Cassazione Penale, Sentenza n. 15793/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, constatando l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato e al suo difensore di fiducia e qualificando tale omissione come nullità assoluta degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello sia all'imputato (elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia) sia al difensore medesimo. Nello specifico l'atto di appello indicava la PEC corretta del difensore (studiofrancescofusco@pec.it), ma il decreto di citazione e le comunicazioni successive furono notificate ad una diversa PEC (fuscocanelli@pec.it), di un difensore omonimo, con conseguente mancata ricezione da parte del difensore di fiducia e dell'imputato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Individua il mezzo di impugnazione (cassazione) e la relativa rubrica; qui è richiamato come norma di ammissibilità del ricorso per cassazione per motivi di violazione di norme processuali
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Disposizione che riguarda la nullità degli atti processuali per mancata notificazione agli intervenuti o alle persone a cui l'atto deve essere comunicato; la Corte l'ha applicata per qualificare come nullità assoluta la mancata notifica del decreto di citazione per appello all'imputato elettivamente domiciliato
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la nullità per le notificazioni ineseguite o viziate verso chi deve intervenire nel procedimento; la Corte l'ha richiamata per affermare l'insanabilità della mancata notifica al difensore di fiducia
art. 601, commi 1 e 5, cod. proc. pen.
Riguarda le notificazioni e comunicazioni nel procedimento penale; è stata richiamata nel motivo di ricorso con riferimento alle modalità di notifica telematica (PEC) e alla rilevanza dell'esatta indicazione dell'indirizzo per l'efficacia della notifica
Massime di principio
- L'indicazione esatta dell'indirizzo di elezione (anche PEC) nell'atto di parte è essenziale: la notifica dell'atto giudiziario deve essere eseguita sull'indirizzo effettivamente indicato per evitare nullità.
- La notifica ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato dal difensore di fiducia, se comporta la mancata ricezione da parte dell'imputato o del difensore e non è altrimenti sanata, determina una nullità assoluta dell'atto impugnato (es. decreto di citazione per appello) e può comportare l'annullamento della sentenza di merito.
- Quando è denunciato un error in procedendo che riguarda la regolarità delle notifiche o atti essenziali, il giudice di legittimità è tenuto a esaminare d'ufficio gli atti del processo per verificare la sussistenza della violazione.
- La nullità per violazione delle norme sulle notifiche è rilevabile anche d'ufficio e, se assoluta e non sanata, impone il rinvio per un nuovo giudizio a diversa composizione della stessa autorità (per garantire imparzialità procedurale).
- In casi analoghi è importante documentare l'indicazione dell'indirizzo corretto (es. carta intestata, firma digitale sull'atto) e verificare il buon esito delle notifiche telematiche; in mancanza di prova di effettiva ricezione da parte del destinatario la nullità può essere dichiarata.
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