Cassazione Penale, Sentenza n. 28327/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La persona condannata, per il tramite del difensore, ha impugnato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e accolto invece la detenzione domiciliare. Ha dedotto violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice aveva dato rilievo in modo contraddittorio alla mancata ammissione degli addebiti, nonostante il beneficiario avesse già ottenuto attenuanti generiche per essersi assunto la responsabilità dell'accaduto; inoltre sosteneva di disporre di un domicilio idoneo e che il Tribunale avesse svalutato elementi positivi personali, come l'età avanzata, l'assenza di nuovi illeciti e la condizione socio-personale. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto non illogica la motivazione del Tribunale di sorveglianza, perché il diniego dell'affidamento in prova non era fondato sulla sola gravità del reato, ma sulla mancanza di assunzione di responsabilità e sul mancato risarcimento delle vittime, elementi che evidenziano l'assenza del presupposto minimo per avviare un percorso rieducativo e risocializzante.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
L'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso quando il beneficio appaia idoneo a contribuire alla rieducazione del condannato e alla prevenzione del rischio di ulteriori reati; presuppone almeno l'avvio di un processo di revisione critica.
Massime di principio
- In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio prognostico deve essere compiuto in concreto sulla base della personalità del condannato e della sua condotta successiva al fatto, verificando se vi siano elementi positivi idonei a sostenere un serio percorso di reinserimento sociale.
- La gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non possono, da soli, costituire ragione decisiva di diniego del beneficio; tuttavia il giudice può valorizzare la mancata assunzione di responsabilità come indice negativo della mancanza del presupposto minimo per il percorso rieducativo.
- Il giudice dell'esecuzione può legittimamente considerare anche l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima come elemento sfavorevole nella valutazione della concessione dell'affidamento in prova.
- Non è necessario che il condannato abbia compiuto una completa revisione critica del passato: è sufficiente che dagli elementi osservativi emerga l'avvio di tale processo, perché su di esso possa attecchire il progetto risocializzante.
- Le deduzioni difensive meramente assertive, prive di riscontro in dati oggettivi emergenti dagli atti, non sono idonee a scardinare la motivazione del provvedimento di diniego della misura alternativa.
Come è indicizzato
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