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Sentenza

Sentenza del 07/06/2023 n. 1749 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Accertamento nei confronti dei soci di una società estinta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2010 per omessa presentazione delle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio aveva ricostruito induttivamente maggiori ricavi (circa € 409.562,65) sulla base di costi del personale (Mod.770) e comunicazioni spesometro. I ricorrenti contestavano: 1) la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 2495 c.c.; 2) la loro responsabilità limitata ai riparti effettivamente ricevuti in sede di liquidazione; 3) l'impossibilita' di appropriarsi di somme a seguito del sequestro preventivo delle quote e quindi l'assenza di responsabilita' personale ai sensi dell'art.36 DPR 602/73.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello. Ha ritenuto corretta la ricostruzione induttiva dell'Ufficio in assenza di documentazione probatoria contraria offerta dai ricorrenti. Ha affermato la legittimita' dell'accertamento nei confronti degli ex soci nonostante la cancellazione della societa', richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'interesse dell'Agenzia è 'dinamico' e gli ex soci succedono nei debiti non definiti della societa' cancellata, indipendentemente dall'aver ricevuto o meno riparti in sede di liquidazione. Il sequestro delle quote non ha impedito l'attivita' societaria ne' l'operativita' degli amministratori. Condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio (€ 5.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 2495 cod. civ.

    Regola la responsabilita' dei soci per le obbligazioni sociali dopo la cancellazione; la giurisprudenza interpreta la successione nei debiti come operante anche se non vi sono stati riparti, ossia i soci possono essere chiamati a rispondere per debiti non definiti al termine della liquidazione.

  • art. 41 D.P.R. 600/1973

    Prevede che in caso di omessa dichiarazione l'Ufficio possa adottare ricostruzioni induttive (presunzioni 'supersemplici') invertendo l'onere della prova sul contribuente.

  • art. 39 D.P.R. 600/1973

    Consente all'Amministrazione di svolgere attività istruttoria e ricostruire il reddito anche con metodi induttivi; richiamato nel quadro delle presunzioni usate dall'Ufficio.

  • art. 55 D.P.R. 633/1972

    Norma richiamata in relazione agli accertamenti IVA e all'uso di presunzioni/ricostruzioni in caso di omessa dichiarazione.

  • art. 36 D.P.R. 602/1973

    Prevede le modalità di escussione per il recupero delle imposte; gli appellantI avevano riferito ad essa per sostenere l'assenza di responsabilità personale sotto il profilo pratico, ma il giudice ha ritenuto irrilevante il sequestro delle quote.

  • art. 38, comma 3, D.P.R. 600/1973

    Richiamata in tema di presunzioni (requisiti di gravità, precisione e concordanza) e della deroga operante in caso di omessa dichiarazione per l'utilizzo di presunzioni semplici.

  • Giurisprudenza Cassazione (Sezioni Unite e sezioni civili)

    sent. n. 9094/2017; Sez. Un. nn. 6070-6072/2013; Sez. 5, n.2/2022 (richiami vari)

    Orientamento consolidato secondo cui l'Agenzia ha interesse 'dinamico' ad agire verso gli ex soci di societa' cancellate per debiti non definiti, anche quando non risultano riparti nel bilancio finale di liquidazione; la possibilita' di sopravvenienze attive o beni non contabilizzati giustifica l'azione contro i soci.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate puo' agire nei confronti degli ex soci di una societa' cancellata per debiti tributari non definiti alla chiusura della liquidazione; la cancellazione non esclude automaticamente la responsabilita' dei soci.
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, l'Ufficio puo' utilizzare metodi induttivi e presunzioni semplici, invertendo l'onere della prova, e compete al contribuente fornire documenti idonei a confutare la ricostruzione.
  • L'assenza di riparti in sede di bilancio finale di liquidazione non esclude l'interesse dell'Amministrazione fiscale; esistono casi in cui beni o diritti non rilevati nel bilancio si trasferiscono ai soci e possono costituire base per il recupero.
  • Il sequestro preventivo delle quote societarie non impedisce di per se' la prosecuzione dell'attivita' societaria e non esonera automaticamente gli amministratori/soci dalla responsabilita' tributaria; va valutato il concreto esercizio di poteri gestori e la disponibilita' di beni.
  • In situazioni analoghe e' fondamentale che i soci forniscano, fin dall'istruttoria e in giudizio, documentazione probatoria dettagliata e specifica per confutare le ricostruzioni induttive dell'Ufficio (es. rendicontazioni, prove di riparti effettivi, cespiti liquidati).

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