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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17506/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per illegittimità della sentenza di patteggiamento applicata al ricorrente in presenza di recidiva reiterata. Il PG ha sostenuto che ai sensi dell'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., il cosiddetto patteggiamento "allargato" è escluso per i soggetti recidivi ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. quando la pena supera i due anni di reclusione, da sola o congiunta a pena pecuniaria. Nella fattispecie la pena risultante dal patteggiamento (anni 2 e mesi 6 di reclusione e 6.667 euro di multa) derivava dall'applicazione di un aumento per recidiva che aveva portato la pena oltre la soglia dei due anni in origine (pena base aumentata fino a 3 anni e 9 mesi e 10.000 euro di multa prima della riduzione per il rito).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale ritenendo illegale il ricorso al patteggiamento allargato in presenza di recidiva quando la pena supera i due anni. Ha annullato la sentenza impugnata per illegittimità della pena applicata in violazione dell'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., richiamando la giurisprudenza consolidata (Sez. 2, n. 54958/2017). Dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    esclusione soggettiva dal patteggiamento "allargato" per i soggetti recidivi quando la pena superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria

    La norma vieta l'applicazione del patteggiamento cd. allargato nei confronti di recidivi qualora la pena superi il limite di due anni; la Corte ha ritenuto che la sua violazione renda la sentenza nulla per illegittimità della pena

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Disciplina la recidiva reiterata e gli aumenti di pena; qui è stata determinante perché l'aumento per recidiva ha fatto superare la soglia dei due anni impedendo il patteggiamento allargato

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Consente al Procuratore Generale di proporre ricorso per cassazione per violazione di legge processuale, inclusa la nullità derivante da illegittimità della pena

  • art. 2 L. 2 ottobre 1967, n. 895, come modificato dall'art. 10 L. 14 ottobre 1974, n. 497

    Norma sostanziale relativa al delitto contestato all'imputato; citata come riferimento al titolo di reato oggetto del patteggiamento

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 54958 del 11/10/2017, Rv. 271526

    Precedente della Corte che conferma l'illegittimità del patteggiamento allargato applicato a persone cui sia stata contestata la recidiva reiterata; utilizzato come orientamento vincolante per la decisione

Massime di principio

  • Il patteggiamento cd. "allargato" non è applicabile ai soggetti contro cui è contestata la recidiva reiterata quando, a seguito degli aumenti per recidiva, la pena supera i due anni di reclusione (considerati anche congiuntamente alla pena pecuniaria).
  • Se il conteggio della pena, comprensivo degli aumenti per recidiva, supera la soglia prevista dall'art. 444, comma 1-bis, il procedimento di patteggiamento è viziato e la sentenza è annullabile per illegittimità della pena.
  • Il Procuratore Generale può impugnare la sentenza di patteggiamento per violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), e ottenere l'annullamento quando ricorra l'illegittimità sopra descritta.
  • In caso di annullamento per questo vizio, la Corte di Cassazione può disporre l'annullamento e la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo, con possibile riesame o prosecuzione del procedimento secondo le regole ordinarie.
  • Nei casi pratici il difensore può valutare di chiedere al giudice di non tener conto della recidiva o di concordare una pena complessiva non superiore ai due anni, se ciò è possibile e contrario interesse del cliente, per evitare l'esclusione dal rito di patteggiamento; il PM deve verificare preventivamente la compatibilità della pena concordata con i limiti di legge relativi alla recidiva.

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