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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14778/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d'imposta 2004 e 2005, fondato su più rilievi; in cassazione restavano in discussione i rilievi nn. 1, 3, 5, 6 e 7. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio confermando la sentenza di primo grado, ritenendo deducibili talune spese di vitto e alloggio sostenute per clienti e fornitori, corretta la rettifica relativa a un pezzo difettoso rimasto nella disponibilità del cliente estero e, per gli altri rilievi, sufficiente la motivazione del primo giudice. L'Agenzia proponeva cinque motivi: (1) violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 d.lgs. 546/1992 per motivazione per relationem priva di adeguato contenuto; (2) motivazione apparente o mancante della sentenza d'appello; (3) violazione dell'art. 108 TUIR per errata qualificazione come spese di pubblicità, e non di rappresentanza, dei costi di vitto e alloggio sostenuti in trattative con clienti e fornitori; (4) vizio motivazionale sul rilievo relativo al pezzo difettoso e alla nota di credito, per ritenuta certezza o determinabilità del costo; (5) omessa motivazione sui rilievi nn. 5, 6 e 7. La società resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo limitatamente ai rilievi nn. 5, 6 e 7, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente perché rinviante alla sentenza di primo grado senza dar conto delle ragioni di conferma; ha ritenuto assorbito il quinto motivo. Ha rigettato i primi due motivi quanto ai rilievi nn. 1 e 3, perché la motivazione non era in quei punti apparente. Ha poi accolto il terzo motivo, affermando che le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di trattative con clienti e fornitori sono spese di rappresentanza e non di pubblicità, poiché non hanno diretta finalità incrementativa delle vendite ma mirano al prestigio dell'impresa. Ha accolto anche il quarto motivo, osservando che la CTR non aveva spiegato su quali elementi, diversi dalla semplice esistenza della nota di credito, fondasse l'accertamento sulla esistenza e determinabilità del costo del pezzo difettoso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza d'appello deve essere motivata in modo intelligibile; il mero rinvio acritico alla decisione di primo grado, senza indicarne il contenuto e senza esporre le ragioni della conferma, può integrare motivazione apparente e nullità.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario si applicano le regole processuali civili sulla motivazione della sentenza, sicché la pronuncia d'appello deve consentire il controllo sul percorso argomentativo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    È il vizio dedotto per la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    È il vizio dedotto per omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi, nei limiti applicabili ratione temporis.

  • art. 108 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le spese vanno qualificate secondo la loro funzione economica: quelle sostenute per il prestigio dell'impresa e non per una diretta promozione delle vendite sono spese di rappresentanza, non di pubblicità.

  • art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.

    Il divieto di dedurre in cassazione vizi di motivazione per effetto della doppia conforme non si applica quando il regime temporale della causa lo esclude.

Massime di principio

  • La sentenza di appello è nulla per motivazione apparente quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza indicare, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma e senza consentire il controllo sul percorso logico seguito.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il rinvio rende chiaro quali argomentazioni del primo giudice siano state condivise e consente di ricostruire, attraverso le due decisioni, un percorso motivazionale adeguato.
  • Nel distinguere tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità, il criterio decisivo è la finalità perseguita: sono di rappresentanza le spese che accrescono il prestigio e l'immagine dell'impresa senza una diretta aspettativa di incremento delle vendite; sono di pubblicità quelle aventi diretta finalità promozionale dei prodotti o servizi.
  • Quando l'Amministrazione contesta l'esistenza o la determinabilità di un costo, il giudice di merito deve indicare gli elementi fattuali su cui fonda l'accertamento, non essendo sufficiente il mero richiamo a documenti come una nota di credito se ciò non spiega il percorso logico della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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