Sentenza del 07/06/2023 n. 16096 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
ADM emetteva avvisi di pagamento per Euro 83.170 (più interessi e sanzioni) per accise relative a gasolio venduto come esente per rifornimento di imbarcazioni da pesca ma ritenuto irregolarmente immesso in consumo negli anni 2011-2013. La contribuente impugnava sostenendo, tra l'altro, di aver dimostrato la destinazione del prodotto mediante fatture (anche se emesse in ritardo) e che per il 2011 parte del gasolio era stato sottratto da terzi (furto) con sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante, richiesta quindi l'esclusione dell'esigibilità dell'accisa per tale quantità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi (omessa o insufficiente motivazione circa le fatture e omesso esame della sentenza penale) perché la CTR aveva comunque affrontato il fatto storico e motivato la decisione; inoltre, la produzione in memoria di nuove allegazioni è inammissibile. Quanto al terzo motivo (invocazione dell'abbuono per il furto), la Corte l'ha dichiarato infondato alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il furto da parte di terzi non esime il depositario/fornitore dall'obbligo dell'accisa, salvo che non sia dimostrata la dispersione o distruzione del prodotto. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Regole di impugnazione in Cassazione: i motivi devono essere ammissibili e pertinenti; omissione di esame di fatto decisivo e vizio di motivazione sono scrutinati ma non sono sempre cause di ammissione se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.
art. 132 c.p.c.
Prescrive i contenuti della decisione di merito; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia dato motivazione sufficiente in relazione alle censure sollevate.
art. 348 ter c.p.c.
Limita la possibilità di riesaminare fatti e prove in Cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorso in gran parte chiedeva una revisione del giudizio di fatto.
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA)
art. 1, comma 2, lett. g; art. 4, commi 1 e 5
Disciplina l'imposizione delle accise e i casi di esenzione/abbuono; la giurisprudenza interpretata indica che il soggetto depositario/fornitore è oggettivamente responsabile dell'accisa e il furto non costituisce di per sé causa di non esigibilità, salvo che il prodotto sia stato disperso o distrutto.
D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis
Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di ricorsi. La sentenza ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale contributo se dovuto.
Giurisprudenza della Corte di cassazione e Corte di giustizia UE
Cass. n. 6949/2022; C-81/15 (Kapnoviomichania Karelia); C-95/19 (Silcompa); Sez. U., nn. 8053 e 8054/2014
Richiamate per motivare il principio della responsabilità oggettiva del depositario per le accise e per escludere che il solo furto da terzi esenti l'obbligato; inoltre chiariscono limiti di valutazione delle prove e del vizio di motivazione in appello.
Massime di principio
- In caso di mancanza o irregolarità nei registri di carico e scarico, l'onere della prova della destinazione esente del prodotto grava sul contribuente; semplici contrasti tra precedenti controlli e accertamenti in loco o la mera allegazione di fatture tardive possono essere ritenuti insufficienti.
- La produzione di nuovi elementi probatori in memoria, se non originariamente dedotti nei tempi e modi processuali, può essere dichiarata inammissibile; le questioni di fatto vanno tempestivamente dedotte e provate nel merito.
- Una sentenza penale di assoluzione rispetto al furto non obbliga automaticamente l'amministrazione fiscale o il giudice tributario a escludere l'esigibilità dell'imposta; il giudice tributario deve comunque valutare la rilevanza probatoria del processo penale, ma la sua mera esistenza non annulla l'accertamento tributario.
- Nel diritto delle accise la responsabilità del depositario/fornitore è di tipo oggettivo: il furto da parte di terzi non costituisce di per sé una causa di non esigibilità dell'accisa; l'esonero è possibile solo ove sia dimostrata la dispersione o la distruzione effettiva del prodotto.
- Nelle controversie tributarie è essenziale documentare compiutamente, con prove tempestive e coerenti, la destinazione e l'effettiva condotta (es. registri, fatture emesse in tempo utile, documentazione logistica) per opporsi con successo ad avvisi di pagamento relativi ad accise.
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