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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20557/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione censura la sentenza che aveva dichiarato la responsabilità penale di Chaieb per l'introduzione illegale di tabacco lavorato estero in quantità superiore alla soglia di punibilità (10.240 grammi convenzionali), occultato nel veicolo a lui intestato. Sono articolati tre motivi: (1) vizio procedurale per mancata comunicazione telematica delle conclusioni scritte del Procuratore generale al difensore di fiducia, prevista dall'art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 (la cancelleria le aveva inviate solo al difensore d'ufficio); (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo, in quanto la Corte territoriale avrebbe basato la consapevolezza del ricorrente solo sulla proprietà dell'auto e sulle modalità di occultamento, senza elementi specifici a dimostrare la coscienza del superamento del limite di 10 kg (quantitativo di poco superiore alla soglia e con conteggio contestato); (3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 291-ter, comma 2, lett. d) DPR 43/1973, poiché non sarebbe stata dimostrata l'alterazione delle caratteristiche omologate dell'autovettura a seguito del doppio fondo termo-saldato e dell'occultamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la mancata comunicazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero al difensore di fiducia, nonostante la loro trasmissione al difensore d'ufficio, integri una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., nel giudizio cartolare d'appello disciplinato dall'art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137. Tale nullità non è sanata dall'invio al solo difensore di ufficio e può essere fatta valere con il ricorso per cassazione. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata e disposta la necessità di un nuovo giudizio d'appello, con assorbimento delle censure sugli altri motivi (che dovranno essere nuovamente esaminate nel nuovo giudizio).

Norme richiamate

  • art. 291-bis, DPR 43/1973

    Norma che sanziona l'introduzione illecita nel territorio doganale di tabacco lavorato estero oltre la soglia prevista; nella sentenza di merito è stata applicata per la quantità riscontrata (10.240 grammi).

  • art. 291-ter, comma 2, lett. d), DPR 43/1973

    Prevede un'aggravante per fatti relativi al contrabbando in presenza di alterazione delle caratteristiche omologate del veicolo; la Corte di merito aveva richiamato tale aggravante, ma la Cassazione ha ritenuto che la questione debba essere riesaminata nel nuovo appello.

  • art. 23-bis, d.l. 28/10/2020 n.137, conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020 n.176

    Disciplinando il giudizio cartolare d'appello in regime emergenziale, prescrive la comunicazione telematica delle conclusioni scritte del pubblico ministero ai difensori delle parti; la mancata comunicazione al difensore di fiducia integra nullità di ordine generale a regime intermedio.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Indica le nullità di ordine generale a regime intermedio; la Corte di cassazione ha qualificato la mancata comunicazione prevista dall'art. 23-bis come nullità di questo tipo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Indica i presupposti di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); utilizzati come quadro per esaminare i motivi proposti dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio cartolare d'appello regolato dall'art. 23-bis (disciplina emergenziale), la mancata trasmissione telematica delle conclusioni del pubblico ministero al difensore di fiducia integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p.; l'invio delle conclusioni al solo difensore d'ufficio non la sana.
  • La nozione di "intervento" dell'imputato nel giudizio cartolare va intesa in senso ampio (partecipazione attiva e cosciente), non come mera presenza fisica; pertanto la tutela del contraddittorio cartolare richiede la effettiva possibilità di ricevere e formulare conclusioni scritte.
  • La questione di nullità per mancata comunicazione delle conclusioni può essere sollevata anche in sede di ricorso per cassazione, poiché nella tipologia di giudizio cartolare la difesa non assiste al compimento dell'atto nullo e dunque non sempre può eccepirlo tempestivamente in altra sede.
  • Quando la quantità dell'oggetto illecito è solo di poco superiore alla soglia di punibilità, l'elemento soggettivo (consapevolezza del superamento della soglia) richiede una motivazione puntuale e specifica: la sola proprietà del veicolo e l'occultamento non sempre bastano a provare la coscienza del superamento del limite.
  • L'applicazione dell'aggravante per alterazione delle caratteristiche omologate del veicolo impone una motivazione sul punto: la mera presenza di un doppio fondo o di occultamenti non è automaticamente equivalente a una alterazione delle caratteristiche omologate e va dimostrata nel merito.

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