Cassazione Penale, Sentenza n. 28531/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della responsabilità penale per rapina; ha dedotto tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per discrepanza nei calcoli intermedi relativi all'aumento di pena in continuazione sui capi B) e F) (il giudice di primo grado indicava un aumento di 1 mese ma nel calcolo finale risultavano 2 mesi); 2) vizio di motivazione per la mancata disapplicazione della recidiva, ritenendo che la Corte abbia motivato solo richiamando precedenti specifici inidonei a fondare la recidiva; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché la decisione si sarebbe basata su una considerazione astratta della gravità dei reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo: ha ritenuto che la discrepanza quantitativa sugli aumenti in continuazione per i capi B) e F) incida sulla possibilità di verificare la proporzionalità degli aumenti (anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite PIZZONE) e ha annullato la sentenza impugnata soltanto in relazione all'aumento di pena in continuazione per i capi B) e F), rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto. Ha dichiarato inammissibile o manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale circa l'applicazione della recidiva (pervicacia e commissione di reati pur essendo sottoposto a misura cautelare) e la negazione delle attenuanti generiche sulla base di elementi concreti e della personalità dell'agente. Le affermazioni di responsabilità restano irrevocabili eccetto quanto annullato e rinviato.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
citato nel testo per la trattazione del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8
riferimento procedurale: la trattazione del ricorso è avvenuta secondo le modalità previste dalla norma (forme telematiche/remoto previste dal decreto-legge e dalla conversione)
art. 81 cod. pen.
menzionato nel testo in riferimento ai limiti previsti per l'aumento di pena in continuazione
va assicurato il rispetto dei limiti di proporzione tra le pene e va evitato un cumulo materiale: l'aumento in continuazione deve essere motivato in modo da consentire la verifica del rispetto di tali limiti
Sez. U., Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 (PIZZONE)
richiamata testualmente come orientamento delle Sezioni Unite
principio interpretativo secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, con espressa indicazione dei calcoli intermedi, per consentire la verifica della proporzionalità e per escludere un cumulo occulto
Massime di principio
- Se in sentenza vi è discrepanza tra i calcoli intermedi indicati nella motivazione e il calcolo finale del quantum di aumento in continuazione, ciò può compromettere la verifica della proporzionalità e giustificare l'annullamento con rinvio; il giudice deve quantificare e motivare gli aumenti per ciascun reato satellite
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione concreta: non basta richiamare genericamente precedenti; tuttavia, la prova di pervicacia o la commissione di reati mentre il soggetto è sottoposto a misura cautelare possono legittimare l'applicazione della recidiva se adeguatamente valorizzati
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche deve fondarsi su un giudizio argomentato che consideri elementi concreti della condotta e della personalità; il richiamo a gravità, pluralità di reati e reazioni gravi nei confronti delle forze dell'ordine è idoneo a escluderle se motivato
- Un annullamento parziale per vizi formali o di calcolo non comporta automaticamente la riconsiderazione della responsabilità sostanziale: la Cassazione può limitare l'annullamento al solo profilo viziato e lasciare irrevocabili le affermazioni di responsabilità non impugnate con successo
- In cassazione, per ottenere accoglimento sui profili di pena in continuazione è utile dimostrare che l'errore incide sul rapporto di proporzione stabilito dall'art. 81 c.p. e sulla concreta misura degli aumenti, non solo un mero errore materiale apparentemente irrilevante
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