittorio preventivo e l'applicazione delle garanzie introdotte dall'art. 22 del d.l. 78/2010, anche con riferimento ad accertamenti relativi a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

La decisione

La contestazione è stata respinta. L'art. 22 del d.l. 78/2010 prevede che le modifiche all'art. 38 del d.P.R. 600/1973, comprese quelle relative al nuovo redditometro e al contraddittorio, producano effetti soltanto per gli accertamenti riguardanti periodi d'imposta per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, non è ammessa un'applicazione retroattiva né del nuovo redditometro né del contraddittorio preventivo.

Norme richiamate

  • Art. 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

    al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'art.38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto

    La disposizione stabilisce l'efficacia prospettica delle modifiche all'accertamento sintetico: il nuovo redditometro e il contraddittorio preventivo si applicano soltanto agli accertamenti riferiti a periodi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.

  • Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche. Le modifiche richiamate dall'art. 22 del d.l. 78/2010 non sono applicabili retroattivamente ai periodi anteriori individuati dalla disposizione transitoria.

Massime di principio

  • Le garanzie procedimentali introdotte da una nuova normativa tributaria si applicano, di regola, secondo la disciplina temporale prevista dalla norma stessa e non automaticamente agli accertamenti relativi a periodi precedenti.
  • Per stabilire se il nuovo redditometro o il contraddittorio preventivo siano applicabili occorre verificare la data di entrata in vigore della normativa e, soprattutto, se alla stessa data fosse già scaduto il termine per la dichiarazione dei redditi oggetto di accertamento.
  • In assenza di una specifica previsione retroattiva, non è possibile estendere ex tunc una disciplina più recente a procedimenti fondati sulla normativa previgente.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'illegittimità di un accertamento sintetico relativo a periodi d'imposta anteriori all'efficacia della nuova disciplina.

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